§ 3. Vicario iudiciali dari possunt adiutores, quibus nomen est Vicariorum iudicialium adiunctorum
seu Vice-officialium.
§ 3. Al Vicario giudiziale possono essere dati degli aiutanti, detti Vicari giudiziali aggiunti o Vice-officiali.
§ 3. Dem Gerichtsvikar können Helfer beigegeben werden, die die Bezeichnung beigeordnete Gerichtsvikare oder Vizeoffiziale führen.
c. 1573 § 3.
La natura del vicario giudiziale aggiunto è di essere «adiutor» del vicario giudiziale, nel senso che egli:
– gode della medesima potestà giudiziale del vicario giudiziale;
– deve agire «sub ductu» del vicario giudiziale (cf art. 41 § 2 DC), ossia è legato da vincolo gerarchico al vicario giudiziale. Tale vincolo non concerne evidentemente l’esercizio proprio della potestà giudiziale: «Salva eorundem libertate in iudicando» (ibid.). Riguarda la divisione del lavoro (quali cause trattare) e l’ambito della organizzazione del tribunale e della sua attività.
A prescindere dal rapporto gerarchico interno, il vicario giudiziale aggiunto è parificato al vicario giudiziale quanto a requisiti e prerogative.
Sostituisce il vicario giudiziale in caso di assenza e impedimento.
L’opportunità di nominare vicari giudiziali aggiunti si è accentuata con il MIDI, che attribuisce al vicario giudiziale una competenza estesa in tutte le cause di nullità matrimoniale (cf can. 1676), che difficilmente può essere esercitata da una sola persona in un tribunale di media grandezza.
Franchetto, F., Il vicario giudiziale aggiunto (can. 1420 § 3), in QDE 30 (2017) 209-221..
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 40; 52; 41 (2009) 358; 10 (1978) 230.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.