Cessat votum lapsu temporis ad finiendam obligationem appositi, mutatione substantiali materiae promissae, deficiente condicione a qua votum pendet aut eiusdem causa finali, dispensatione, commutatione.
Il voto cessa: quando è trascorso il tempo fissato per il compimento dell’obbligo, quando cambia sostanzialmente la materia della promessa, quando viene meno la condizione da cui dipende il voto o la sua causa finale, con la dispensa e con la commutazione.
A vow ceases by the lapse of the time designated to fulfill the obligation, by a substantial change of the matter promised, by the absence of a condition on which the vow depends, by the absence of the purpose of the vow, by dispensation, or by commutation.
Cesa el voto por transcurrir el tiempo prefijado para cumplir la obligación, por cambio sustancial de la materia objeto de la promesa, por no verificarse la condición de la que depende el voto o por venir a faltar su causa final, por dispensa y por conmutación.
c. 1311.
Il canone indica le diverse cause per le quali un voto viene a cessare: 1. quando è trascorso il tempo fissato per il compimento dell’obbligo; 2. quando cambia sostanzialmente la materia della promessa; 3. quando viene meno la condizione da cui dipende il voto o la sua causa finale; 4. con la dispensa; 5. con la commutazione. Se quando il voto è stato emesso non è stato fissato alcun termine allora si può ritenere che l’esecuzione debba aver luogo entro il termine che un vir prudens stabilirebbe. Si ha il cambio sostanziale della materia della promessa quando questa passa a uno stato diverso diventando oggettivamente o soggettivamente, fisicamente o moralmente, impossibile. Per esempio un fedele promette di fare un pellegrinaggio, ma si ammala gravemente. Vi è un cambio sostanziale anche quando la cosa promessa diventa inutile o tale da impedire un bene maggiore (per esempio il mantenimento della promessa di andare a Messa costringe a lasciare soli dei neonati o un ammalato non autosufficiente) ovvero più onerosa e difficile. Il voto può essere condizionato e quindi l’obbligazione legata ad un evento futuro incerto, possibile e lecito. Se la condizione non si verifica allora il voto cessa, tuttavia nel frattempo chi ha assunto il voto deve astenersi da atti che possano provocare, nel caso di voto reale, il deterioramento o la perdita della cosa promessa. Fa cessare l’obbligo del voto anche il mutamento della causa finale cioè la ragione principale per la quale il soggetto ha emesso il voto: il fedele promette di farsi carico di una persona particolarmente bisognosa, ma questa diventa ricca. La dispensa e la commutazione sono regolate dai successivi cann. 1196-1197.
A. Bamberg, Protección de los votos y nuevas realidades ecclesiales, in Ius Canonicum 49 (2009) 603-614; S. Pettinato, De voto et iureiurando. Cann. 1191-1198. Introducción. Comentario, in Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, III/2, a cura di A. Marzoa – J. Miras – R. Rodríguez-Ocaña, Pamplona 19972, 1725-1197; M.B. Walsh, The Authority to “dispense” from Vow of Solemn Pledge, in The Jurist 59 (1999) 263-269.
Communicationes 9 (1977) 266-268; 12 (1980) 319-323; 376-377; 35 (2003) 241-242, 267.