§ 1. Ob primatum Romani Pontificis integrum est cuilibet fideli causam suam sive contentiosam sive poenalem, in quovis iudicii gradu et in quovis litis statu, cognoscendam ad Sanctam Sedem deferre vel apud eandem introducere.
§ 1. In forza del primato del Romano Pontefice, qualunque fedele è libero di deferire al giudizio della Santa Sede la propria causa, sia contenziosa sia penale, in qualsiasi grado di giudizio e in qualunque stadio della lite, oppure d’introdurla avanti alla medesima.
§ 1. Aufgrund des Primates des Papstes steht es jedem Gläubigen frei, seine Streit- oder Strafsache in jeder Gerichtsinstanz und in jedem Prozessabschnitt dem Heiligen Stuhl zur Entscheidung zu übergeben oder bei ihm einzubringen.
c. 1569 § 1.
Il testo del canone indica eccezionalmente la ragione del prescritto: «Ob primatum Romani Pontificis». Il fondamento giuridico del diritto di provocare alla Santa Sede risiede nel primato di giurisdizione del Romano Pontefice, che «vi muneris sui suprema, plena , immediata et universalis in Ecclesia gaudet ordinaria potestate, quam semper libere exercere potest» (can. 331 § 1). In particolare viene in luce la immediatezza della potestà (che non dipende per il suo esercizio da autorità intermedie) e la universalità (che si estende alla Chiesa tutta). Il Romano Pontefice è in tal modo Ordinario di tutti e di ciascun fedele.
Il canone considera le conseguenze del primato del Romano Pontefice in ambito specificatamente giudiziario, lasciando ad altri prescritti le conseguenze in altri ambiti, quale, per esempio, il diritto di ogni fedele di denunciare alla Santa Sede abusi nella disciplina, di informare la Santa Sede di condizioni particolari oppure di far conoscere alla Santa Sede la propria opinione sulle necessità della Chiesa.
Anche nell’ambito giudiziario il paragrafo si limita alla provocazione quale diritto dei fedeli, lasciando ad altri prescritti il diritto della Santa Sede di richiamare d’ufficio (su indicazione o denuncia) al proprio giudizio una qualsiasi causa, come pure di deferire (d’ufficio o ad instantiam) una qualsiasi causa ad altra autorità.
L’ambito della provocazione giudiziaria trattato dal paragrafo è comunque vastissimo: il fedele può chiedere di introdurre la propria causa presso la Santa Sede oppure di deferire alla medesima il giudizio su una causa già in corso presso un tribunale locale; può trattarsi di una causa in corso in primo grado o in ulteriore grado di giudizio; può trattarsi di una causa contenziosa (iurium, di nullità matrimoniale, di separazione), di una causa contenzioso-amministrativa o di una causa penale.
Conformemente al significato della denominazione usata, ossia Santa Sede (cf can. 361), con essa si intende il Romano Pontefice in persona (al quale ogni fedele ha diritto di rivolgere queste petizioni giudiziarie) come pure la Segreteria di Stato e gli altri organismi della Curia Romana. La scelta (libera) di rivolgersi al Romano Pontefice in persona o a un organismo della Curia Romana può dipendere da molti fattori, quali la gravità della ragione, la indeterminatezza dell’oggetto della petizione, la urgenza della richiesta. Si deve tener conto in questa scelta che alla provocazione alla persona del Romano Pontefice non corrisponde alcun diritto ad una determinata forma di trattazione della petizione, mentre alla provocazione ad un organismo della Santa Sede corrisponde ordinariamente una procedura con la quale le petizioni devono essere prese in considerazione.
Bianchi, P., Il potere giudiziario del Romano Pontefice, in QDE 13 (2000) 64-82.
Grocholewski, Z., Il Romano Pontefice come giudice supremo nella Chiesa, in «Ius Ecclesiae» 7 (1995) 39-64.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 39; 50; 41 (2009) 357; 10 (1978) 227-228.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.