Ad naturam et vim actionis possessoriae quod attinet, serventur praescripta iuris civilis loci ubi sita est res de cuius possessione agitur.
Per quanto concerne la natura e il valore dell’azione possessoria, si osservino le disposizioni del diritto civile del luogo ov’è situata la cosa del cui possesso si tratta.
Bezüglich der Rechtsnatur und Wirkung einer Besitzklage sind die Vorschriften des weltlichen Rechtes zu beachten, die dort gelten, wo die Sache gelegen ist, deren Besitz strittig ist.
Formazione del canone
La Commissione di riforma del Codice, dopo aver in un primo momento rivisto i canoni del capitolo VI «De actionibus seu remediis possessoriis» (cf Communicationes 38 [2006] 87-88; 115-117; 41 [2009] 384-385), si trovò di fronte ai suggerimenti provenienti dalla consultazione sul primo Schema del Codice, che proponevano in riferimento ai capitoli del titolo V «De actionibus et exceptionibus» che «vel supprimantur vel ad simpliciorem formam respectivae normae reddantur» (Communicationes 11 [1979] 67). I consultori aderirono a questi suggerimenti (ibid., pp. 67-68).
Quanto alle azioni possessorie, però, i consultori si divisero: alcuni ritenevano che la normativa si potesse cancellare, viste le mutate circostanze (cf ibid., pp. 79-80); altri ritenevano insufficiente il rinvio, implicito alla soppressione, al can. 1491 (cf ibid., p. 80); altri ancora proponevano il rinvio in materia al diritto civile (cf ibid., p. 80). Alla fine tutti furono d’accordo su quest’ultima proposta e fu formulato il canone 1500 (cf ibid., p. 80).
Il prescritto del canone
Ancorché di solito la proprietà comporti il possesso, nondimeno si tratta di due concetti e diritti distinti. La prima infatti è una situazione di diritto, il secondo di fatto. La differenza tra loro è analoga a quella che sussiste tra diritto ed esercizio del diritto.
Le azioni che difendono il possesso sono recepite dal diritto civile del luogo (cf can. 1500) in cui ha sede la cosa il cui possesso è controverso. Si tratta di una canonizzazione della legge civile, con i consueti limiti (cf can. 22).
Non pare che si tratti di azioni tramontate con il sistema beneficiale. La loro frequenza e importanza potrebbe essere riconosciuta considerando che il possesso, nell’ambito canonico, può riguardare tanto un bene materiale quanto un bene spirituale, tanto una cosa quanto l’esercizio di un diritto.
Bonnet, P.A., Azioni ed eccezioni (can. 1491-1500 CIC), in Id., Giudizio ecclesiale e pluralismo dell’uomo. Studi sul processo canonico, Torino 1998, pp. 203-204.
In ordine cronologico
Communicationes 11 (1979) 78-80.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.