§ 1. Pars conventa potest coram eodem iudice in eodem iudicio contra actorem vel propter causae nexum cum actione principali vel ad submovendam vel ad minuendam actoris petitionem, actionem reconventionalem instituere.
§ 2. Reconventio reconventionis non admittitur.
§ 1. La parte convenuta può intraprendere un’azione riconvenzionale avanti allo stesso giudice e nello stesso giudizio contro l’attore, o per il nesso della causa con l’azione principale, oppure per far ritirare o ridurre la domanda dell’attore.
§ 2. Non è permesso all’attore riconvenuto di riconvenire a sua volta la parte avversa.
§ 1. Die belangte Partei kann bei demselben Richter im selben Verfahren gegen den Kläger eine Widerklage anstrengen entweder aufgrund des Sachzusammenhanges mit der Hauptklage oder um das Begehren des Klägers zu entkräften oder in seiner Höhe herabzusetzen.
§ 2. Eine Widerklage gegen die Widerklage ist nicht zulässig.
§ 1: c. 1690 § 1; SN can. 210.
§ 2: c. 1690 § 2.
La formazione del canone Il disposto del paragrafo 1 Nelle cause di nullità matrimoniale La reconvenzione reduplicata
La collocazione sistematica del presente canone (e del seguente) è stata giustificata per il fatto che l’azione reconvenzionale costituisce «quemdam mechanismum processualem defensionis, valde exceptionibus similem» (Communicationes 11 [1979] 71).
Nella prima revisione la Commissione optò per la recezione del can. 210 del motu proprio Sollicitudinem Nostram (AAS 42 [1950] 49-50), ossia per il canone parallelo in vigore per le Chiese orientali. Con questa scelta si ampliò lo stesso concetto di azione reconvenzionale, inserendo in essa anche le azioni che avevano semplicemente un nesso con l’azione principale.
Si preferì poi nella seconda revisione del testo abbandonare la forma definitoria del canone («Actio … dicitur reconventio»), a favore di una impostazione che consentiva all’azione reconvenzionale (cf Communicationes 11 [1979] 71-72), andando però in tal modo a confliggere parzialmente con il canone seguente.
L’opposizione della parte convenuta all’azione può assumere la forma di azione riconvenzionale («reconventio»; cf can. 1494 § 1): con essa il convenuto si trasforma a sua volta in attore, introducendo o un’azione connessa (cf can. 1414) oppure un’azione che, nel suo contenuto o oggetto, si oppone a quella iniziale. Con la prima fattispecie («propter causae nexum cum actione principali») si ha un’estensione del concetto di azione riconvenzionale rispetto al CIC17 che contemplava l’azione riconvenzionale solo «ad submovendam vel minuendam eius [= actoris] petitionem» (can. 1690 § 1).
I limiti per l’esercizio dell’azione riconvenzionale sono i seguenti:
– deve essere proposta allo stesso giudice dell’azione principale (o convenzionale);
– deve essere giudicata nello stesso giudizio o processo dell’azione principale, a meno che non sia necessario separare i giudizi o processi a causa del giudice incompetente di incompetenza assoluta (cf can. 1495) rispetto all’azione riconvenzionale o di altra natura (cf can. 1463 § 2);
– deve essere proposta ad validitatem entro trenta giorni dall’avvenuta contestatio litis (cf can. 1463 § 1);
– il giudice può ritenere più opportuno che l’azione riconvenzionale sia giudicata separatim (cf can. 1463 § 2).
In dottrina si discute se la nuova fattispecie di azione riconvenzionale introdotta dal can. 1494 § 1 («propter causae nexum cum actione principali») soggiaccia o no ai limiti supplementari (cf can. 1463) stabiliti per l’azione riconvenzionale. La ragione del dubbio consiste nella vicinanza creatasi con questa nuova fattispecie con l’azione (causa) semplicemente connessa (cf can. 1414).
La dottrina e la giurisprudenza discutono se possano darsi azioni riconvenzionali nelle cause di nullità matrimoniale. Il quesito è favorito dall’inserzione, rispetto al can. 1690 § 1 CIC17, della fattispecie «propter causae nexum cum actione principali»: in tal modo si avrebbe riconvenzione anche senza l’opposizione oggettiva alla domanda dell’attore. Si può affermare che «anzitutto c’è una certa opposizione fra la nozione di azione riconvenzionale e la natura delle cause di nullità matrimoniale, considerati lo spirito attuale del diritto canonico e la prassi del Tribunale Apostolico della Rota romana. Se poi si considera immutata la normativa vigente rispetto al Codice precedente, la riconvenzione non è neppure concepibile nei processi matrimoniali. Infine, se e per quanto possibile, sembra si debbano osservare le norme sulla connessione delle cause» (decreto coram Pompedda, in una Romana, nullitatis matrimonii, nullitatis decreti iudicis instructoris, 28 ottobre 1988, n. 9, in DS VI, p. 204).
Il paragrafo 2 proibisce l’azione reconvenzionale dell’azione reconvenzionale. Perplessi su questo divieto sono alcuni AA. (cf S. Congregazione Orientale – Pontificia Commissione per la redazione del Codice di Diritto Canonico Orientale, Ventesima Plenaria. Proposte di modifiche del testo del “Codex Iuris Canonici”. Nuove proposte presentate dal Prof. Pio Ciprotti, Città del Vaticano 1944, 91), in quanto a fronte di un eventuale eccessivo cumulo di cause il giudice potrebbe avvalersi della facoltà di separare i giudizi a norma del can. 1463 § 2.
Bonnet, P.A., Azioni ed eccezioni (can. 1491-1500 CIC), in Id., Giudizio ecclesiale e pluralismo dell’uomo. Studi sul processo canonico, Torino 1998, pp. 184-201.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 87; 114; 41 (2009) 383; 11 (1979) 71-72.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.