Expleta tumulatione, inscriptio in librum defunctorum fiat ad normam iuris particularis.
Compiuta la tumulazione, si faccia la registrazione nel libro dei defunti a norma del diritto particolare.
When the burial has been completed, a record is to be made in the register of deaths according to the norm of particular law.
Una vez terminado el entierro, se ha de hacer la debida anotación en el libro de difuntos conforme al derecho particular.
c. 1238.
Il can. 1182, in modo decisamente meno puntuale rispetto alle prescrizioni della legislazione universale in merito all’annotazione di altri sacramenti come il battesimo (can. 877), la cresima (can. 895) e il matrimonio (can. 1121), lascia al diritto particolare le modalità da osservarsi nella stesura del registro dei defunti, che è comunque tra i libri parrocchiali prescritti dal diritto universale (cf can. 535 § 1). La registrazione, obbligatoria, è motivata non solo dall’importanza di annotare tutto ciò che è di particolare rilievo per la vita dei fedeli e della comunità, ma anche dai riflessi giuridici che essa può avere, per esempio per provare lo stato di vedovanza. Concretamente la prassi che più sembra in uso è quella di registrare sul registro parrocchiale solo i funerali che avvengono in parrocchia. L’invito del canone ad informare il parroco proprio del defunto della scelta di una chiesa diversa da quella della propria parrocchia per le esequie (cf can. 1177 § 2) potrebbe comunque essere letto come un’indicazione affinché anche nel registro della parrocchia di appartenenza del defunto sia registrato l’avvenuto decesso e il luogo del funerale, per esempio mediante una notifica da parte di colui che ha celebrato le esequie.
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