§ 2. Hoc tribunal iudicat etiam in prima instantia causas de quibus in can. 1405, § 3, aliasve quas Romanus Pontifex sive motu proprio, sive ad instantiam partium ad suum tribunal advocaverit et Rotae Romanae commiserit; easque, nisi aliud cautum sit in commissi muneris rescripto, ipsa Rota iudicat etiam in secunda et ulteriore instantia.
§ 2. Questo tribunale giudica anche in prima istanza le cause di cui nel can. 1405, § 3, o le altre cause che il Romano Pontefice sia motu proprio sia ad istanza delle parti avocò al suo tribunale ed affidò alla Rota Romana; e queste, la Rota stessa le giudica anche in seconda ed ulteriore istanza, salvo che nel rescritto di commissione non si sia disposto altrimenti.
§ 2. Dieses Gericht entscheidet auch in erster Instanz über die in can. 1405, § 3 genannten Sachen sowie über sonstige Sachen, die der Papst von sich aus oder auf Bitten der Parteien an sein Gericht gezogen und der Römischen Rota überwiesen hat; sofern im Zuweisungsauftrag nichts anderes bestimmt ist, entscheidet die Rota in diesen Sachen auch in zweiter und höherer Instanz.
c. 1599 § 2.
Ioannes Paulus II, Constitutio apostolica Pastor bonus, 28 iunii 1988, art. 129, in AAS 80 [1988] 893
Ǥ 1. Idem vero in prima instantia iudicat:
1° Episcopos in contentiosis, modo ne agatur de iuribus aut bonis temporalibus personae iuridicae ab Episcopo repraesentatae;
2° Abbates primates, vel Abbates superiores congregationis monasticae et supremos Moderatores Institutorum religiosorum iuris pontificii;
3° dioeceses ceterasve personas ecclesiasticas, sive physicas sive iuridicas, quae superiorem infra Romanum Pontificem non habent;
4° causas quas Romanus Pontifex eidem Tribunali commiserit.
§ 2. Easdem causas, nisi aliter cautum sit, etiam in secunda et ulteriore instantia agit».
Francesco, Costituzione apostolica Praedicate evangelium, 19 marzo 2022, art. 203, in «L’Osservatore Romano», 31 marzo 2022, I-XII
Ǥ 1. La Rota Romana, inoltre, giudica in prima istanza:
1. i Vescovi nelle cause contenziose, purché non si tratti dei diritti o dei beni temporali di una persona giuridica rappresentata dal Vescovo;
2. gli Abati primati, o gli Abati superiori di Congregazioni monastiche e i Moderatori supremi degli Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica di diritto pontificio;
3. le Diocesi/Eparchie o altre persone ecclesiastiche, sia fisiche sia giuridiche, che non hanno un Superiore al di sotto del Romano Pontefice;
4. le cause che il Romano Pontefice abbia affidato al medesimo Tribunale.
§ 2. Giudica le medesime cause anche in seconda ed ulteriore istanza, se non sia previsto altrimenti».
Il paragrafo 2 enuncia la competenza che la Rota Romana possiede di giudicare in prima istanza. La ragione del prescritto consiste nel fatto che si tratta di una eccezione, data la competenza essenziale della Rota Romana quale tribunale di appello (cf can. 1443). Ciò non comporta che la Rota Romana giudichi in primo grado «ex potestate delegata» (cf Communicationes 10 [1978] 246). Rimando Altre competenze in primo grado?
Anche in questo caso non si tratta di una elencazione esaustiva, ma esemplificativa.
Il paragrafo rimanda anzitutto al can. 1405 § 3 nel quale sono indicate le cause riservate alla Rota Romana (cf commento al can. 1405 § 3), nelle quali ovviamente la Rota Romana giudica anche in prima istanza.
Anche la seconda previsione è in realtà un rimando: ossia al can. 1405 § 1, 4°, alle cause che il Romano Pontefice abbia avocato a sé, con le specificazioni – non presenti nel can. 1405 § 1, 4° – che siano cause di primo grado e che le abbia «commesse» alla Rota Romana, ossia affidate al giudizio in prima istanza alla Rota Romana. Se il decreto (qualora la commissione avvenga motu proprio) o il rescritto (se la commissione avviene ad istanza delle parti) tace, la Rota Romana acquisisce la competenza per giudicare queste cause anche in ulteriori istanze.
La competenza in primo grado è acquisita dalla Rota Romana anche:
– per le cause commesse alla Rota Romana dalla Segnatura Apostolica in forza degli artt. 198, 2° PE e 35, 2° LP, ossia in seguito a richieste rivolte alla Sede Apostolica e che la Segnatura Apostolica ha deciso di accogliere;
– per le cause avocate alla Rota Romana in forza dell’art. 52 delle Norme rotali vigenti: «Salvo il prescritto del can. 1444 § 2, il Decano, uditi i due Uditori più anziani, può avocare già dalla prima istanza cause di cui nel § 1 del medesimo can., ogni volta che lo urgano particolari circostanze di luogo o di persone, per il bene delle anime».
Bonnet, P.A., La competenza della Rota Romana e del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, in «Ius Ecclesiae» 7 (1995) 3-37.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 45; 59; 41 (2009) 364; 10 (1978) 246; 16 (1984) 58.