Qui potestatem in voti materiam habet, potest voti obligationem tamdiu suspendere, quamdiu voti adimpletio sibi praeiudicium afferat.
Chi ha potestà sulla materia del voto, può sospenderne l’obbligo fintantoché il suo adempimento gli arreca pregiudizio.
The person who has power over the matter of the vow can suspend the obligation of the vow for as long a time as the fulfillment of the vow brings disadvantage to that person.
Quien tiene potestad sobre la materia del voto, puede suspender la obligación de éste durante el tiempo en el que su cumplimiento le cause un perjuicio.
c. 1312.
Il can. 1312 al § 1 del CIC 1917 disponeva che coloro che legittimamente esercitavano la potestà dominativa (= potestà dei superiori religiosi che, pur non essendo di governo in senso proprio, è vera potestà pubblica ed ecclesiale), potessero validamente e, per giusta causa anche lecitamente, rendere nulli (reddere irrita) tali voti. Durante i lavori di revisioni del Codice si decise di non riproporre tale disposizione perché non si ritenne di concedere ai titolari di potestà dominativa un potere di disposizione così ampio da annullare un voto (cf Communicationes 12 [1980] 377). Senza dunque più far riferimento alla possibilità di annullare i voti, il canone conserva solo la possibilità di sospenderne l’obbligatorietà fintantoché il loro adempimento gli arreca pregiudizio. La ragione della disposizione è chiara: nessuno può promettere qualcosa che non domina completamente, né il voto può arrecare pregiudizio alla vita di relazione nella quale è inserito il soggetto che ha emesso il voto. Chiaramente la sospensione non riguarda il voto in se stesso, ma solo gli obblighi a esso connessi e può essere attuata soltanto da colui che ha il potere sulla materia del voto e solo per il tempo che il suo adempimento gli arreca pregiudizio. Il motivo di questa limitazione sta nel fatto che si tratta di una promessa fatta a Dio e non agli uomini. Possono sospendere dal voto coloro che esercitano la potestà di giurisdizione come il Romano Pontefice e, secondo i rispettivi ambiti di competenza, i Vescovi e i superiori degli istituti di vita consacrata che godono di questa potestà. Così come possono sospendere dai voti in virtù della potestà dominativa seu domestica tutti coloro che hanno il compito di governare una comunità, sia essa una famiglia o un istituto religioso, se la materia del voto è tale da impedire o pregiudicare il buon governo della comunità stessa. Cessato il tempo della sospensione, rivive l’obbligo di adempiere il voto.
A. Bamberg, Protección de los votos y nuevas realidades ecclesiales, in Ius Canonicum 49 (2009) 603-614; S. Pettinato, De voto et iureiurando. Cann. 1191-1198. Introducción. Comentario, in Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, III/2, a cura di A. Marzoa – J. Miras – R. Rodríguez-Ocaña, Pamplona 19972, 1725-1197; M.B. Walsh, The Authority to “dispense” from Vow of Solemn Pledge, in The Jurist 59 (1999) 263-269.
Communicationes 9 (1977) 266-268; 12 (1980) 319-323, 377; 35 (2003) 242, 267.