§ 2. Ipsum Tribunal videt de contentionibus ortis ex actu potestatis administrativae ecclesiasticae ad eam legitime delatis, de aliis controversiis administrativis quae a Romano Pontifice vel a Romanae Curiae dicasteriis ipsi deferantur, et de conflictu competentiae inter eadem dicasteria. 1
§ 2. Lo stesso Tribunale dirime le contese sorte per un atto di potestà amministrativa ecclesiastica, ad esso legittimamente deferite, le altre controversie amministrative ad esso deferite dal Romano Pontefice o dai dicasteri della Curia Romana e il conflitto di competenza tra gli stessi dicasteri.
§ 2. Dieses Gericht urteilt über Rechtsstreitigkeiten, die aufgrund einer Maßnahme kirchlicher ausführender Gewalt entstanden und rechtmäßig an die Apostolische Signatur gelangt sind, über sonstige Verwaltungsstreitigkeiten, die ihr vom Papst oder einer Behörde der Römischen Kurie übertragen werden, und über Zuständigkeitsstreitigkeiten zwischen diesen Behörden.
REU 106, 107; NSSA 96; SA Decisio, 10 maii 1968; SA Decisio, 21 maii 1968; SA Decisio, 24
mar. 1969; SA Decl., 9 nov. 1970; SA Decisio, 15 dec. 1970.
Ioannes Paulus II, Constitutio apostolica Pastor bonus, 28 iunii 1988, art. 123, in AAS 80 [1988] 891-892
Ǥ 1. Praeterea cognoscit de recursibus, intra terminum peremptorium triginta dierum utilium interpositis, adversus actus administrativos singulares sive a Dicasteriis Curiae Romanae latos sive ab ipsis probatos, quoties contendatur num actus impugnatus legem aliquam in decernendo vel in procedendo violaverit.
§ 2. In his casibus, praeter iudicium de illegitimitate, cognoscere etiam potest, si recurrens id postulet, de reparatione damnorum actu illegitimo illatorum.
§ 3. Cognoscit etiam de aliis controversiis administrativis, quae a Romano Pontifice vel a Romanae Curiae Dicasteriis ipsi deferantur necnon de conflictibus competentiae inter eadem Dicasteria».
Segreteria di Stato, Regolamento Generale della Curia Romana (1999), 30 aprile 1999, art. 137, in AAS 92 (1999) 684
«§ 1. I Dicasteri, prima di accettare un ricorso, devono assicurarsi della propria competenza e dell’osservanza delle norme relative alla proposizione dei ricorsi. In caso contrario dichiarano la propria incompetenza o l’improponibilità del ricorso. § 2. In caso di dubbio, l’organo competente a risolverlo è il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica».
Benedictus XVI, Litterae Apostolicae motu proprio datae Antiqua ordinatione, 21 iunii 2008, art. 34, in AAS 100 (2008) 521
Ǥ 1. Signatura Apostolica cognoscit de recursibus, intra terminum peremptorium sexaginta dierum utilium interpositis, adversus actus administrativos singulares sive a Dicasteriis Curiae Romanae latos sive ab ipsis probatos, quoties contendatur num actus impugnatus legem aliquam in decernendo vel in procedendo violaverit.
§ 2. In his casibus, praeter iudicium de illegitimitate, cognoscere etiam potest, si recurrens id postulet, de reparatione damnorum actu illegitimo illatorum.
§ 3. Cognoscit etiam de aliis controversiis administrativis, quae a Romano Pontifice vel a Romanae Curiae Dicasteriis ipsi deferantur necnon de conflictibus competentiae inter eadem Dicasteria».
Francesco, Costituzione apostolica Praedicate evangelium, 19 marzo 2022, art. 197, in «L’Osservatore Romano», 31 marzo 2022, I-XII
«§ 1. La Segnatura Apostolica, quale Tribunale amministrativo per la Curia Romana, giudica i ricorsi contro atti amministrativi singolari, sia posti dai Dicasteri e dalla Segreteria di Stato che da essi approvati, tutte le volte che si discuta se l’atto impugnato abbia violato una qualche legge, nel deliberare o nel procedere.
§ 2. In questi casi, oltre al giudizio sulla violazione di legge, la Segnatura Apostolica può anche giudicare, qualora il ricorrente lo chieda, circa la riparazione degli eventuali danni recati con l’atto di cui si tratta.
§ 3. Giudica anche di altre controversie amministrative, che sono ad essa deferite dal Romano Pontefice o dalle Istituzioni curiali. Infine, giudica dei conflitti di competenza insorti tra i Dicasteri e tra questi e la Segreteria di Stato».
In quanto Supremo Tribunale e di legittimità (can. 1603 CIC17), Paolo VI attribuì alla Segnatura Apostolica la innovativa competenza contenziosa amministrativa introdotta nella Chiesa con l’art. 106 REU il 15 agosto 1968. Si tratta nel caso di una competenza giudiziaria e si comprende, pertanto, il rinvio nell’art. 122 LP alle norme codiciali, per quanto non contenuto nel pur ampio proprio ordo iudiciarius del contenzioso amministrativo (cf artt. 73-103 LP).
Essa nella sua forma vigente è data nell’art. 34 § 1 LP.
Come nella competenza giudiziaria ordinaria (cf can. 1445 § 1) la Segnatura Apostolica giudica quale tribunale di legittimità le decisioni della Rota Romana, nella competenza contenziosa amministrativa giudica quale tribunale di legittimità le decisioni dei Dicasteri della Curia Romana (al modo di un consiglio di Stato): in ciò si evidenzia la coerenza delle competenze della Segnatura Apostolica.
La competenza è delimitata dalla formula «an constet de violationes legis in procedendo vel in decernendo», sia nell’art. 197 § 1 PE sia nell’art. 34 § 1 LP, dipendente da REU 106. Respinti furono tutti i tentativi di allargare questa competenza (rectius: l’interpretazione della competenza conseguita ai responsi interpretativi degli anni Settanta) durante i lavori di revisione del Codice, almeno nella seconda parte, perché all’inizio questa competenza era solo abbozzata (cf Communicationes 38 [2006] 26; 30). Furono respinte le richieste:
– di p. Gordon nel 1979, che la competenza si estendesse al merito (cf Communicationes 43 [2011] 441);
– di recepire la competenza in appello avverso le decisioni degli allora previsti tribunali amministrativi locali (cf ibid., 16 [1984] 58-59);
– di estendere la competenza «propter motiva non recte adhibita» (cf ibid.);
– di estendere la competenza ai decreti emanati dalle Conferenze episcopali (cf ibid., p. 60).
L’art. 123 § 2 PB, confermato in ciò dall’art. 197 § 2 PE, aggiunge la competenza della Segnatura Apostolica per il risarcimento dei danni provocati dall’atto amministrativo illegittimo.
Di particolare importanza, ma quasi caduta in desuetudine negli ultimi decenni, la competenza anche in merito della Segnatura Apostolica nelle controversie amministrative demandate dal Romano Pontefice o da un Dicastero della Curia Romana (cf REU 107; can. 1445 § 2; art. 123 § 3 PB; artt. 34 § 3, 104 LP; art. 198 § 3 PE).
È da attribuire ad un’inconcinnitas il testo dell’art. 197, § 1 PE che secondo la lettera sembra restringere ai soli Dicasteri (secondo PE 12 la voce “Dicasteri” non si estende a tutte le Istituzioni curiali [comprensive queste ultime anche degli Organismi] e neppure agli Uffici) la competenza contenziosa amministrativa: escludendo però i ricorsi avverso decisioni degli Organismi «si opererebbe probabilmente una regressione nella tutela dei diritti e nella sottomissione dell’amministrazione alla legge canonica che, di certo, la Praedicate Evangelium non ha inteso realizzare» (P. Parolin, La riforma della Curia Romana. Criteri generali e organismi di giustizia. Discorso all’inaugurazione dell’Anno Giuridico 2022-2023 dello Studio Rotale, in «Communicationes» 44 [2022] 452). Ciò vale evidentemente anche per gli Uffici.
È pure competente la Segnatura Apostolica nel dirimere conflitti di competenza che insorgano nella Curia Romana (cf can. 1445 § 2; art. 123 § 3 PB; artt. 34 § 3, 105 LP; art. 22 PE). La nuova formulazione dell’art. 197 § 3 PE (e dell’art. 22 PE) sembra restringere la competenza ai conflitti tra Dicasteri (secondo PE 12 la voce “Dicasteri” non si estende a tutte le Istituzioni curiali [comprensive queste ultime della Segreteria di Stato e degli Organismi] e neppure agli Uffici) e tra Dicasteri e la Segreteria di Stato; non c’è però ragione per fondare una simile restrizione (cf P. Parolin, La Costituzione apostolica “Praedicate Evangelium”, in La costituzione apostolica “Praedicate Evangelium”. Struttura, contenuti e novità, Città del Vaticano 2022, p. 22).
Montini, G.P., I ricorsi amministrativi presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, in Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, ed., Il diritto nel mistero della Chiesa, IV. Prassi amministrativa e procedure speciali, Città del Vaticano 2014, 135-159.
Montini, G.P., La competenza di merito della Segnatura Apostolica nel pensiero di p. Ignacio Gordon, S.J., in «Periodica de re canonica» 111 (2022) 33-64.
Montini, G.P., La giustizia amministrativa nella Chiesa, in «Ephemerides iuris canonici» 62 (2022) 625-666.
Parolin, P., La Costituzione apostolica “Praedicate Evangelium”, in La Costituzione Apostolica “Praedicate Evangelium”. Struttura, contenuti e novità, Città del Vaticano 2022, pp. 15-26.
Parolin, P., La riforma della Curia Romana. Criteri generali e organismi di giustizia. Discorso all’inaugurazione dell’Anno Giuridico 2022-2023 dello Studio Rotale, in «Communicationes» 44 (2022) 442-455.
Ripa, A., La Segnatura Apostolica e i conflitti di attribuzione, in La Costituzione Apostolica “Praedicate Evangelium”. Struttura, contenuti e novità, Città del Vaticano 2022, pp. 65-75.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 26; 30; 41 (2009) 364-365; 10 (1978) 247-248; 43 (2011) 441; 16 (1984) 58-59.
Notes:
- Si è deciso (almeno finora) di non intervenire su un errore o meglio un’inconcinnitas grammaticale in cui è incorso il testo del paragrafo con il pronome «eam»: esso è riferito ad sensum alla voce «Signatura Apostolica», che figura nella locuzione dell’incipit del § 1 «Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal»; di fatto la traduzione tedesca risolve la questione esplicitando la voce al posto del pronome; se fosse riferito – come ognuno si aspetterebbe – alla voce «Ipsum Tribunal» con la quale principia il § 2, sarebbe dovrebbe essere «id». ↩