§ 1. Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal cognoscit:
1° querelas nullitatis et petitiones restitutionis in integrum et alios recursus contra sententias rotales;
2° recursus in causis de statu personarum, quas ad novum examen Rota Romana admittere renuit;
3° exceptiones suspicionis aliasque causas contra Auditores Rotae Romanae propter acta in exercitio ipsorum muneris;
4° conflictus competentiae de quibus in can. 1416.
§ 1. Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica giudica:
1° le querele di nullità, le richieste di restitutio in integrum ed altri ricorsi contro le sentenze rotali;
2° i ricorsi nelle cause sullo stato delle persone, che la Rota Romana rifiutò di ammettere a nuovo esame;
3° le eccezioni di sospetto ed altre cause contro gli Uditori della Rota Romana per atti posti durante l’esercizio delle loro funzioni;
4° i conflitti di competenza di cui nel can. 1416.
§ 1. Das höchste Gericht der Apostolischen Signatur befindet über:
1° Nichtigkeitsbeschwerden, Anträge auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand und andere Beschwerden gegen Urteile der Rota;
2° Beschwerden in Personenstandssachen, deren neuerliche Behandlung die Römische Rota abgelehnt hat;
3° Befangenheitseinreden und andere Einwendungen gegen Auditoren der Römischen Rota wegen ihrer Amtsausübung;
4° Kompetenzstreitigkeiten gemäß can. 1416.
c. 1603 § 1; SA Decisio, 25 nov. 1922; NSSA 17 § 2, 19 § 1, 20 § 1, 21 § 1.
Ioannes Paulus II, Constitutio apostolica Pastor bonus, 28 iunii 1988, art. 122, in AAS 80 [1988] 891
«Ipsum cognoscit:
1° querelas nullitatis et petitiones restitutionis in integrum contra sententias Rotae Romanae;
2° recursus, in causis de statu personarum, adversus denegatum a Rota Romana novum causae examen;
3° exceptiones suspicionis aliasque causas contra Iudices Rotae Romanae propter acta in exercitio ipsorum muneris;
4° conflictus competentiae inter tribunalia, quae non subiciuntur eidem tribunali appellationis».
Benedictus XVI, Litterae Apostolicae motu proprio datae Antiqua ordinatione, 21 iunii 2008, art. 33, in AAS 100 (2008) 521
«Signatura Apostolica cognoscit:
1° querelas nullitatis contra decisiones definitivas vel vim sententiae definitivae habentes Rotae Romanae;
2° petitiones restitutionis in integrum contra decisiones Rotae Romanae;
3° recursus, in causis de statu personarum, adversus denegatum a Rota Romana novum causae examen;
4° exceptiones suspicionis aliasque causas contra Iudices Rotae Romanae propter acta in exercitio ipsorum muneris;
5° conflictus competentiae inter tribunalia, quae non subiciuntur eidem tribunali appellationis, nisi aliud iure provisum sit».
Francesco, Costituzione apostolica Praedicate evangelium, 19 marzo 2022, art. 196, in «L’Osservatore Romano», 31 marzo 2022, I-XII
«La Segnatura Apostolica, quale Tribunale di giurisdizione ordinaria, giudica:
1. le querele di nullità e le richieste di restitutio in integrum contro le Sentenze della Rota Romana;
2. i ricorsi, nelle cause circa lo stato delle persone, contro il diniego di un nuovo esame della causa deciso dalla Rota Romana;
3. le eccezioni di suspicione ed altre cause contro i giudici della Rota Romana per atti posti nell’esercizio della loro funzione;
4. i conflitti di competenza tra Tribunali, che non dipendono dal medesimo Tribunale d’appello».
Anche nel caso del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica il Codice si limita a esporre le competenze principali, dato che secondo il can. 1402 in quanto tribunale della Sede Apostolica è retta (anche) da norme peculiari (cf commento al can. 1402) e secondo l’art. 199 PE la Segnatura Apostolica «è retta da una sua propria legge». Per quest’ultima ragione alcuni Autori ritengono superato (leggi: abrogato) questo canone dalla legislazione peculiare (cf. can. 360) ossia dalla costituzione apostolica Pastor bonus (in specie artt. 121-124) prima e ora dalla costituzione apostolica Praedicate evangelium (in specie artt. 193-198), ciò che non appare scontato.
Competenza essenziale
Contrariamente a quanto avvenuto con il can. 1443, che enuncia la competenza essenziale della Rota Romana, manca un canone parallelo che descriva la natura della Segnatura Apostolica, al di là delle tre competenze principali distribuite nei tre paragrafi del canone 1445.
La ragione probabilmente è semplice: la Segnatura Apostolica porta nella sua stessa denominazione («Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica») la sua essenza e ragion d’essere: è il tribunale supremo.
Lo esprime esplicitamente l’art. 194 PE: «La Segnatura Apostolica esercita la funzione di Supremo Tribunale della Chiesa e provvede altresì alla retta amministrazione della giustizia nella Chiesa».
La costituzione apostolica Praedicate evangelium costituisce in questo un progresso rispetto all’art. 121 della costituzione apostolica Pastor bonus che recitava: «Hoc Dicasterium, praeter munus, quod exercet, Supremi Tribunalis, consulit ut iustitia in Ecclesia recte administretur».
Il progresso consiste principalmente nel fatto che la funzione di «Supremo Tribunale» non può più essere limitata alla competenza giurisdizionale ordinaria della Segnatura Apostolica (cf PE 196), ma la funzione di supremo tribunale comprende e connota tutte le competenze della Segnatura Apostolica:
– la competenza della Segnatura Apostolica quale «Tribunale di giurisdizione ordinaria» (PE 196);
– la competenza della Segnatura Apostolica quale supremo «tribunale amministrativo della Chiesa» (P. Parolin, La riforma della Curia Romana. Criteri generali e organismi di giustizia. Discorso all’inaugurazione dell’Anno Giuridico 2022-2023 dello Studio Rotale, in «Communicationes» 44 [2022] 451; correggendo o, forse meglio, autenticamente interpretando così l’art. 194 PE la infelice locuzione dell’art. 197 § 1 PE: «quale Tribunale amministrativo della Curia Romana»);
– la competenza della Segnatura Apostolica quale «organo amministrativo di giustizia in materia disciplinare» (PE 198), non potendo ridursi le funzioni elencate in PE 198 al mero ambito amministrativo.
Competenze nel contenzioso ordinario (§ 1)
Le principali competenze nel contenzioso ordinario sono raggruppate in quattro numeri.
1°. La Segnatura Apostolica è competente a giudicare le querele di nullità e le domande di restitutio in integrum avverso decisioni definitive della Rota Romana, svolgendo in tal modo il compito di una sorta di corte di cassazione nei confronti della Rota Romana. Le domande di restitutio in integrum (specie se fondate sul can. 1645 § 2, 4°) impediscono di ritenere solo formale la giurisprudenza della Segnatura Apostolica, in quanto nel caso è impugnata una decisione per aver evidentemente trascurato un prescritto di legge «non meramente processuale».
Il n. 1 dichiara la competenza della Segnatura Apostolica anche per «alios recursus» contro decisioni della Rota Romana. Improvvidamente, sulla base della propria incertezza, non è stata ripresa questa previsione né nella Pastor bonus né nella Lex propria. Ciononostante si può ritenere che quella previsione permanga, in vista di ricorsi peculiari, quali, per esempio, il ricorso avverso il rigetto della quaestio de iure appellationis da parte della Rota Romana o il rigetto del libello introduttorio della lite da parte del Decano della Rota Romana.
2°. La Segnatura Apostolica è competente a giudicare i ricorsi avverso il denegato novum causae examen da parte della Rota Romana nelle cause de statu personarum.
3°. La Segnatura Apostolica è competente in due aspetti qualificati di una sorta di vigilanza sulla Rota Romana. Il primo concerne le eccezioni di sospetto (cf can. 1449 § 1) contro Giudici della Rota Romana. Il secondo attiene alla trattazione e al giudizio di cause (contenziose, disciplinari e penali) contro Giudici della Rota Romana a causa di atti posti da questi ultimi durante l’esercizio delle loro funzioni. Lo stesso relatore che in Commissione aveva proposto e ottenuto la espunzione di questa competenza (cf Communicationes 38 [2006] 45), ne perorò ed ottenne poi la riammissione (cf ibid., 10 [1978] 247).
4°. La Segnatura è competente nella soluzione di conflitti di competenza tra tribunali non soggetti al medesimo tribunale di appello locale (cf can. 1416). L’art. 35, 5° aggiunge una clausola («nisi aliud iure provisum sit») per non escludere competenze diverse al riguardo provenienti dal diritto orientale o da fattispecie peculiari (conflitto tra tribunale amministrativo e tribunale ordinario).
Bonnet, P.A., La competenza della Rota Romana e del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, in «Ius Ecclesiae» 7 (1995) 3-37.
Daneels, F., Plusieurs compétences, un dicastère: le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique, in Les évolutions du gouvernement central de l’Église. Ecclesia sese renovando semper eadem. Colloque des 23-25 novembre 2016 à l’occasion des XX ans du Studium de droit canonique de Lyon, Toulouse 2017, 247-[263].
Montini, G.P., La “Lex propria” del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica nella gerarchia delle fonti. Alcune note sparse, in La “Lex propria” del S.T. della Segnatura Apostolica, Città del Vaticano 2010, 37-55.
Parolin, P., La riforma della Curia Romana. Criteri generali e organismi di giustizia. Discorso all’inaugurazione dell’Anno Giuridico 2022-2023 dello Studio Rotale, in «Communicationes» 44 (2022) 442-455.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 45; 60; 41 (2009) 364-365; 10 (1978) 246-247.