Exequiae religiosorum aut sodalium societatis vitae apostolicae generatim celebrantur in propria ecclesia aut oratorio a Superiore, si institutum aut societas sint clericalia, secus a cappellano.
Le esequie dei religiosi o dei membri di una società di vita apostolica, di norma siano celebrate nella loro chiesa od oratorio dal Superiore, se l’istituto o la società sono clericali, diversamente dal cappellano.
The funerals of religious or members of a society of apostolic life are generally to be celebrated in their own church or oratory by the superior if the institute or society is clerical; otherwise by the chaplain.
Las exequias de los religiosos o miembros de sociedades de vida apostólica, se celebrarán generalmente en la propia iglesia u oratorio por el Superior, si el instituto o sociedad son clericales; o por el capellán en los demás casos.
cc. 1221, 1222, 1230 § 5, CI Resp. IV, 20 iul. 1929 (AAS 21 [1929] 573); CI Resp. II, 31 ian. 1942 (AAS 34 [1942] 50).
Anche per i religiosi e i membri delle società di vita apostolica il Codice fornisce alcune indicazioni circa il luogo delle esequie e chi le dovrebbe officiare. Circa il luogo si parla di chiesa (can. 1214) o di oratorio (can. 1223) a sottolineare il legame con il luogo sacro che ha segnato in modo particolare la loro appartenenza e il loro stato di vita. Circa l’officiante viene indicato il superiore nel caso di istituti o di società clericali, il cappellano negli altri casi. Si può ritenere che la stessa indicazione possa essere applicata anche ai membri degli istituti secolari per quanto durante i lavori di revisione qualche consultore ritenesse che per i membri degli istituti secolari si dovessero applicare le disposizioni comuni a tutti i fedeli di cui al can. 1177 § 2 (cf Communicationes 12 [1980] 352; 15 [1983] 245). Mentre il precedente Codice (cf cann. 1221-1222) offriva alcune indicazioni specifiche anche, per esempio, per alcune categorie di persone come i novizi o i seminaristi, non venendo queste riproposte si deve ritenere che, per le loro esequie, si dovranno seguire le norme comuni, il diritto particolare o la volontà degli stessi interessati o di coloro ai quali compete provvedere alle loro esequie (cf can. 1177).
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