Opus voto privato promissum potest in maius vel in aequale bonum ab ipso vovente commutari; in minus vero bonum, ab illo cui potestas est dispensandi ad normam can. 1196.
L’opera promessa con voto privato, può essere commutata con un bene maggiore o uguale anche da chi l’ha emesso; con un bene minore, invece, da chi ha la potestà di dispensare a norma del can. 1196.
The person who makes a private vow can commute the work promised by the vow into a better or equal good; however, one who has the power of dispensing according to the norm of can. 1196 can commute it into a lesser good.
Quien emitió un voto privado, puede conmutar la obra prometida por otra mejor o igualmente buena; y puede conmutarla por un bien inferior aquel que tiene potestad de dispensar a tenor del c. 1196.
c. 1314.
La commutazione consiste nel sostituire un bene promesso con un altro bene maggiore, uguale o minore. Non si tratta di assumere una nuova obbligazione, ma del cambiamento della materia oggetto di obbligazione. Anche in questo caso la norma riguarda unicamente i voti privati, personali o reali. Nel caso in cui la commutazione sia fatta con un bene minore, è necessario il ricorso all’autorità competente, perché equivale ad una dispensa parziale dal voto. È questa la ragione per la quale si richiede, come nel can. 1196, una giusta causa e che non vengano lesi i diritti acquisiti. La commutazione con un bene uguale o maggiore è lasciata alla libera determinazione di chi ha emesso il voto e non richiede una causa grave.
A. Bamberg, Protección de los votos y nuevas realidades ecclesiales, in Ius Canonicum 49 (2009) 603-614; S. Pettinato, De voto et iureiurando. Cann. 1191-1198. Introducción. Comentario, in Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, III/2, a cura di A. Marzoa – J. Miras – R. Rodríguez-Ocaña, Pamplona 19972, 1725-1197; M.B. Walsh, The Authority to “dispense” from Vow of Solemn Pledge, in The Jurist 59 (1999) 263-269.
Communicationes 9 (1977) 266-268; 12 (1980) 319-323, 378; 35 (2003) 243, 268.