§ 1. Exequiis ecclesiasticis privandi sunt, nisi ante mortem aliqua dederint paenitentiae signa:
1° notorie apostatae, haeretici et schismatici;
2° qui proprii corporis cremationem elegerint ob rationes fidei christianae adversas;
3° alii peccatores manifesti, quibus exequiae ecclesiasticae non sine publico fidelium scandalo concedi possunt.
§ 2. Occurrente aliquo dubio, consulatur loci Ordinarius, cuius iudicio standum est.
§ 1. Se prima della morte non diedero alcun segno di pentimento, devono essere privati delle esequie ecclesiastiche:
1° quelli che sono notoriamente apostati, eretici, scismatici;
2° coloro che scelsero la cremazione del proprio corpo per ragioni contrarie alla fede cristiana;
3° gli altri peccatori manifesti, ai quali non è possibile concedere le esequie senza pubblico scandalo dei fedeli.
§ 2. Presentandosi qualche dubbio, si consulti l’Ordinario del luogo, al cui giudizio bisogna stare.
§ 1. Unless they gave some signs of repentance before death, the following must be deprived of ecclesiastical funerals:
1° notorious apostates, heretics, and schismatics;
2° those who chose the cremation of their bodies for reasons contrary to Christian faith;
3° other manifest sinners who cannot be granted ecclesiastical funerals without public scandal of the faithful.
§ 2. If any doubt occurs, the local ordinary is to be consulted, and his judgment must be followed.
§ 1. Se han de negar las exequias eclesiásticas, a no ser que antes de la muerte hubieran dado alguna señal de arrepentimiento:
1° a los notoriamente apóstatas, herejes o cismáticos;
2° a los que pidieron la cremación de su cadáver por razones contrarias a la fe cristiana;
3° a los demás pecadores manifiestos, a quienes no pueden concederse las exequias eclesiásticas sin escándalo público de los fieles.
§ 2. En el caso de que surja alguna duda, hay que consultar al Ordinario del lugar y atenerse a sus disposiciones.
§ 1, 1°: c. 1240 § 1, 1°; SCPF Resp. 2, 31 maii et 29 iul. 1922; SCSO Resp., 15 nov. 1941.
§ 1, 2°: c. 1240 § 1, 1°; SCCon Resp., 16 ian. 1920; CI Resp. X, 10 nov. 1925 (AAS 17 [1925] 583); SCSO Resp., 23 feb. 1926; SCSO Instr. Cadaverum cremationis, 19 iun. 1926 (AAS 18 [1926] 282-283); SCSO Instr. De cadaverum crematione, 5 iul. 1963 (AAS 56 [1964] 822-823); OEx 15.
§ 1, 3°: c. 1240 § 1, 6°; SCDF Decr. Patres Sacrae, 20 sep. 1973 (AAS 65 [1973] 500).
§ 2: c. 1240 § 2; SCSO Resp., 15 nov. 1941; SCDF Decr. Patres Sacrae, 20 sep. 1973 (AAS 65 [1973] 500).
La negazione delle esequie ecclesiastiche ad alcune categorie di persone, che è altra cosa rispetto alla preghiera di suffragio che è possibile per qualsiasi defunto, è coerente con la volontà di quei battezzati nella Chiesa cattolica che hanno reso manifesta la propria volontà di non essere in comunione con la Chiesa stessa vuoi in modo esplicito vuoi in modo implicito con il proprio stile di vita. Poiché gli atti liturgici, comprese le esequie, sono espressione della comunione con la Chiesa se ne comprende la negazione. Che non si tratti di una volontà punitiva da parte della Chiesa lo dimostra il fatto che la negazione delle esequie viene meno se tali fedeli, prima della morte, abbiano dato qualche segno di pentimento. Nel concreto si può trattare dell’esplicita richiesta della confessione sacramentale, ma anche di qualsiasi manifestazione esteriore che con probabilità sia espressione di un desiderio, per esempio l’accoglienza del sacerdote, la disponibilità a pregare insieme, il bacio del crocifisso, altre forme di rispetto della religione e dei suoi simboli. Non è necessario che questo segno sia dato in presenza del ministro, basta la testimonianza di un testimone degno di fiducia. Questa interpretazione benevola della norma, vigente il can. 1240 del CIC 1917, che pure prevedeva questa possibilità, era stata assunta dalla Congregazione per la dottrina della fede per concedere le esequie ecclesiastiche ai peccatori manifesti, in particolare a quei fedeli che fossero morti in situazione di matrimoniale irregolare, anche in caso di pubblico scandalo che può essere attenuato o evitato ricordando ai fedeli il senso autentico della sepoltura ecclesiastica, di come le esequie sono espressione della fede della Chiesa e invocazione della divina misericordia; rendendo noti, se del caso, i gesti di pentimento del defunto (cf SCDF, lett. circ. Complures Conferentiae, 29 marzo 1973 e decr. Patres Sacrae Congregationis, 20 settembre 1973).
Durante i lavori di revisione del Codice si ritenne di esplicitare un elenco non tassativo di fedeli ai quali negare le esequie escludendo però alcune categorie, anche se già presenti nella precedente codificazione, laddove creasse più difficoltà il loro inserimento nell’elenco che la loro esclusione (cf Communicationes 12 [1980] 355-356). La prima categoria alla quale fa riferimento il can. 1184 è quella degli apostati: coloro che ripudiano totalmente la fede cristiana per un’altra religione o per vivere in modo ateo; degli eretici: chi con consapevolezza e volontà nega o ha un dubbio radicale su una verità di fede divina o cattolica; degli scismatici: coloro che si rifiutano di vivere la comunione con il Romano Pontefice e i membri della Chiesa a lui soggetti (cf can. 751). Queste persone sono escluse dalle esequie solo nel caso in cui la loro situazione sia notoria, di diritto (se vi fu una sentenza definitiva, un pronunciamento ufficiale dell’autorità ecclesiastica o una dichiarazione avente valore giuridico dell’interessato) o di fatto (se la situazione è divulgata così da non poterne dubitare). Una seconda categoria di persone escluse dalle esequie ecclesiastiche è quella di coloro che hanno scelto la cremazione in opposizione alla fede cristiana (cf can. 1176). Infatti la cremazione potrebbe essere stata richiesta per ragioni sociali, culturali, economiche, familiari che nulla hanno a che vedere con il disprezzo della religione o la fede nella resurrezione dei morti. Anche in questo caso l’intenzione del defunto di essere cremato per ragioni contrarie alla fede cristiana deve essere notoria o conosciuta pubblicamente. Una terza categoria di persone alle quali negare le esequie sono i pubblici peccatori (pubblici concubinari, propugnatori di ideologie atee e materialiste, …). Perché questi vengano esclusi dalle esequie occorrono due condizioni concomitanti: che la situazione di peccato sia manifesta quindi conosciuta in modo notorio e che la celebrazione delle esequie sia causa di scandalo per i fedeli. I suicidi sono da considerare peccatori manifesti solo in caso di grave imputabilità morale (cf can. 1321 § 1) che viene meno se c’è mancanza (cf can. 1323, 6°) o uso imperfetto di ragione (cf can. 1324 § 1, 1°). Tra i peccatori manifesti sono compresi gli scomunicati e quanti sono puniti con l’interdetto. Il can. 1331 vieta allo scomunicato, fatto salvo il disposto del can. 1335, la celebrazione di sacramenti e sacramentali, ma non la ricezione dei sacramentali. Le esequie, essendo un sacramentale, sarebbero dunque permesse: vengono pertanto esclusi non in quanto scomunicati, ma perché la loro posizione, essendo pubblica e manifesta, può essere fonte di scandalo. Proprio perché non sempre è facile discernere quali siano le situazioni di peccato manifesto; quelle in cui l’oggettiva situazione di peccato, per diverse ragioni, non coincida con quella soggettiva di colpevolezza; quelle in cui la concessione delle esequie possa creare scandalo e con quali precauzioni questo scandalo possa essere prevenuto o attenuato, il canone dispone che nei casi dubbi si debba ricorrere all’ordinario del luogo e stare al suo giudizio.
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R. Coronelli, Le esequie ecclesiastiche ai non cattolici, in QDE 15 (2002) 253-274;
F. Giunchedi, Note sulla cremazione, in «Rassegna di Teologia» 35 (1994) 216-219;
M. J. Henchal, Cremation: Canonical Issues, in «The Jurist» 55 (1995) 281-298;
M. Jasonni, La nuova disciplina del diniego di sepoltura ecclesiastica, in Aa.Vv., Studi in onore di Mario Condorelli, Milano 1988, pp. 852-882;
G. Marchetti, Le esequie ecclesiastiche, in QDE 15 (2002) 228-252;
E. Miragoli, La cremazione dei corpi dei defunti (can. 1176 § 3) in QDE 12 (1996) 337-356;
D. Power, Riti funebri per suicidi e sviluppi liturgici, in «Concilium» 21 (1985) 432-441;
M. Visioli, Adattamenti locali al “Rito delle Esequie”: la situazione italiana, in QDE 15 (2002) 292-314;
Z. Suchecki, La cremazione nella legislazione della Chiesa, in «Apollinaris» 66 (1993) 653-727;
Id., Revisione della normativa della Chiesa nei confronti della cremazione, ibid., 75 (2002) 262-299;
S.A. Szuromi, Le esequie ecclesiastiche a servizio della salvezza delle anime: annotazioni circa la disciplina delle esequie ecclesiastiche cattoliche, in «Periodica de re canonica» 102 (2013) 55-65;
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Communicationes 4 (1972) 162-166; 12 (1980) 319-323; 345-347; 350-357; 35 (2003) 60-63; 79; 83-109; 260-263.