§ 3. Supremi huius Tribunalis praeterea est:
1° rectae administrationi iustitiae invigilare et in advocatos vel procuratores, si opus sit, animadvertere;
2° tribunalium competentiam prorogare;
3° promovere et approbare erectionem tribunalium, de quibus in cann. 1423 et 1439.
§ 3. Spetta inoltre a questo supremo tribunale:
1° vigilare sulla retta amministrazione della giustizia e prendere provvedimenti, se necessario, contro avvocati e procuratori;
2° prorogare la competenza dei tribunali;
3° promuovere ed approvare l’erezione dei tribunali di cui nei cann. 1423 e 1439.
§ 3. Weiterhin gehört zum Aufgabenbereich dieses höchsten Gerichtes:
1° die geordnete Amtsführung im Gerichtsbereich zu überwachen und gegen Anwälte oder Prozessbevollmächtigte erforderlichenfalls einzuschreiten;
2° die Zuständigkeit der Gerichte zu verlängern;
3° die Einrichtung der in cann. 1423 und 1439 erwähnten Gerichte zu fördern und zu genehmigen.
REU 105; NSSA 17 § 1, 18; SA Decl., 22 oct. 1970; SA Rescr., 2 ian. 1971; SA Rescr., 26 mar. 1974; SA Rescr., 20 feb. 1976.
Ioannes Paulus II, Constitutio apostolica Pastor bonus, 28 iunii 1988, art. 124, in AAS 80 [1988] 892
«Ipsius quoque est:
1° rectae administrationi iustitiae invigilare et in advocatos vel procuratores, si opus sit, animadvertere;
2° videre de petitionibus Sedi Apostolicae porrectis ad obtinendam causae commissionem apud Rotam Romanam, vel aliam gratiam relative ad iustitiam administrandam;
3° tribunalium inferiorum competentiam prorogare;
4° approbationem Tribunalis quoad appellationem Sanctae Sedi reservatam concedere necnon promovere et approbare erectionem tribunalium interdioecesanorum».
Benedictus XVI, Litterae Apostolicae motu proprio datae Antiqua ordinatione, 21 iunii 2008, art. 35, in AAS 100 (2008) 521-522
«Signaturae Apostolicae quoque est rectae administrationi iustitiae invigilare, et speciatim:
1° in ministros tribunalium, advocatos vel procuratores, si opus sit, animadvertere;
2° videre de petitionibus Sedi Apostolicae porrectis ad obtinendam causae commissionem apud Rotam Romanam, dispensationem a legibus processualibus, Ecclesiis orientalibus haud exclusis, vel aliam gratiam relative ad iustitiam administrandam;
3° tribunalium inferiorum competentiam prorogare;
4° approbationem Tribunalis appellationis Sanctae Sedi reservatam concedere;
5° promovere et approbare erectionem tribunalium interdioecesanorum;
6° cognoscere de iis quae Signaturae Apostolicae per conventiones inter Sanctam Sedem et Civitates tribuuntur».
Francesco, Costituzione apostolica Praedicate evangelium, 19 marzo 2022, art. 198, in «L’Osservatore Romano», 31 marzo 2022, I-XII
«Alla Segnatura Apostolica, quale organo amministrativo di giustizia in materia disciplinare, compete anche di:
1. esercitare la vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia nei vari Tribunali ecclesiastici e prendere misure, se necessario, nei confronti di ministri, di avvocati o di procuratori;
2. giudicare circa le petizioni rivolte alla Sede Apostolica per ottenere il deferimento della causa alla Rota Romana;
3.giudicare circa qualsiasi richiesta relativa all’amministrazione della giustizia;
4. prorogare la competenza dei Tribunali di grado inferiore;
5. concedere l’approvazione del Tribunale di appello, come pure, se riservata alla Santa Sede, l’approvazione dell’erezione di Tribunali interdiocesani/intereparchiali/interrituali, regionali, nazionali e, se necessario, anche sovranazionali».
In quanto Supremo Tribunale e di legittimità la Segnatura Apostolica svolge la funzione di vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia nei confronti di tutti i tribunali della Chiesa. Promozione della retta amministrazione della giustizia Vigilanza Prendere provvedimenti, se necessario, contro ministri, avvocati e procuratori (n. 1) Prorogare la competenza dei tribunali (n. 2) Promuovere e approvare l’erezione dei tribunali interdiocesani (n. 3) Tribunali locali di terza istanza?
Si tratta di una competenza variegata e che non può essere articolata esaustivamente. Lo stesso paragrafo opera una cernita (coerentemente con quanto avvenuto nei cann. 1443-1444).
La ricerca di un denominatore comune delle svariate competenze elencate nel § 3 ha portato a far emergere un concetto largo di vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia, che sarebbe comprensivo di tutte le competenze di cui al § 3, e di un concetto stretto, nel quale contenere l’attività più direttamente concernente il controllo sull’attività dei tribunali.
La distinzione è necessaria, o almeno opportuna, anche perché gli stessi testi normativi lo richiedono. PE (come pure PB) riconosce in capo alla Segnatura Apostolica il compito di provvedere (consulit: PB 121) alla retta amministrazione della giustizia, che evidentemente supera di molto l’aspetto della vigilanza; entrambi i testi normativi poi, nell’articolare il compito di provvedere, distinguono la vigilantia da altre competenze anche se affini (cf PE 198, 1°).
La stessa inadeguatezza del termine vigilanza colpisce la locuzione che nell’art. 198 PE introduce l’elenco delle competenze: «organo amministrativo di giustizia in materia disciplinare».
Forse si può riassumere questa funzione della Segnatura Apostolica sotto il concetto di promozione della retta amministrazione della giustizia, che si specifica poi in distinte competenze, tra le quali a sua volta ha un certo ruolo riassuntivo la vigilanza.
La vigilanza comprende l’esame delle Relazioni annuali che ogni tribunale della Chiesa deve inviare sullo stato e sull’attività secondo uno schema predisposto (cf art. 110 § 1 LP); risposte, generalmente in casu particulari, a consultazioni dei tribunali sull’applicazione della legge processuale; esame di denunce e lamentele circa l’operato di tribunali locali, che può provocare la richiesta di sentenze che vengono esaminate; esame di grazie che si riferiscono all’amministrazione della giustizia (cf cann. 1404 e 1416; cf pure art. 198, 3° PE); esame di richieste di dispensa dai titoli accademici richiesti per i ministri dei tribunali; esame, in congresso, della dispensa dalla doppia decisione conforme (cf LP 115 § 2); approvazione, riservata alla Santa Sede, del tribunale di appello (cf art. 198, 5° PE; can. 1438, 2°); concessione del decreto di esecutività alle sentenze matrimoniali, pronunciate da tribunali ecclesiastici in vista della delibazione in Italia, Portogallo e Brasile (cf Accordo di revisione del Concordato lateranense, 18 febbraio 1984, art. 8, 2°; Concordato con il Portogallo, art. 16; Concordato con il Brasile, art. 12, 1°); dichiarazioni di nullità del matrimonio, se non si richiede un’investigazione o discussione alquanto approfondita (cf art. 118 LP; art. 5 § 2 DC).
La competenza della vigilanza, che la Segnatura Apostolica condivide con i vescovi Moderatori dei tribunali (cf «si opus sit»), si estende non solo agli avvocati e ai procuratori, ma anche ai ministri del tribunale (cf art. 35, 1° LP), comprende l’intervento anche disciplinare nei loro confronti (cf, per analogia, artt. 75 § 2 e 111 § 2 DC), anche in sede di trattazione del ricorso gerarchico avverso provvedimenti disciplinari dei vescovi Moderatori dei tribunali locali (cf art. 113 LP).
In senso stretto si intende per proroga della competenza l’estensione della competenza concessa a un tribunale, altrimenti relativamente incompetente (cf art. 198, 4° PE). Essa può avvenire con concessione generale (cf art. 24 § 1 DC) oppure con concessione singolare, per una causa, concedendo una grazia in relazione all’amministrazione della giustizia (cf art. 10 § 4 DC).
In senso più largo, come nel caso del § 3, 2°, la denominazione comprende anche le Commissioni Pontificie, dove la Segnatura Apostolica estende la competenza di un tribunale (anche della Rota Romana), altrimenti assolutamente incompetente.
Questo paragrafo, al n. 3 attribuisce alla Segnatura Apostolica anzitutto il compito di «promuovere» («promovere») l’erezione di tribunali interdiocesani, anzi per la precisione i tribunali interdiocesani di cui al can. 1423 e i rispettivi tribunali di appello di cui al can. 1439 § 1.
La sua origine letterale, per la verità, appare piuttosto modesta. I primi testi adoperano espressioni piuttosto convenzionali: «tribunalium regionalium et interregionalium erectionem curat» (n. 105 REU); «de tribunalibus, de quibus in cann. 22 [= 1423] et 40 [= 1439], erigendis curat» (Communicationes 41 [2009] 365); «curare erectionem tribubalium de quibus in cann. 22 et 40» (ibid., 10 [1978] 248).
A questo punto un Padre nella consultazione in vista della Plenaria pose il problema della relazione tra costituzione (che spetta ai vescovi) e erezione (che spetta alla Segnatura Apostolica) dei tribunali interdiocesani (cf Communicationes 16 [1984] 59). La chiarificazione di questo quesito avviene attraverso la scelta di attribuire alla Segnatura Apostolica la promozione e l’approvazione della erezione (erezione che spetta ai vescovi): «”promovet et approbat”» (ibid., p. 60).
Si tratta comunque di una espressione ben determinata che manifesta un chiaro favore del Codificatore per i tribunali interdiocesani. Essa è ripetuta nell’art. 124, 4° PB e nell’art. 35, 5° LP.
Più modesto appare l’accenno a questa competenza nella Praedicate evangelium, all’art. 198, 5°: «concedere […], se riservata alla Santa Sede, l’approvazione dell’erezione di Tribunali interdiocesani/intereparchiali/interrituali, regionali, nazionali e, se necessario, anche sovranazionali». Il testo è debitore delle incertezze, polarizzazioni e polemiche sui tribunali interdiocesani nate dopo la promulgazione di Mitis Iudex Dominus Iesus, che ha inteso porre al centro la funzione giudicante del Vescovo diocesano. La normativa di Praedicate evangelium:
– conferma la legittimità dei tribunali interdiocesani;
– elenca inutilmente (nel Codice e nei testi successivi si era preferito unificare la denominazione di questi tribunali nella forma interdiocesani), senza completezza (non è menzionato, per esempio, il tribunal intercircumscriptionale) e suscitando qualche perplessità (la denominazione nazionale è infatti nel contesto ecclesiale di dubbia opportunità, avendo poi il Codice optato per il riferimento alla conferenza episcopale: cf can. 1439) le denominazioni che possono assumere i tribunali, senza che ne venga mutata la natura;
– menziona con una formula ambigua «se riservata alla Santa Sede» la competenza circa l’approvazione dell’erezione dei tribunali interdiocesani (sul punto cf il commento al can. 1423).
È stata respinta la proposta di aggiungere un n. 4 al § 3, che prevedesse la facoltà della Segnatura Apostolica di «indolem tribunalis tertiae instantiae […] attribuere» ad un tribunale locale «Episcopis quorum interest proponentibus» (cf Communicationes 16 [1984] 59). La proposta fu rigettata: «Non expedit. Agitur de exceptione de qua non est in lege universali cavendum» (ibid.).
La prassi postcodiciale è stata molto rigida nel negare qualsiasi forma anche minima di stabilità a concessioni della terza istanza, che rimane quindi solo occasionale in forza di riferimento sempre impliciti o impropri del can. 1445 § 3, 2° e degli artt. 124, 2° PB e 35, 2° LP e 198, 3° PE.
Daneels, F., La vigilanza sui tribunali: introduzione al Titolo V della “Lex propria”, in La “Lex propria” del S.T. della Segnatura Apostolica, Città del Vaticano 2010, 199-211.
Daneels, F., La prassi della vigilanza sui tribunali in senso stretto, ibid., 239-250.
Daneels, F., La vigilanza della Segnatura Apostolica sulla giurisprudenza matrimoniale, in Tendances actuelles de la jurisprudence matrimoniale dans les tribunaux de l’Église. Approches comparées. Actes de la Journée d’études tenue à Strasbourg le 27 novembre 2009, Berne 2012, 27-52.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 45; 60; 41 (2009) 365; 10 (1978) 247-248; 16 (1984) 59-60.