Quaevis actio extinguitur praescriptione ad normam iuris aliove legitimo modo, exceptis actionibus de statu personarum, quae numquam extinguuntur.
Ogni azione si estingue con la prescrizione a norma del diritto o in altro legittimo modo, fatta eccezione per le azioni sullo stato delle persone che non si estinguono mai.
Jeder Klageanspruch erlischt durch Verjährung nach Maßgabe des Rechtes oder auf andere rechtmäßige Weise, ausgenommen Personenstandsklagen, die niemals erlöschen.
cc. 1701-1705.
Formazione del paragrafo
L’estinzione dell’azione è materia trattata distintamente in vari canoni, secondo che si tratti dell’estinzione dell’azione contenziosa o dell’estinzione dell’azione penale. I consultori vollero trasferire qui la materia del caput VII (De extinctione actionum: cann. 1701-1705 CIC17), inserendo un canone generale sull’estinzione dell’azione e precisamente per prescrizione. Accortisi che sarebbe stato inopportuno trasferire qui una materia vasta, complessa e diversificata, optarono per un canone generale riassuntivo di normative altrove dettagliate (cf Communicationes 11 [1979] 68-70).
L’estinzione dell’azione
Come ogni diritto, anche l’azione può cessare. Oltre a tutti i modi legittimi di cessazione (rinuncia, transazione, res iudicata, estinzione del diritto corrispondente) viene citata esplicitamente la prescrizione, ossia la perdita dell’azione per il tempo trascorso.
Le condizioni di quest’ultima fattispecie di cessazione dell’azione e soprattutto il tempo necessario perché si perda sono stabiliti dal diritto del territorio (cf cann. 197 e 1268), salvo il disposto specifico dei cann. 199, 1269-1270, 1362-1363 e di leggi speciali.
Le cause de statu personarum
Appartengono certamente alle causae de statu personarum le cause di nullità (e di esistenza) del matrimonio (cf can. 1691 § 3), le cause di separazione (almeno per disposizione positiva del can. 1643) e le cause giudiziali di nullità (e di esistenza) dell’ordine sacro (cf cann. 1708-1712).
Non ne fanno parte le cause penali, anche nel caso che sia proposta o inflitta la pena della dimissione dallo stato clericale.
Le cause sullo stato delle persone sono citate nel can. 1492 § 1 come eccezione alla estinzione delle azioni per prescrizione: non si estinguono mai (cf can. 1643).
La dottrina discute e anche la giurisprudenza è divisa circa la sopravvivenza delle azioni de statu personarum alla morte della persona cui si riferiscono.
A. Bettetini, Restitutio in integrum, in Id., «Iustitia et fides». Studi di diritto canonico processuale e matrimoniale, Torino 2019, pp. 129-130.
Bonnet, P.A., Azioni ed eccezioni (can. 1491-1500 CIC), in Id., Giudizio ecclesiale e pluralismo dell’uomo. Studi sul processo canonico, Torino 1998, pp. 184-201.
Oesterle, G., «Actiones et causae «de statu personarum» in iure processuali C. I. C.», in Apollinaris 15 (1942) 39-51.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 88; 117; 41 (2009) 385; 11 (1979) 68-70.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.