Praeter Romanum Pontificem, vota privata possunt iusta de causa dispensare, dummodo dispensatio ne laedat ius aliis quaesitum:
1° loci Ordinarius et parochus, quod attinet ad omnes ipsorum subditos atque etiam peregrinos;
2° Superior instituti religiosi aut societatis vitae apostolicae, si sint clericalia iuris pontificii, quod attinet ad sodales, novitios atque personas, quae diu noctuque in domo instituti aut societatis degunt;
3° ii quibus ab Apostolica Sede vel ab Ordinario loci delegata fuerit dispensandi potestas.
Oltre al Romano Pontefice, possono dispensare dai voti privati per una giusta causa e purché la dispensa non leda l’altrui diritto acquisito:
1° l’Ordinario del luogo e il parroco, relativamente a tutti i propri sudditi e pure ai forestieri;
2° il Superiore di un istituto religioso o di una società di vita apostolica, se sono clericali di diritto pontificio, relativamente ai membri, ai novizi e alle persone che vivono giorno e notte in una casa dell’istituto o della società;
3° coloro ai quali sia stata delegata la potestà di dispensare dalla Sede Apostolica o dall’Ordinario del luogo.
In addition to the Roman Pontiff, the following can dispense from private vows for a just cause provided that a dispensation does not injure a right acquired by others:
1° the local ordinary and the pastor with regard to all their subjects and even travelers;
2° the superior of a religious institute or society of apostolic life if it is clerical and of pontifical right with regard to members, novices, and persons who live day and night in a house of the institute or society;
3° those to whom the Apostolic See or the local ordinary has delegated the power of dispensing.
Además del Romano Pontífice, pueden dispensar, con justa causa, de los votos privados, con tal de que la dispensa no lesione un derecho adquirido por otros:
1° el Ordinario del lugar y el párroco, respecto a todos sus súbditos y también a los transeúntes;
2° el Superior de un instituto religioso o de una sociedad de vida apostólica, siempre que sean clericales y de derecho pontificio, por lo que se refiere a los miembros, novicios y personas que viven día y noche en una casa del instituto o de la sociedad;
3° aquellos a quienes la Sede Apostólica o el Ordinario del lugar hubiesen delegado la potestad de dispensar.
1°: c. 1313, 1°.
2°: c. 1313, 2°.
3°: c. 1313, 3°.
Oggetto del canone è la cessazione, per dispensa, dei soli voti privati, che può essere concessa dalla legittima autorità a condizione che vi sia una giusta causa e che non vengano lesi gli altrui diritti acquisiti (cf can. 4). Nel caso di voto, che è promessa fatta a Dio, l’uomo è tenuto, per legge divina positiva ad adempiere ciò che ha promesso e questa legge, per se stessa, non può essere oggetto di dispensa. Tuttavia l’autorità ecclesiale, agendo in nome di Dio, può dispensare dagli obblighi che sorgono dal voto, in particolari circostanze e per il bene delle anime. Tra le giuste cause si possono annoverare: il bene della Chiesa; un’importante difficoltà nel compiere il voto; l’imperfezione dell’atto ovvero l’eccessiva facilità e imprudenza con la quale è stato assunto. Il voto non può essere dispensato neppure dal Romano Pontefice se tale dispensa lede i diritti acquisiti da terzi, fatto salvo il caso che vi sia il consenso dell’interessato o che il diritto in questione ricada sotto la piena e legittima disposizione dell’autorità che concede la dispensa. Rispetto al can. 1313 del CIC 1917 vi sono alcune novità quali: l’equiparazione del parroco all’ordinario del luogo circa la facoltà di dispensare dai voti i sudditi e i forestieri (cf cann. 100 e 107); al n. 2 la potestà di dispensare viene estesa ai superiori degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica clericali di diritto pontificio; l’attribuzione all’ordinario della potestà di delegare in materia (cf n. 3), mentre nel can. 1313, 3° del CIC 1917 questa potestà di delega era riservata alla Sede Apostolica.
A. Bamberg, Protección de los votos y nuevas realidades ecclesiales, in Ius Canonicum 49 (2009) 603-614; S. Pettinato, De voto et iureiurando. Cann. 1191-1198. Introducción. Comentario, in Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, III/2, a cura di A. Marzoa – J. Miras – R. Rodríguez-Ocaña, Pamplona 19972, 1725-1197; M.B. Walsh, The Authority to “dispense” from Vow of Solemn Pledge, in The Jurist 59 (1999) 263-269.
Communicationes 9 (1977) 266-268; 12 (1980) 319-323, 377; 35 (2003) 242, 268.