§ 1. Rota Romana iudicat:
1° in secunda instantia, causas quae ab ordinariis tribunalibus primae instantiae diiudicatae fuerint et ad Sanctam Sedem per appellationem legitimam deferantur;
2° in tertia vel ulteriore instantia, causas ab ipsa Rota Romana et ab aliis quibusvis tribunalibus iam cognitas, nisi res iudicata habeatur. 1
§ 1. La Rota Romana giudica:
1° in seconda istanza le cause giudicate dai tribunali ordinari di prima istanza e deferite alla Santa Sede per legittimo appello;
2° in terza o ulteriore istanza le cause già giudicate dalla stessa Rota Romana e da qualunque altro tribunale, a meno che la cosa non sia passata in giudicato.
§ 1. Die Römische Rota urteilt:
1° in zweiter Instanz über Sachen, die von ordentlichen Gerichten in erster Instanz entschieden worden sind und durch rechtmäßige Berufung an den Apostolischen Stuhl herangetragen werden;
2° in dritter oder höherer Instanz über Sachen, die von der Römischen Rota selbst und von anderen Gerichten schon entschieden worden sind, außer sie sind in Rechtskraft erwachsen.
c. 1599 § 1; PrM 216 § 1; REU 109; PAULUS PP. VI, Const. Ap. Vicariae potestatis, 6 ian. 1977,
artt. 20 et 22 (AAS 69 [1977] 17).
Ioannes Paulus II, Constitutio apostolica Pastor bonus, 28 iunii 1988, art. 128, in AAS 80 [1988] 893
«Hoc Tribunal iudicat:
1° in secunda instantia, causas ab ordinariis tribunalibus primae instantiae diiudicatas, quae ad Sanctam Sedem per appellationem legitimam deferuntur;
2° in tertia vel ulteriore instantia, causas ab eodem Tribunali Apostolico et ab aliis quibusvis tribunalibus iam cognitas, nisi in rem iudicatam transierint».
Francesco, Costituzione apostolica Praedicate evangelium, 19 marzo 2022, art. 202, in «L’Osservatore Romano», 31 marzo 2022, I-XII
Ǥ 1. Il Tribunale della Rota Romana giudica in seconda istanza, le cause giudicate dai Tribunali ordinari di prima istanza e deferite alla Santa Sede per legittimo appello.
§ 2. Giudica in terza o ulteriore istanza, le cause già trattate dal medesimo Tribunale apostolico e da qualunque altro Tribunale, a meno che esse non siano passate in giudicato».
In questo paragrafo è definita la competenza ordinaria della Rota Romana quanto a giudizio di appello, che è la sua competenza essenziale e originaria (cf can. 1443).
La Rota Romana come tribunale di appello in secondo grado (n. 1)
La Rota Romana è tribunale di appello concorrente con tutti i tribunali di appello nella Chiesa latina, così che giudica in seconda istanza le cause giudicate in prima istanza:
– da tribunali ordinari (nulla è detto circa i tribunali delegati, che solitamente nella delega ricevono anche prescrizioni per l’appello);
– in seguito ad appello: è specificato che l’appello debba essere legittimo cioè proposto ad normam iuris (ad normam canonum: cf, per esempio, cann. 1630-1633). Quando, infatti, per esempio concorrono un appello legittimo ad un tribunale locale di appello e un appello illegittimo alla Rota Romana (per esempio, fuori termini), viene meno la stessa concorrenza e il tribunale locale è l’unico competente a giudicare.
La Rota Romana come tribunale di appello in terzo e ulteriore grado (n. 2)
La Rota Romana è tribunale competente a giudicare le cause in terzo e anche in ulteriore (quarto, quinto …) grado.
Le cause in terzo grado pervengono alla Rota Romana da due fonti:
– dalla stessa Rota Romana se ha giudicato la causa in secondo grado; la modalità con la quale pervengono è sempre il legittimo appello (cf Communicationes 16 [1984] 58);
– da qualsiasi altro tribunale (della Chiesa latina) che abbia già giudicato la causa in secondo grado; la modalità con la quale pervengono è sempre il legittimo appello (cf ibid.).
Le cause in quarto grado pervengono alla Rota Romana dalla stessa Rota Romana se ha giudicato la causa in terzo grado.
La clausola finale sulle cause passate in giudicato (cf can. 1641; cf pure can. 1644) è dovuta al fatto che tutto il § 1 è impostato sulla competenza per appello e la res iudicata esclude per principio l’appello.
La Rota Romana è l’unico tribunale di terzo e ulteriore grado?
Il testo del n. 2 induce a ritenere che la Rota Romana sia (nella Chiesa latina) l’unico tribunale che ha competenza a giudicare in terzo grado (e in ulteriore grado). Si legge infatti che la Rota Romana giudica le cause già giudicate «da qualunque altro tribunale».
In realtà la Rota Romana non è l’unico tribunale competente a giudicare in terzo e ulteriore grado; infatti:
– il tribunale della Rota della Nunziatura Apostolica in Spagna ha competenza a giudicare:
* in terzo grado «las causas que fueron juzgadas en segunda instancia por los tribunales metropolitanos del territorio de España, o por tribunales interdiocesanos de segunda instancia, o por la misma Rota» (art. 37 § 1, b);
* in quarto e ulteriore grado «las causas […] si proceden de la misma Rota» (art. 37 § 2 c);
– l’Eccelso Tribunale Primaziale di Ungheria: nel contesto del privilegio di cui gode questo Foro Primaziale, le cause decise in secondo grado presso il Foro Primaziale (ossia quelle giudicate in primo grado presso i tribunali metropolitani) vengono poi giudicate presso il tribunale diocesano di Győr;
– il Tribunale Metropolitano di Freiburg im Breisgau: le cause giudicate in prima istanza a Köln, sono giudicate in seconda istanza a Münster e in terza istanza a Freiburg im Breisgau, che mantiene quindi questo privilegio solo in relazione alle causae colonienses;
– i tribunali che ricevono una Commissione Pontificia: la Segnatura Apostolica è competente a concedere la Commissione Pontificia affinché, per esempio (ed è il caso più comune), un tribunale locale, competente solo in primo e/o secondo grado, possa giudicare una causa determinata in terzo grado; tali concessioni sono occasionali e discrezionali sia quanto alla concessione sia quanto al tribunale di destinazione.
La Rota Romana riceve le cause solo per (legittimo) appello?
Il testo del § 1 può ingenerare la convinzione che solo per appello la Rota Romana giudichi le cause in secondo e ulteriore grado. Il § 1 si limita alla competenza essenziale della Rota Romana, alla sua identità. Nondimeno le cause possono pervenire alla Rota Romana in secondo e ulteriore grado per altre impugnazioni, quali, per esempio, la domanda di restitutio in integrum avverso la decisione di un tribunale locale che abbia giudicato in primo o secondo grado (cf cann. 1645; 1646 § 2) o la richiesta di nova causae propositio avverso una decisione di un tribunale locale o della stessa Rota Romana che abbia giudicato, se se ne danno i requisiti (cf per esempio can. 1644).
Bonnet, P.A., La competenza della Rota Romana e del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, in «Ius Ecclesiae» 7 (1995) 3-37.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 45; 59; 41 (2009) 364; 10 (1978) 245-246; 16 (1984) 58.
Notes:
- erratum: ulteriori; corrige: ulteriore ↩