§ 1. In unaquaque dioecesi et pro omnibus causis iure expresse non exceptis, iudex primae instantiae est Episcopus dioecesanus, qui iudicialem potestatem exercere potest per se ipse vel per alios, secundum canones qui sequuntur.
§ 1. In ciascuna diocesi e per tutte le cause non escluse espressamente dal diritto, giudice di prima istanza è il Vescovo diocesano, che può esercitare la potestà giudiziaria personalmente o tramite altri, secondo i canoni che seguono.
§ 1. In jedem Bistum und für alle vom Recht nicht ausdrücklich ausgenommenen Gerichtssachen ist der Diözesanbischof Richter erster Instanz; er kann seine richterliche Gewalt persönlich oder durch andere gemäß den nachfolgenden Canones ausüben.
c. 1572 § 2; LG 27; SA Litt circ., 24 iul. 1972, n. 1.
Il vescovo diocesano giudice
La principale innovazione del Codice vigente in questo canone, che per il resto ripete pressoché alla lettera il precedente canone 1572 § 1 CIC17, è la sostituzione della locuzione «Ordinarius loci» con «Episcopus dioecesanus». La innovazione è in realtà meramente nominale, perché già nel Codice previgente in ambito giudiziale era esclusa la competenza dei vicari generali (cf, per esempio, A. Vermeersch – J. Creusen, Epitome iuris canonici, III, Mechliniae-Romae 19314, n. 32, 15; Communicationes 38 [2006] 48: can. 1555bis) e pure, nel caso del canone 1572 § 1, dei Superiori religiosi, essendo presente il riferimento iniziale «in unaquaque dioecesi».
Ciononostante il canone, con la locuzione «Episcopus dioecesanus», trova nel Codice postconciliare una fondazione più solida, attingendo alla dottrina dell’episcopato del concilio Vaticano II.
In ciascuna diocesi – il vescovo diocesano
A norma del can. 381 § 2 al vescovo diocesano sono equiparati coloro che presiedono a diverse Chiese particolari; come pure per diocesi si intendono altre Chiese particolari, alle quali sono assimilate le diocesi (cf can. 368). Pertanto è giudice a norma del can. 1419 § 1:
– il vescovo diocesano nella diocesi;
– il Prelato nella Prelatura territoriale (cf. can. 370);
– l’Abate nella Abbazia territoriale (cf. can. 370);
– il Vicario Apostolico nel Vicariato Apostolico (cf. can. 371 §1);
– il Prefetto Apostolico nella Prefettura Apostolica (cf. can. 371 §1);
– l’Amministratore Apostolico nell’Amministrazione Apostolica eretta stabilmente (cf. can. 371 §2);
– il Superiore nella Missione sui iuris.
Pur essendo giudici a norma del can. 1419 § 1, non è obbligatoria la costituzione del tribunale nei seguenti casi:
– l’Ordinario militare nell’Ordinariato militare può non costituire il suo proprio tribunale; nel qual caso «competens est in prima instantia tribunal dioecesis in qua ordinariatus militaris curia sedem habet […]» (art. XIV, in Giovanni Paolo II, Cost. Ap. Spirituali militum curae, 21 giugno 1986, in AAS 78 [1986] 481-486);
– l’Amministratore Apostolico personale nell’Amministrazione Apostolica personale San Giovanni Maria Vianney può non costituire il suo proprio tribunale, nel qual caso «competens Tribunal erit dioecesis Camposinae» (art. XII, in Congregatio pro Episcopis, Decretum, 18 gennaio 2002, in AAS 94 [2002] 305-308);
– l’Ordinario personale nell’Ordinariato personale per gli Anglicani può non costituire il suo proprio tribunale, nel qual caso «competens tribunal dioecesis est in qua alterutra pars domicilium habet» (art. XII, in Benedetto XVI, Cost. Ap. Anglicanorum coetibus, 4 novembre 2009, in AAS 101 [2009] 985-990).
Per la Prelatura personale cf Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal, Decretum, 15 gennaio 1996, prot. n. 4419/1/96 SAT, in «”Romana”. Bollettino della Prelatura della Santa Croce e Opus Dei» 12 (1996) 22-23.
Per tutte le cause non escluse espressamente dal diritto
Al vescovo diocesano compete l’«omnis potestas» (cf. can. 381 § 1) necessaria al compimento del suo ufficio e quindi gli competono tutte le cause quale giudice di prima istanza nella sua diocesi.
Allo stesso modo dei limiti previsti nel citato can. 381 § 1, vi sono cause sottratte alla competenza del vescovo diocesano, cause che devono essere espressamente (ossia esplicitamente o implicitamente) escluse dal diritto.
Le principali cause escluse dalla competenza del vescovo diocesano in prima istanza sono quelle di cui al can. 1405 e al can. 1419 § 2.
Giudice è il vescovo diocesano
Viene detto il vescovo diocesano «giudice nato» (cf Supremum Signarurae Apostolicae Tribunal, lettere circolari, 24 luglio 1972, n. 1, in «Periodica de re morali canonica liturgica» 62 [1973] 587), perché è giudice semplicemente in forza del suo ufficio di vescovo, non abbisognando né di un’apposita nomina né del possesso dei requisiti dei giudici (cf, per esempio, cann. 1420 § 4; 1421 § 3).
Denominando il vescovo diocesano «giudice» il canone si riferisce all’ufficio di giudice che (tratta e) decide una causa giudiziale ed esercita perciò la potestà giudiziale.
Al vescovo diocesano compete anche l’ufficio di moderatore del tribunale diocesano e la potestà amministrativa in ambito giudiziale: entrambe sono da distinguere dall’esercizio dell’ufficio di giudice.
Per se ipse
Al vescovo diocesano compete, oltre che la titolarità dell’ufficio di giudice, anche l’esercizio concreto personale della potestà giudiziale: significa che egli, oltre ad essere giudice, può fare il giudice («iudicem agere»).
Questo esercizio personale della potestà giudiziale ha più modalità. La prima è quella che si esplica quando il vescovo esercita l’ufficio di giudice nel suo tribunale (per esempio, quale preside di un collegio). La seconda è quella che si esplica quando il vescovo esercita la potestà giudiziale del tutto indipendentemente dal suo tribunale e ciò avviene nel caso in cui egli sia sprovvisto di un tribunale diocesano (perché, per esempio, aderisce ad un tribunale interdiocesano) o nel caso in cui voglia procedere al di fuori degli uffici stabili del proprio tribunale diocesano.
L’esercizio personale della potestà giudiziale da parte del vescovo diocesano è dalla tradizione canonica vivamente sconsigliato (cf DC 22 § 2; can. 1578 CIC17; PM 14 § 3). Una richiesta degli organi consultati di ripristinare il can. 1578 CIC17, secondo il quale «valde expedit» che il vescovo lasci al tribunale diocesano le cause penali e quelle contenziose più gravi, fu respinta «quia Episcopi generatim ita agunt» (Communicationes 10 [1978] 229). Numerose e gravi le ragioni addotte: il possibile conflitto che potrebbe nascere tra la sua funzione di giudice e quella di moderatore del tribunale; l’offuscamento del suo ministero pastorale agli occhi dei fedeli; la sottrazione di energie e tempo per l’esercizio degli altri munera episcopali; la possibile smentita della sua decisione in appello, con conseguente perdita di autorevolezza in diocesi.
Il diritto prevede comunque cause nelle quali il vescovo diocesano:
– deve giudicare o è esplicitamente previsto che giudichi:
* cf can. 1449 § 2;
* nel processo documentale (cf can. 1688);
* nel processus brevior (cf can. 1683);
– non può giudicare:
* cf can. 1419 § 2;
* «in causa sive propria sive valde cum ipso conexa»: cf can. 1449 § 3.
Per alios
È il modo ordinario di esercizio della potestà giudiziale del vescovo diocesano: attraverso i vicari, che appunto possiedono la potestà giudiziale ordinaria vicaria.
È un modo obbligato, se si pon mente all’obbligo di cui al can. 1420 § 1.
La dottrina cataloga (e probabilmente in modo appropriato) sotto questa fattispecie («per alios») la delega della potestà giudiziale. Alcune caratteristiche però della delega (scelta del delegato o dei delegati, delimitazione, revocabilità, appello) farebbero propendere per la classificazione quale esercizio personale della potestà giudiziale del vescovo diocesano.
«Secundum canones qui sequuntur»
La ratio di questa clausola era intelligentemente dischiusa dalla congiunzione «tamen», presente nel can. 1572 § 1 CIC17, cancellata purtroppo nell’iter di riforma (cf Communicationes 10 [1978] 229). Con essa si significava che, sì il vescovo diocesano può esercitare la potestà giudiziale anche personalmente, ma non è per questo al di sopra della legge processuale, non procede secondo il proprio arbitrio: è tenuto ad osservare tutte le normative processuali, non potendo peraltro da esse neppure dispensare (cf can. 87 § 1).
Per le cause di nullità matrimoniale
Cf la normativa speciale: cann. 1673 §§ 1-2; 1683; 1687; 1688.
Montini, G. P., L’amministrazione della giustizia nelle Chiese locali, con particolare riguardo ai territori di missione, in «Ius missionale» 12 (2018) 171-194.
Viscome, F., Il vescovo come giudice nella propria diocesi, in QSR 16 (2006) 119-130.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 40; 51; 41 (2009) 357; 10 (1978) 229.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.