Omnia Ecclesiae tribunalia reguntur canonibus qui sequuntur, salvis normis tribunalium Apostolicae Sedis.
Tutti i tribunali della Chiesa sono retti dai canoni seguenti, salvo le norme dei tribunali della Sede Apostolica.
Unbeschadet der Normen für die Gerichte des Apostolischen Stuhles gelten für alle kirchlichen Gerichte nachfolgende Canones.
Can. 1555 §§ 1 et 2; REU 108, 110.
Conferenza Episcopale Italiana, Norme circa il regime amministrativo e le questioni economiche dei Tribunali ecclesiastici regionali italiani e circa l’attività di patrocinio svolta presso gli stessi, 18 marzo 1997, in «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana» 31 (1997) 56-62.
Conferenza Episcopale Italiana, Norme circa il regime amministrativo e le questioni economiche dei Tribunali ecclesiastici regionali italiani e circa l’attività di patrocinio svolta presso gli stessi, 19 ottobre 1998, in «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana» 32 (1998) 307-312.
Conferenza Episcopale Italiana, Norme circa il regime amministrativo e le questioni economiche dei Tribunali ecclesiastici regionali italiani e circa l’attività di patrocinio svolta presso gli stessi, 30 marzo 2001, in «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana» 35 (2001) 75-80.
Conferenza Episcopale Italiana, Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale, 7 giugno 2018, in «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana» 52 (2018) 179-185.
Conferenza Episcopale Tedesca, Kirchliche Arbeitsgerichtsordnung [= KAGO], in «Archiv für katholisches Kirchenrecht» 174 (2005) 133-155.
Conferenza Episcopale Tedesca, Kirchliche Datenschutzgerichtsordnung [= KDSGO], in, per esempio, «Kirchliches Amtsblatt für die Diözese Paderborn» 161 (2018) 113-116.
L’uniformità processuale come principio
Nella fase di revisione del Codice fu ventilata anche l’ipotesi di recepire varie forme processuali locali. Si possono ricordare al riguardo varie prese di posizione lungo l’iter di riforma del Codice.
In primo luogo (1967) è testimone autorevole di questa esigenza il principio V per la nuova codificazione discusso nella I Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi: De applicando principio subsidiarietatis in Ecclesia. Si tratta di un principio dai molteplici fondamenti (ecclesiologici, sociali, culturali, pratici) e dalle molteplici applicazioni (legislativo, amministrativo, nazionale). È da sottolineare la riserva che già fin dalla approvazione dei Principia, si avanzò circa un’applicazione del principio di sussidiarietà nell’ambito del diritto processuale:
«Quod ius processuale spectat, gravia dubia orta sunt utrum decentralizatio (quae dicitur) in ea materia, amplior quam in hodierna disciplina, i. e. quae usque ad autonomiam tribunalium regionalium vel nationalium pertingat, admittenda sit necne.
Etenim tribunalium ordinationem eorum gradus, modum procedendi, media probationis in eis adhibita aliaque, in singulis nationibus aut regionibus a regulis proceduralibus locorum multum influxum habere posse neminem latet.
Verum enim vero ob primatum Romani Pontificis integrum est cuilibet fideli in toto orbe catholico causam suam in quovis iudicii gradu vel in quovis litis statu cognoscendam ad Sedem Apostolicam deferre.
In comperto est ad iustitiae administrationem necessarium esse in diversis gradibus unitariam quamdam organizationem iustitiae servare; sine qua occasio vel ansa daretur [I] incertitudini iudiciorum aut [II] fraudibus [III] aliisque incommodis bene multis aut [IV] illorum expeditioni ad Sedem Apostolicam.
Putandum idcirco est ius processuale novi Codicis ampliorem atque generaliorem formam induere debere; singulis autem relinquatur auctoritatibus regionalibus facultas Regulas seu normas condendi, in suis tribunalibus servandas, quibus plura definiantur spectantia [A] ad tribunalium constitutionem, [B] ad officium iudicum et aliorum tribunali addictorum, necnon [C] de aptandis Codicis legibus indoli atque stylo earum quae singulis in locis vigent.
Qua in re haud raro ius processuale civile exemplo esse posse indubitatum est».
In secondo luogo (1966-1976) nella stesura del I Schema del De processibus, sia quanto alla norma introduttiva in oggetto sia quanto alla normativa diffusa, si cercò di seguire una via media tra la centralizzazione processuale assoluta e una decentralizzazione sregolata. Lo Schema così preparato per l’invio però non superò l’esame del Sommo Pontefice al quale fu sottoposto. La Segreteria di Stato prima dell’invio per la consultazione intervenne: «Il processo canonico dovrebbe essere uniforme per tutta la Chiesa occidentale. Sembra perciò esagerata la possibilità concessa alle Conferenze Episcopali di derogare in tanti luoghi alla legge comune di procedura attraverso leggi particolari. Si potrebbero ammettere complementi alla legge comune, ma non deroghe. È poi facile prevedere che queste norme particolari saranno desunte dal diritto civile vigente nelle singole nazioni, e in questo modo si avrà una ulteriore “laicizzazione” della procedura canonica. A questo punto sarebbe da chiedersi se non sia il caso di dire semplicemente che nei processi canonici si segua la rispettiva procedura nazionale. Mancando una procedura canonica uguale per tutti i tribunali, la Rota Romana dovrà conoscere le procedure vigenti presso tutti i tribunali del mondo» (Lettera 14 luglio 1976: Communicationes 41 [2009] 177-178). Un parvus coetus procedette quindi alla rimozione di alcuni rinvii alla legislazione particolare (cf. Communicationes 41 [2009] 191-193).
In terzo luogo (1976-1978) nella consultazione sul I Schema del De processibus emersero tensioni sul punto (cf. Communicationes 10 [1978] 210-211). La revisione del can. 1402 ne risentì. Al paragrafo primo, sostanzialmente simile al can. 1402, si proporrà l’aggiunta di un paragrafo secondo: «Tribunalia inferiora (non Apostolica) ordinationes particulares ab Episcopo vel Conferentia Episcoporum pro suo territorio approbatas habere possunt quae tamen valorem actus processualis non afficiant et legibus generalibus Codicis non sint contrariae». Il paragrafo però non sarà approvato, perché «melius esse si in singulis casibus et pro singulis institutis dicatur quid leges particulares edicere possint vel debeant» (Communicationes 10 [1978] 219).
In quarto luogo (1981) nella consultazione per la Congregatio plenaria si ritornò sulla questione: «Clausula “salvis normis tribunalium Apostolicae Sedis” defectum denotat huius legis universalis, quae processum contentiosum, uti exemplar assumit et explanat, quin rationem sufficientem habeat diversorum adiunctorum socialium et culturalium. Exinde necessitas normarum specialium pro tribunalibus Sanctae Sedis. Melius esset econtra processum matrimonialem uti exemplar assumere (quia magis usitatum) et sufficiens spatium diversis culturis agnoscere […]» (Communicationes 16 [1984] 52-53).
Il risultato finale fu che la decentralizzazione è stata abbandonata a favore di una rigida uniformità processuale, coerente sia con l’universalità della Chiesa sia con l’intensa connessione dei gradi di giudizio nei processi (cf. Principia 5). Ne è segno l’impossibilità di dispensa da parte del Vescovo diocesano dalle norme processuali (cf. can. 87 § 1).
La normativa processuale particolare
Non mancano comunque ambiti processuali determinati (cf. Communicationes 10 [1978] 219) che la legge particolare può o deve normare: can. 1470: «Nisi aliter lex particularis caveat»; can. 1509: «servatis normis lege particularis statutis»; can. 1520: «Lex particularis alios peremptionis terminos statuere potest»; can. 1561: «nisi aliter lex particularis caveat»; can. 1649 § 1: «Episcopus, cuius est tribunal moderari, statuat normas».
Del regolamento del tribunale rimane un unico accenno per transennam nel can. 1602 § 3: «servetur ordinatio tribunalis». Il contesto dice con chiarezza la natura e il contenuto del regolamento: «Quoad extensionem defensionum, numerum exemplarium, aliaque huiusmodi adiuncta» (can. 1602 § 3; cf. pure DC 240 § 2). Il regolamento è pubblicato come modus agendi all’interno delle norme legislative: il regolamento: è pubblicato dall’autorità ecclesiastica che regge il tribunale (Vescovo Moderatore); non può coartare i diritti delle persone né costituire diritti né stabilire norme né penali né irritanti/inabilitanti; può stabilire norme disciplinari e relative sanzioni disciplinari all’interno del suo ambito di competenza.
Si può ritenere che la consuetudine possa costituirsi nel diritto processuale canonico, come anche alcuni canoni fanno intuire (cf., per esempio, can. 1425 § 1: «reprobata contraria consuetudine»).
Eccezioni all’uniformità processuale prescritta dal can. 1402
Un’eccezione all’uniformità del diritto processuale nei tribunali locali è costituita dalla Kirchliche Arbeitsgerichtsordnung [= KAGO], promulgata dalla Conferenza Episcopale Tedesca, che ha richiesto ed ottenuto per questo fine mandato speciale dalla Santa Sede, che poi ha concesso la recognitio di cui al can. 455 per il tramite della Segnatura Apostolica. La legge processuale speciale o peculiare è stata oggetto di alcune riserve da una parte della dottrina, che lamenta un allontanamento dall’uniformità codiciale. Tale specialità è stata richiesta dalla opportunità di una certa vicinanza o analogia con la legge processuale civile tedesca in materia di lavoro.
Un’altra eccezione può essere ravvisata nelle Disziplinarordnungen für die kirchlichen Beamten, che in alcune diocesi tedesche sono state promulgate. Esse sono perlopiù speculari alle Disziplinarordnungen che ogni Land possiede, all’interno della più elevata Bundesdisziplinarordnung. Questi ordinamenti promulgano norme che attengono a quella figura di Beamten che corrispondono a pubblici funzionari. Gli ordinamenti sono deputati anzitutto a stabilire le sanzioni disciplinari con le quali possono essere colpiti i Beamten, qualora si rendano colpevoli della violazione dei loro doveri di stato. Le sanzioni disciplinari previste sono minori e maggiori. Per le minori è previsto una procedura semplificata. Per le maggiori, tra cui si recensisce anche la perdita dello status, è prevista una procedura più articolata. Per l’irrogazione di queste sanzioni è previsto un processo disciplinare formale (förmliches Disziplinarverfahren) applicato, appunto, dal tribunale disciplinare (Disziplinargericht).
Recentemente (14 maggio 2018) l’istituzione, sempre in Germania, di tribunali ecclesiastici per la tutela dei dati, la cui natura è chiaramente quella di tribunali amministrativi, ha comportato il mandato e poi la recognitio da parte della Santa Sede di un ordo processuale proprio per questa materia, che costituisce, almeno in senso largo, una deroga al can. 1402.
I tribunali della Sede Apostolica
Per la natura e l’individuazione si rimanda al cap. III De Apostolicae Sedis tribunalibus, cann. 1442-1445.
Daniel, W.L., The Universality of the “Ordo Iudiciarius” of the Church, in «Studia canonica» 52 (2018) 407-441.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 35; 47-48; 41 (2009) 354; 10 (1978) 218-219; 16 (1984) 52-53.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.