§ 2. Si vero agatur de iuribus aut bonis temporalibus personae iuridicae ab Episcopo repraesentatae, iudicat in primo gradu tribunal appellationis.
§ 2. Se poi si tratta di diritti o di beni temporali di una persona giuridica rappresentata dal Vescovo, giudica in primo grado il tribunale di appello.
§ 2. Handelt es sich jedoch um Rechte oder Vermögenswerte einer juristischen Person, die vom Bischof vertreten wird, so entscheidet darüber in erster Instanz das Berufungsgericht.
c. 1572 § 2; CI Resp. III, 29 apr. 1940.
Il canone è giustificato dalla osservanza della regula iuris «nemo iudex in causa sua», ossia nessuno può essere giudice di se stesso. Così il canone sottrae alla competenza del tribunale diocesano (nel quale il vescovo è giudice e al quale il vescovo preside) le cause che lo riguardano. Nel caso del nostro canone, che lo riguardano in quanto hanno ad oggetto: «diritti o beni temporali di una persona giuridica rappresentata dal Vescovo».
Può trattarsi tanto di cause nel quale il vescovo è parte attrice quanto parte convenuta: così ha chiarito l’interpretazione autentica del 29 aprile 1940.
Persona giuridica rappresentata dal vescovo
Non può trattarsi di una causa che vede il vescovo stesso parte convenuta, in quanto il caso è già contemplato nel can. 1405 § 3, 1°, che prevede la riserva alla Rota Romana di queste cause.
Non può trattarsi neppure di una causa che vede la diocesi parte convenuta: per la diocesi, rappresentata dal vescovo (cf can. 393), nelle cause nelle quali è convenuta, vige il can. 1405 § 3, 2°, che prevede la riserva alla Rota Romana di queste cause (cf da ultimo una Sancti Iosephi in California seu Honoluluen., Iurium; Praeiud.: legitimationis activae; competentiae Rotae et admissionis libelli, 11 dicembre 2014, coram Todisco, in «Monitor ecclesiasticus» 130 [2015] 63-69).
Di conseguenza si applica il can. 1419 § 2 ed è competente il tribunale di appello nel caso in cui la diocesi in una causa che riguarda diritti o beni temporali sia parte attrice.
Per altre persone giuridiche che abbiano il vescovo quale legittimo rappresentante (cf can. 1480), quali, per esempio, la chiesa cattedrale o determinate opere diocesane, competente è il tribunale di appello sia quando sono parte attrice sia quando sono parte convenuta.
A norma poi del can. 1480 § 2 si applica il can. 1419 § 2 nei casi nei quali il vescovo stia in giudizio legittimamente per persone giuridiche soggette alla sua potestà, che non abbiano rappresentante o questi sia negligente (cf anche can. 1279 § 1), in materia di diritti o beni temporali, sia come parte attrice sia come parte convenuta.
Il tribunale di appello
Il tribunale di appello competente è il tribunale di appello locale, mentre tutti gli altri sono incompetenti di incompetenza assoluta.
In caso di appello la causa non potrà che essere rimessa in appello, appunto, al tribunale di terzo grado (cf G. Ingels, Can. 1683 – Adjudicating at the Appellate Grade New grounds in a Marriage Case “as if in first instance”, in «Roman Replies» 2002, 159-160, che ritiene il caso analogo alla causa di nullità giudicata in secondo grado «tanquam in prima instantia»).
Grocholewski, Z., can. 1419, in Comentario exegético al Código de derecho canónico, IV, Pamplona 19972, 770.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 40; 51; 41 (2009) 357; 10 (1978) 229.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.