§ 1. Exequiae pro quolibet fideli defuncto generatim in propriae paroeciae ecclesia celebrari debent.
§ 2. Fas est autem cuilibet fideli, vel iis quibus fidelis defuncti exequias curare competit, aliam ecclesiam funeris eligere de consensu eius, qui eam regit, et monito defuncti parocho proprio.
§ 3. Si extra propriam paroeciam mors acciderit, neque cadaver ad eam translatum fuerit, neque aliqua ecclesia funeris legitime electa, exequiae celebrentur in ecclesia paroeciae ubi mors accidit, nisi alia iure particulari designata sit.
§ 1. Per qualsiasi fedele defunto, le esequie devono essere celebrate di norma nella chiesa della propria parrocchia.
§ 2. Tuttavia è consentito a ciascun fedele, o a coloro cui compete provvedere alle esequie del fedele defunto, scegliere un’altra chiesa per il funerale, con il consenso del rettore di questa e avvertito il parroco proprio del defunto.
§ 3. Se la morte è avvenuta fuori della propria parrocchia, e il cadavere non è stato trasportato in essa, né è stata legittimamente scelta alcuna chiesa per il funerale, le esequie siano celebrate nella chiesa della parrocchia in cui è avvenuta la morte, a meno che non ne sia designata un’altra dal diritto particolare.
§ 1. A funeral for any deceased member of the faithful must generally be celebrated in his or her parish church.
§ 2. Any member of the faithful or those competent to take care of the funeral of a deceased member of the faithful are permitted to choose another church for the funeral rite with the consent of the person who governs it and after no-tification of the proper pastor of the deceased.
§ 3. If a death occurred outside the person’s own parish, and the body was not transferred to it nor another church legitimately chosen for the funeral rite, the funeral is to be celebrated in the church of the parish where the death occurred unless particular law has designated another church.
§ 1. Las exequias por un fiel difunto deben celebrarse generalmente en su propia iglesia parroquial.
§ 2. Sin embargo, se permite a todos los fieles, o a aquellos a quienes compete disponer acerca de las exequias de un fiel difunto, elegir otra iglesia para el funeral, con el consentimiento de quien la rige y habiéndolo comunicado al párroco propio del difunto.
§ 3. Si el fallecimiento tiene lugar fuera de la parroquia propia y no se traslada a ella el cadáver ni se ha elegido legítimamente una iglesia para el funeral, las exequias se celebrarán en la iglesia de la parroquia donde acaeció el fallecimiento, a no ser que el derecho particular designe otra.
§ 1: cc. 1215, 1216, 1230 §§ 1-5, 7; SCConc Resol., 21 apr. 1917 (AAS 10 [1918] 138-144); SCConc. Resol., 2 iun. 1917 (AAS 10 [1918] 326-331); CI Resp., 16 oct. 1919, 15 (AAS 11 [1919] 479); SCConc Resol., 9 iul. 1921 (AAS 13 [1921] 534-537); SCConc Resol., 9 iun. 1923 (AAS 17 [1925] 508-510); SCConc Resol., 12 ian. 1924 (AAS 16 [1924] 189-190); SCConc Resol., 24 maii et 15 nov. 1930 (AAS 25 [1933] 157); SCConc Resol., 4 iul. 1936 (AAS 29 [1937] 475); SCConc. Resol., 9 dec. 1939 (AAS 32 [1940] 75-76); SCConc Resol., 5 iul. 1941 (AAS 34 [1942] 101-103).
§ 2: cc. 1219-1221, 1223-1229 §§ 1 et 2; SCConc Resol., 9 iul. 1921 (AAS 13 [1921] 535-537); SCConc Resol., 12 nov. 1927 (AAS 20 [1928] 142-145); SCConc Resol., 24 maii et 15 nov. 1930 (AAS 25 [1933] 155-159); SCConc Resol., 4 iul. 1936 (AAS 29 [1937] 475); SCConc Resol., 9 dec. 1939 (AAS 32 [1940] 75-76); SCConc Resol., 5 iul. 1941 (AAS 34 [1942] 101-103).
§ 3: cc. 1216 § 2, 1218, 1230 §§ 1 et 7; SCConc Resol. 21 apr. 1917 (AAS 10 [1918] 138-144); SCConc Resol. , 2 iun. 1917 (AAS 10 [1918] 326-331); SCConc Resol., 9 iun. 1923 (AAS 17 [1925] 508-510); SCConc Resol., 9 dec. 1939 (AAS 32 [1940] 75-76).
Il canone offre alcune norme circa il luogo di celebrazione delle esequie semplificando in modo drastico il precedente Codice (cf cann. 1215ss). Il luogo più indicato per i funerali dei fedeli è la propria parrocchia, anche nel caso in cui la morte sia avvenuta fuori dalla propria parrocchia, ma il cadavere sia stato trasportato in essa (§ 3). La ragione risiede evidentemente nel peculiare legame dei fedeli con la comunità parrocchiale di appartenenza. D’altra parte, non a caso, tra le funzioni proprie del parroco, di cui al can. 530, vi è quella di celebrare i funerali (can. 530, 5°). Tuttavia il disposto del can. 1177 § 2 fonda per i fedeli e per coloro che ne curano la sepoltura il diritto di indicare una chiesa diversa, non necessariamente parrocchiale, per il funerale. Sarà necessario però ottenere il consenso del rettore della chiesa e avvertire il parroco proprio del defunto. Si tratta di una norma con una sua ragione oggi ancora più cogente in ragione della grande mobilità delle persone e dei luoghi dove queste possono morire (ospedali, case di riposo, …). In ogni caso, senza una motivazione ragionevole e proporzionatamente grave, a tale diritto di scelta non ci si dovrebbe opporre. Il diritto particolare potrebbe offrire alcune indicazioni specifiche in merito. Nel caso di dubbio se debba prevalere il diritto particolare del domicilio del defunto o quello del luogo nel quale questi è morto, fatto salvo diversa disposizione per esempio della conferenza episcopale, prevale quello del luogo di morte. Se il dubbio persiste si applicherà il criterio della chiesa parrocchiale propria come prevalente. Evidentemente se il defunto o coloro ai quali compete provvedere alle esequie o il diritto particolare non si sono espressi sul tema. Il § 3 prevede il caso in cui la morte sia avvenuta fuori dalla propria parrocchia: se la salma del defunto è stata trasferita nella propria parrocchia allora il funerale verrà lì celebrato; se la salma non è stata trasferita nella parrocchia di domicilio allora potrà essere celebrato in quella dove è avvenuta la morte. Viene fatto salvo evidentemente il caso in cui il defunto o chi deve provvedere alle sue esequie abbia scelto legittimamente un’altra chiesa ovvero che il diritto particolare disponga diversamente.
R. Coronelli, Le esequie ecclesiastiche ai non cattolici, in QDE 15 (2002) 253-274;
M. Jasonni, La nuova disciplina del diniego di sepoltura ecclesiastica, in Aa.Vv., Studi in onore di Mario Condorelli, Milano 1988, pp. 852-882;
G. Marchetti, Le esequie ecclesiastiche, in QDE 15 (2002) 228-252;
D. Power, Riti funebri per suicidi e sviluppi liturgici, in «Concilium» 21 (1985) 432-441;
M. Visioli, Adattamenti locali al “Rito delle Esequie”: la situazione italiana, in QDE 15 (2002) 292-314;
S.A. Szuromi, Le esequie ecclesiastiche a servizio della salvezza delle anime: annotazioni circa la disciplina delle esequie ecclesiastiche cattoliche, in «Periodica de re canonica» 102 (2013) 55-65;
A. Zambon, La celebrazione delle esequie in alcune situazioni particolari, in QDE 15 (2002) 275-291.
Communicationes 4 (1972) 162-166; 12 (1980) 319-323; 345-347; 350-357; 35 (2003) 60-63; 79; 83-109; 260-263.