Votum non obligat, ratione sui, nisi emittentem.
Per sé il voto non obbliga se non chi lo emette.
By its nature a vow obliges only the person who makes it.
De por sí, el voto obliga solamente a quien lo ha emitido.
c. 1310; SCConc Resp., 18 ian. 1936 (AAS 29 [1937] 343-345).
Il voto è un atto personalissimo, ex virtute religionis, mediante il quale una persona assume coram Deo un obbligo di coscienza generalmente grave perché tocca la relazione personale tra un uomo che promette impegnando la propria fedeltà e Dio che accetta questa promessa. Dal momento che il voto è atto di culto ed esige l’espressione della libera e consapevole volontà è evidente come nessuno possa impegnare con un voto un’altra persona. L’eventuale passaggio ad altri di obblighi legati a un voto può avvenire soltanto per altro titolo, come, per esempio, per obbligo morale o legale, e non a motivo del voto stesso. Così una persona può fare voto di destinare per sempre i proventi di un immobile di sua proprietà ad un’opera di bene, ma i suoi eredi non saranno obbligati a farlo tranne che in presenza di precise disposizioni testamentarie in tal senso, da osservarsi anche nel caso fossero prive delle formalità richieste dal diritto civile (cf can. 1299 § 2). Decade dunque la previsione del § 2 del can. 1310 CIC 1917, che stabiliva come l’obbligazione connessa ad un voto reale passasse agli eredi, così come quella di un voto misto per la parte reale. Alla questione se le promesse votive fatte da una comunità obbligassero solo coloro che le avevano emesse piuttosto che tutta la comunità, rispose la Sacra Congregazione del Concilio, citata tra le fonti del canone, riaffermando il carattere personalissimo del voto che pertanto può obbligare solo chi lo ha emesso.
A. Bamberg, Protección de los votos y nuevas realidades ecclesiales, in Ius Canonicum 49 (2009) 603-614; S. Pettinato, De voto et iureiurando. Cann. 1191-1198. Introducción. Comentario, in Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, III/2, a cura di A. Marzoa – J. Miras – R. Rodríguez-Ocaña, Pamplona 19972, 1725-1197; M.B. Walsh, The Authority to “dispense” from Vow of Solemn Pledge, in The Jurist 59 (1999) 263-269.
Communicationes 9 (1977) 266-268; 12 (1980) 319-323, 376; 35 (2003) 241, 267 .