§ 1. Ad exequias quod attinet, christifidelibus catechumeni accensendi sunt.
§ 2. Ordinarius loci permittere potest ut parvuli, quos parentes baptizare intendebant quique autem ante baptismum mortui sunt, exequiis ecclesiasticis donentur.
§ 3. Baptizatis alicui Ecclesiae aut communitati ecclesiali non catholicae adscriptis, exequiae ecclesiasticae concedi possunt de prudenti Ordinarii loci iudicio, nisi constet de contraria eorum voluntate et dummodo minister proprius haberi nequeat.
§ 1. Relativamente alle esequie, i catecumeni vanno annoverati tra i fedeli.
§ 2. L’Ordinario del luogo può permettere che si celebrino le esequie ecclesiastiche per i bambini che i genitori intendevano battezzare, ma che sono morti prima del battesimo.
§ 3. A prudente giudizio dell’Ordinario del luogo, si possono concedere le esequie ecclesiastiche ai battezzati iscritti a una Chiesa o comunità ecclesiale non cattolica, a meno che non consti della loro volontà contraria e purché non sia possibile avere un ministro proprio.
§ 1. When it concerns funerals, catechumens must be counted among the Christian faithful.
§ 2. The local ordinary can permit children whom the parents intended to baptize but who died before baptism to be given ecclesiastical funerals.
§ 3. In the prudent judgment of the local ordinary, ecclesiastical funerals can be granted to baptized persons who are enrolled in a non-Catholic Church or ecclesial community unless their intention is evidently to the contrary and provided that their own minister is not available.
§ 1. Por lo que se refiere a las exequias, los catecúmenos se equiparan a los fieles.
§ 2. El Ordinario del lugar puede permitir que se celebren exequias eclesiásticas por aquellos niños que sus padres deseaban bautizar, pero murieron antes de recibir el bautismo.
§ 3. Según el juicio prudente del Ordinario del lugar, se pueden conceder exequias eclesiásticas a los bautizados que estaban adscritos a una Iglesia o comunidad eclesial no católica, con tal de que no conste la voluntad contraria de éstos, y no pueda hacerlas su ministro propio.
§ 1: c. 1239 § 2; OICA 18.
§ 2: c. 1239 § 2; OEx 82.
§ 3: c. 1240 § 1, 1°; SCPF Resp., 31 maii et 29 iul. 1922; SCSO Resp., 15 nov. 1941; SCDF Decr. Accidit, 11 iun. 1976 (AAS 68 [1976] 621-622).
Nel capitolo II del titolo III dedicato alle esequie ecclesiastiche, il Codice si sofferma su coloro ai quali devono essere concesse o negate le esequie. Da notare come si parli di autorizzare le esequie ecclesiastiche e non il suffragio: la preghiera di suffragio può infatti essere fatta per tutti i defunti anche non cristiani e non necessita di alcuna autorizzazione (cf Communicationes 12 [1980] 354-355; 15 [1983] 245). Se il can. 1176 afferma il diritto di tutti i fedeli defunti alle esequie ecclesiastiche a norma di diritto, il can. 1183, al § 1, stabilisce che, sempre relativamente alle esequie, i catecumeni vadano annoverati tra i fedeli e questo per il fatto che, attraverso l’ascrizione al catecumenato, questi hanno già manifestato pubblicamente l’intenzione di essere incorporati a Cristo attraverso il battesimo (cf can. 206, LG 14c, AG 14). D’altra parte però la condizione di catecumeno e dunque la possibilità di accedere all’aiuto spirituale delle esequie non è data solo dalla formale ascrizione al cammino di catecumenato (cf cann. 851 e 856), ma dal desiderio autentico e dalla volontà personale di essere incorporato nella Chiesa. Così com’è l’intenzione dei genitori di battezzare i loro figli la ragione per la quale l’ordinario del luogo (cf can. 134 § 2) può concedere le esequie ecclesiastiche anche ai bambini che sono morti prima del battesimo. Ordo Exequiarum 119 ricorda come l’ordinario del luogo potrà permettere tale celebrazione considerate le circostanze pastorali e premessa «una conveniente catechesi, perché non resti offuscata, nella mente dei fedeli, la dottrina sulla necessità del Battesimo». Nel caso di esequie dei bambini il rituale prevede appositivi formulari e adattamenti (cf Ordo Exequiarum 118-164). Per quanto riguarda invece l’ammissione alle esequie ecclesiastiche di battezzati non cattolici evidente la prudenza del canone che rimanda tale valutazione al giudizio dell’ordinario del luogo il quale dovrà tener conto della volontà del defunto, dell’impossibilità di disporre di un ministro proprio, evitando nel contempo il pericolo di scandalo e di indifferentismo, garantito il rispetto dell’appartenenza ecclesiale del defunto stesso (cf anche DE 102, 120-121, 131). Anche le modalità celebrative delle esequie e il luogo indicato per la loro celebrazione (la chiesa parrocchiale, un oratorio, il cimitero) potranno essere un modo per esprimere l’esistenza di un certo grado di comunione, per quanto imperfetta, fra tutti i cristiani in virtù del battesimo e della fede in Cristo.
R. Coronelli, Le esequie ecclesiastiche ai non cattolici, in QDE 15 (2002) 253-274;
M. Jasonni, La nuova disciplina del diniego di sepoltura ecclesiastica, in Aa.Vv., Studi in onore di Mario Condorelli, Milano 1988, pp. 852-882;
G. Marchetti, Le esequie ecclesiastiche, in QDE 15 (2002) 228-252;
D. Power, Riti funebri per suicidi e sviluppi liturgici, in «Concilium» 21 (1985) 432-441;
M. Visioli, Adattamenti locali al “Rito delle Esequie”: la situazione italiana, in QDE 15 (2002) 292-314;
S.A. Szuromi, Le esequie ecclesiastiche a servizio della salvezza delle anime: annotazioni circa la disciplina delle esequie ecclesiastiche cattoliche, in «Periodica de re canonica» 102 (2013) 55-65;
A. Zambon, La celebrazione delle esequie in alcune situazioni particolari, in QDE 15 (2002) 275-291.
Communicationes 4 (1972) 162-166; 12 (1980) 319-323; 345-347; 350-357; 35 (2003) 60-63; 79; 83-109; 260-263.