Can. 1499

Iudex potest ei, cui sequestrationem rei vel inhibitionem exercitii iuris concedit, praeviam imponere cautionem de damnis, si ius suum non probaverit, resarciendis.

SN can. 192.

La Commissione fin dalla prima revisione propose il recepimento del can. 192 del motu proprio Sollicitudinem Nostram (in AAS 42 [1950] 46), che Ciprotti aveva proposto (cf S. Congregazione Orientale – Pontificia Commissione per la redazione del Codice di Diritto Canonico Orientale, Ventesima Plenaria. Proposte di modifiche del testo del “Codex Iuris Canonici”. Nuove proposte presentate dal Prof. Pio Ciprotti, Città del Vaticano 1944, p. 81) al fine soprattutto di sopperire al basso livello di sicurezza dell’esito positivo della causa richiesto nei canoni precedenti per procedere al sequestro e all’inibizione (cf ibid., pp. 79 e 80).
Dato appunto il diverso grado di probabilità o certezza dell’esito della causa, il giudice non è tenuto a imporre una cauzione previa a chi chiede il sequestro e l’inibizione, ma può imporla, secondo la propria discrezione. Più è alto il grado di certezza dell’esito positivo della causa, meno si avvertirà la necessità di imporre una cauzione previa, e viceversa.

Bonnet, P.A., Azioni ed eccezioni (can. 1491-1500 CIC), in Id., Giudizio ecclesiale e pluralismo dell’uomo. Studi sul processo canonico, Torino 1998, pp. 201-202.

In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 82; 110; 41 (2009) 380; 11 (1979) 74.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.