Sequestratio rei et inhibitio exercitii iuris decerni nullatenus possunt, si damnum quod timetur possit aliter reparari et idonea cautio de eo reparando offeratur.
Il sequestro della cosa e l’inibizione all’esercizio del diritto non possono assolutamente essere decisi, se il danno temuto possa essere altrimenti riparato e se ne dia idonea garanzia.
Die Zwangsverwahrung einer Sache und das Verbot einer Rechtsausübung können keinesfalls angeordnet werden, wenn dem zu befürchtenden Schaden auf andere Weise begegnet werden kann und eine geeignete Sicherheitsleistung zu dessen Behebung angeboten wird.
c. 1674.
Se viene meno uno dei due presupposti per il sequestro e l’inibizione, ossia nel caso la irreparabilità del danno (cf commento al can. 1496), il sequestro e l’inibizione non possono essere decisi dal giudice in quanto limitazioni ingiustificate del diritto del proprietario e del titolare.
Viene meno il presupposto dell’irreparabilità del danno quando esso possa essere altrimenti riparabile (se si tratta, per esempio, di beni fungibili) e insieme è data una cauzione idonea (per quantità) a riparare il danno altrimenti.
Bonnet, P.A., Azioni ed eccezioni (can. 1491-1500 CIC), in Id., Giudizio ecclesiale e pluralismo dell’uomo. Studi sul processo canonico, Torino 1998, pp. 201-202.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 82; 109; 41 (2009) 380; 11 (1979) 73-74.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.