Vota ante professionem religiosam emissa suspenduntur, donec vovens in instituto religioso permanserit.
I voti emessi prima della professione religiosa, restano sospesi fintantoché chi li ha emessi rimane nell’istituto religioso.
Vows made before religious profession are suspended while the person who made the vow remains in the religious institute.
Los votos emitidos antes de la profesión religiosa quedan suspendidos mientras el que los emitió permanezca en el instituto religioso.
c. 1315.
Il canone dispone la sospensione dei voti privati fatti prima della professione religiosa finché il soggetto che li ha emessi rimane nell’istituto religioso. Trattandosi di una sospensione legale questa opera ipso iure, senza bisogno di un atto espresso del superiore, purché si verifichi la condizione stabilita dal canone cioè la professione religiosa, escluso pertanto il periodo di noviziato. I voti sospesi prima della professione religiosa rivivono nel caso in cui cessi la professione stessa. Diverso il caso in cui il fedele intendesse, con la professione religiosa, commutare gli obblighi che scaturiscono da un voto privato precedente con un bene maggiore, in tal caso, cessando la professione religiosa, non rivivrebbero i voti precedenti.
A. Bamberg, Protección de los votos y nuevas realidades ecclesiales, in Ius Canonicum 49 (2009) 603-614; S. Pettinato, De voto et iureiurando. Cann. 1191-1198. Introducción. Comentario, in Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, III/2, a cura di A. Marzoa – J. Miras – R. Rodríguez-Ocaña, Pamplona 19972, 1725-1197; M.B. Walsh, The Authority to “dispense” from Vow of Solemn Pledge, in The Jurist 59 (1999) 263-269.
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