§ 3. Iudices sint integrae famae et in iure canonico doctores vel saltem licentiati.
§ 3. I giudici siano di integra fama e dottori in diritto canonico o almeno licenziati.
§ 3. Die Richter haben gut beleumundet und Doktoren oder wenigstens Lizentiaten des kanonischen Rechtes zu sein.
c. 1574 § 1; PrM 21; CM VII.
Congregatio de Institutione catholica, Instructio Novis postulatis, Studia iuris canonici sub luce processus matrimonialis reformationis, 29 aprilis 2018, in AAS 110 (2018) 659-680.
Anche per i giudici è richiesta l’integra fama e i medesimi gradi accademici previsti per i vicari giudiziali. Quest’ultima richiesta è un’innovazione di grande importanza, che ha comportato un notevole progresso nella qualità della giurisprudenza. Dispensa dai gradi accademici
Gli organi consultati si opposero alla innovazione adducendo la ragione che non si sarebbero trovati dappertutto giudici sufficienti con il grado accademico. La risposta della Commissione fu eloquente: «Dignitas et ipsa efficacia officii iudicandi postulant quod iudex ius canonicum bene calleat ideoque quod seriis studiis iuridicis operam det. Secus gressus ex “vere” perit[o] ad imperitum facillime datur. Si tamen absolute impossibile sit licentiatos invenire, recurratur ad Signaturam Apostolicam» (Communicationes 16 [1984] 55).
Come previsto dalla Commissione, subito dopo l’entrata in vigore del Codice si pose il problema della impossibilità di reperire in alcune regioni giudici con il grado accademico richiesto.
All’inizio vi furono tentativi piuttosto goffi di risolvere il problema: vescovi che alla vigilia dell’entrata in vigore del Codice nominarono numerosi giudici, che poi avrebbero potuto esercitare sine die per diritto acquisito; vescovi che presunsero di poter dispensare dal requisito grado accademico.
La situazione con l’intervento della Segnatura Apostolica si normalizzò: solo la Segnatura Apostolica ha la facoltà di dispensare dalle leggi processuali e pertanto di concedere la dispensa perché un giudice possa essere nominato senza grado accademico; la dispensa è data solo dopo accurate informazioni sulla preparazione del giudice e sulla situazione del tribunale; la dispensa è data con alcune limitazioni secondo la situazione concreta («excluso munere praesidis»; «exclusis muneribus praesidis et ponentis»; ecc.).
Ambros, M., La formazione degli operatori dei tribunali e dei consulenti nella pastorale matrimoniale e familiare: una prima lettura della istruzione “Gli studi di diritto canonico alla luce della riforma del processo matrimoniale”, in Aa.Vv., Le “Regole procedurali” per le cause di nullità matrimoniale. Linee guida per un percorso pastorale nel solco della giustizia, Città del Vaticano 2019, 169-180.
D’Souza, V.G., Academic Qualifications for Tribunal Ministers: From Expertise to Academic Degree?, in «Studies in Church Law» 9 (2013) 407-422.
Montini, G.P., Esigenze vecchie e nuove di formazione del personale dei tribunali ecclesiastici, in «Educatio catholica» 2/3-4(2016) 43-55.
Montini, G.P., La prassi delle dispense da leggi processuali del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica (art. 124, n. 2, 2a parte, Cost. ap. “Pastor bonus”), in «Periodica de re canonica» 94 (2005) 43-117.
Montini, G.P., Gli studi di diritto canonico alla luce della riforma del processo matrimoniale, in «Educatio catholica» 4 (2018) 11-26.
Pompedda, M.F., Il giudice nei tribunali ecclesiastici: norma generale e caso concreto (funzione, competenza professionale, garanzie di indipendenza, giudici laici), in Aa.Vv., La giustizia nella Chiesa: fondamento divino e cultura processualistica moderna, Città del Vaticano 1997, 135-146.
Punderson, J.R., Accertamento della verità «più accessibile e agile»: preparazione degli operatori e responsabilità del vescovo. L’esperienza della segnatura apostolica, in Aa.Vv., Sistema matrimoniale canonico “in synodo”, Città del Vaticano 2015, 87-103.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 41; 52; 41 (2009) 358; 10 (1978) 231; 16 (1984) 55.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.