Iusiurandum stricte est interpretandum secundum ius et secundum intentionem iurantis aut, si hic dolo agat, secundum intentionem illius cui iusiurandum praestatur.
Il giuramento va interpretato in senso stretto secondo il diritto e l’intenzione di chi giura oppure, se questi agisce con dolo, secondo l’intenzione di colui al quale viene prestato il giuramento.
An oath must be interpreted strictly according to the law and according to the intention of the person taking the oath or, if that person acts out of malice, according to the intention of the person to whom the oath is made.
El juramento se ha de interpretar estrictamente, según el derecho y la intención del que lo emite o, si éste actúa dolosamente, según la intención de aquél a quien se presta el juramento.
c. 1321.
Il giuramento deve essere interpretato in senso stretto (cf can. 18), secondo il diritto e l’intenzione di chi giura, dal momento che dal giuramento scaturiscono obblighi speciali. Infatti la dottrina tradizionale impone l’interpretazione stretta di tutti gli atti, le norme e i provvedimenti che comportano una restrizione volontaria o autoritativa della sfera giuridica della persona. Fine principale dell’interpretazione è dunque quello di far emergere il contenuto giuridicamente vincolante della volontà del soggetto che assume liberamente un obbligo di religione. Tuttavia, quando colui che giura lo fa in modo doloso mirando a dare alle parole e all’impegno un significato diverso da quello comunemente inteso, allora per l’interpretazione del giuramento emesso da quest’ultimo ci si dovrà riferire anche all’intenzione di colui che è beneficiario della promessa fatta.
S. Pettinato, Il giuramento promissorio nel codice di diritto canonico, in «Il diritto ecclesiastico» 106 (1995) 185-207; P. Spirito, Il giuramento nel diritto Canonico, in «Apollinaris» 61 (1988) 807-815.
Communicationes 9 (1977) 266-268; 12 (1980) 319-323, 380; 35 (2003) 245, 269.