Excluso ab ecclesiasticis exequiis deneganda quoque est quaelibet Missa exequialis.
A chi è escluso dalle esequie ecclesiastiche, deve essere negata anche ogni Messa esequiale.
Any funeral Mass must also be denied a person who is excluded from ecclesiastical funerals.
A quien ha sido excluido de las exequias eclesiásticas se le negará también cualquier Misa exequial.
c. 1241.
Il Codice dispone, con questo canone, che la messa esequiale sia negata negli stessi casi e per le medesime ragioni per le quali sono negate le esequie ecclesiastiche. Per messa esequiale si intende la celebrazione pubblica dell’Eucarestia nella circostanza della sepoltura. Il divieto espresso nel canone non esclude evidentemente che si possa pregare per queste persone e celebrare successivamente una messa in loro suffragio. Per quanto si tratti di indicazioni date espressamente fino alla promulgazione del nuovo Codice, può essere utile ricordare come un decreto della Congregazione per la dottrina della fede approvato da Paolo VI l’11 giugno 1976, stabiliva la possibilità di celebrazione di messe pubbliche di suffragio (vietate dal can. 1241 del CIC 1917) per defunti battezzati in altre chiese e comunità ecclesiali a condizione che la celebrazione pubblica di messe fosse esplicitamente richiesta dai famigliari, amici o dai sudditi del defunto per un genuino motivo religioso e, contemporaneamente se, a giudizio dell’ordinario, non vi fosse scandalo per i fedeli (cf Sacra Congregatio pro doctrina fidei, Decreto Accidit in diversis, 11 giugno 1976, in AAS 68 [1976] 621-622).
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