§ 2. Vicarius iudicialis unum constituit tribunal cum Episcopo, sed nequit iudicare causas quas Episcopus sibi reservat.
§ 2. Il Vicario giudiziale forma un unico tribunale con il Vescovo, ma non può giudicare le cause che il Vescovo riserva a sé.
§ 2. Der Gerichtsvikar bildet mit dem Bischof ein Gericht; er kann aber nicht über Fälle entscheiden, die der Bischof sich vorbehält.
c. 1573 § 2; SA Litt. circ., 24 iul. 1972, n. 2.
La definizione del vicario giudiziale e della sua potestà è affidata alla suggestiva immagine dell’unico tribunale costituito da vescovo diocesano e vicario giudiziale. Essa intende precisamente definire che il vicario giudiziale gode della medesima potestà giudiziale del vescovo diocesano, con la sola differenza che quest’ultimo la possiede come potestà propria (cf can. 131 § 2), il vicario giudiziale come potestà vicaria (cf can. 131 § 2).
Un’analogia è possibile con la potestà (in questo caso esecutiva) del vicario generale (cf can. 479 § 1), che per questo è detto sedere sulla stessa sede del vescovo diocesano o essere il suo alter ego.
La riserva
In questo contesto istituzionale (di pari potestà giudiziale) è chiaro che la riserva a sé da parte del vescovo diocesano di cause (alcune; su qualche materia determinata…) è sì possibile (lo prevede appunto il § 2), ma non è vista con favore dal diritto, che richiede pertanto che la riserva sia limitata (quanto a cause o tempo), giustificata e di stretta interpretazione (trattandosi di res odiosa o che fa eccezione al diritto: cf can. 18). Una conferenza episcopale riteneva inopportuno che il vescovo diocesano riservasse a sé delle cause (cf Communicationes 10 [1978] 230): fu risposto dai consultori che «Episcopum esse iudicem natum, cui non licet interdici ius iudicandi per se, si ipse ita agere censeat» (ibid.).
La riserva sarà opportunamente scritta.
La riserva che concerne direttamente il vicario giudiziale, coinvolge necessariamente anche gli altri giudici diocesani del tribunale (cf can. 1421).
Che violazione della riserva renda nulla (cf cann. 1620; 1622) un’eventuale sentenza pronunciata dal vicario giudiziale (o dai giudici) è dubbio (cf di conseguenza can. 14); certamente si tratta di un illecito disciplinare grave, ossia un abuso, che giustifica la rimozione del vicario giudiziale (cf can. 1422), se non anche, positis ponendis, la inflizione di pene.
L’organizzazione del tribunale
Anche in questo caso il Codice pare non rivolgere attenzione all’aspetto istituzionale del tribunale, che richiede una persona che sia responsabile della organizzazione dell’attività.
È naturalmente compito del vicario giudiziale far funzionare il tribunale, senza per questo che egli sia «presidente» del tribunale (è il vescovo diocesano che «praeest»). Non gode quindi il vicario giudiziale di alcuna potestà sul tribunale (ministri, addetti …), non può prendere provvedimenti disciplinari nei loro confronti. Non gli compete neppure la vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia del tribunale (che compete al vescovo). A volte il vescovo diocesano delega al vicario giudiziale alcune sue potestà amministrative, che però non appartengono iure proprio al vicario giudiziale, ma per potestà delegata.
Iure proprio quindi il vicario giudiziale, quanto al tribunale «rationem de statu et activitate tribunalis dioecesani reddere tenetur Episcopo» (cf art. 38 § 3 DC).
Franchetto, F., Il vicario giudiziale e il vicario giudiziale aggiunto, in Aa.Vv., I soggetti del nuovo processo matrimoniale canonico, Città del Vaticano 2018, 129-156.
Hülskamp, M., «”Der Gerichtsvikar bildet mit dem Bischof ein Gericht”. Vom Zuordnungsverhältnis des Offizials zum Diözesanbischof und dessen Besonderheiten», in Saluti hominum providendo, Fs. Hentze, Essen 2008, 141-153.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 40; 52; 41 (2009) 358; 10 (1978) 230.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.