Actor pluribus simul actionibus, quae tamen inter se non confligant, sive de eadem re sive de diversis, aliquem convenire potest, si aditi tribunalis competentiam non egrediantur.
L’attore può convenire un altro con più azioni simultanee, tuttavia tra loro non contrarie, sia sulla stessa cosa sia in materie diverse, se non oltrepassino i limiti della competenza del tribunale cui accede.
Der Kläger kann jemanden zugleich mit mehreren Klagen, die aber einander nicht widersprechen dürfen, gerichtlich belangen, einerlei ob in der gleichen Sache oder in verschiedenen Sachen, soweit sie die Zuständigkeit des angegangenen Gerichtes nicht überschreiten.
c. 1669 § 1.
Formazione del canone
Il canone assicura che l’accumulo di azioni in un’unica causa e in un unico processo è possibile (cf can. 1493): con il mantenimento del prescritto (cf can. 1669 CIC17) in sede di revisione del Codice si è voluto evitare che «aliquis iudex cumulum actionum renuat nisus principio quod omnis actio suam causam habet» (Communicationes 11 [1979] 70).
Nell’ultima fase di revisione (ossia nella Congregatio Plenaria) fu proposto di sostituire il termine «reo» del can. 1669 § 1 CIC17 con il termine «pars conventa». La Commissione acconsentì, optando per un termine più generico («aliquem»), non rinunciando a pregare che «attendatur ad significationem vocabuli in lingua latina, in qua Codex exaratur» (Communicationes 16 [1984] 61). Con quest’ultima annotazione di intendeva rimandare al significato di «reus» nel latino giuridico, che equivale semplicemente a «pars» o, secondo il contesto, «altera pars».
Il disposto del canone
Il canone assicura che l’accumulo di azioni in un’unica causa e in un unico processo è possibile (cf can. 1493). Questo cumulo è abituale, per esempio, nelle cause di nullità matrimoniale quando un matrimonio è accusato di nullità per più motivi (capi) di nullità (poni, per esempio, per esclusione della prole e dell’indissolubilità da parte della moglie).
Qualora nel cumulo di azioni vi sia contraddizione (incompatibilità) tra le azioni, il can. 1493 proibisce il cumulo; tale proibizione, però, si può evitare, mettendo ordine nel cumulo stesso attraverso una disposizione gerarchica (o subordinata) delle azioni (nel caso di azioni di nullità matrimoniale: per simulazione totale o, subordinatamente [ossia, in quanto negativamente a quel capo], per timore).
La prassi però è ancora più flessibile. La subordinazione – afferma una giurisprudenza sufficientemente vasta – non opera in principio, ossia nella domanda e nella formulazione del dubbio; deve, però, piuttosto e certamente operare nella decisione. Solo nella decisione, infatti, si hanno a disposizione tutti gli elementi per determinare conclusivamente se di fatto si pone il problema (la negativa su entrambi i capi, per esempio, non pone problema di subordinazione) o se è certa (di certezza morale: can. 1608) la contraddizione tra i capi di nullità pronti per le decisioni affermative. Secondo questa teorica, pertanto, non parrebbe necessario esigere la domanda subordinata nel libello (anche solo per il principio Iura novit curia); non sarebbe neppure necessario contemplarla nella formulazione del dubbio – se non a scopo didattico. Necessaria e, finalmente, possibile, è nella decisione definitiva.
Il rapporto tra il can. 1493 (cumulo) e il can. 1414 (connessione)
Anche il divieto di accumulo di azioni che superano la competenza del tribunale adito si può (nel caso di incompetenza relativa dello stesso tribunale) evitare attraverso la connessione delle cause (cf can. 1414).
In realtà, però, pare che nel momento in cui si opera la connessione (qualsiasi connessione sia ordinaria [cf can. 1414] sia speciale [in forza di leggi peculiari]) si esce dall’ambito dell’accumulo delle azioni e il caso è retto esclusivamente dalla normativa sulla connessione.
Il cumulo di eccezioni
Quanto detto per le azioni vale logicamente anche per le eccezioni (cf can. 1669 § 2 CIC17). Anzi più propriamente – secondo il can. 1669 § 2 CIC17, che è stato omesso nel nostro Codice – alla parte che si oppone è consentito di usare più eccezioni anche contrarie. La Commissione si mostrò invece d’accordo con il Relatore che propose la omissione del paragrafo «ne parti conventae ius maius conferatur quam actori; quae enim competunt actori competunt etiam reo et concessio cumuli exceptionum contrariarum sapit nimi[um] formalism[um]» (Communicationes 11 [1979] 70). La possibilità di subordinazione nel cumulo rende meno irragionevole la omissione del prescritto sul cumulo delle eccezioni.
Bonnet, P.A., Azioni ed eccezioni (can. 1491-1500 CIC), in Id., Giudizio ecclesiale e pluralismo dell’uomo. Studi sul processo canonico, Torino 1998, pp. 184-201.
Montini, G.P., La funzione processuale del capo di nullità matrimoniale, in EIC 51 (2011) 459-460.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 81; 108; 41 (2009) 379; 11 (1979) 70; 16 (1984) 61.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.