§ 1. Plures dioecesani Episcopi, probante Sede Apostolica, possunt concordes, in locum tribunalium dioecesanorum de quibus in cann. 1419-1421, unicum constituere in suis dioecesibus tribunal primae instantiae; quo in casu ipsorum Episcoporum coetui vel Episcopo ab eisdem designato omnes competunt potestates, quas Episcopus dioecesanus habet circa suum tribunal.
§ 1. Più Vescovi diocesani possono concordemente, con l’approvazione della Sede Apostolica, costituire nelle loro diocesi un unico tribunale di prima istanza, in luogo dei tribunali diocesani di cui nei cann. 1419-1421; nel qual caso a quel gruppo di Vescovi o al Vescovo da essi designato competono tutti i poteri che ha il Vescovo diocesano per il proprio tribunale.
§ 1. Mehrere Diözesanbischöfe können mit Genehmigung des Apostolischen Stuhles einvernehmlich anstelle der in cann. 1419-1421 erwähnten Diözesangerichte für ihre Bistümer ein einziges Gericht der ersten Instanz einrichten; in diesem Fall kommen den beteiligten Bischöfen zusammen oder einem von diesen bestimmten Bischof alle Vollmachten zu, die der Diözesanbischof bezüglich seines Gerichtes besitzt.
PIUS PP. XI, m.p. Qua cura, 8 dec. 1938, I (AAS 30 [1938] 412); SCDS Normae, 10 iul. 1940 (AAS 32 [1940] 304-308); NSSA 18, 6°; SA Normae, 28 dec. 1970, 1 § 1 (AAS 63 [1971] 486-487).
Fondamento Un unico tribunale di prima istanza La normativa che regge i tribunali interdiocesani La denominazione
La felice esperienza di tribunali regionali istituiti in varie regioni della Chiesa (a partire dall’Italia nel 1938), l’impulso alla collegialità episcopale dato dal concilio Vaticano II e riflesso in iniziative e istituzioni ecclesiali sopradiocesane (quali, per esempio, i seminari interdiocesani), nonché la constatazione della inadeguatezza del personale e delle risorse di molti tribunali diocesani a fronte dell’incremento delle cause soprattutto di nullità matrimoniale, hanno convinto il Legislatore a proporre una normativa comune che prevedesse la possibilità di istituire tribunali interdiocesani.
La costituzione di tribunali interdiocesani è retta da due principi fondamentali. Il primo è la libera iniziativa di singoli vescovi che si uniscono per costituire un tribunale diocesano. Questo comporta una grande flessibilità e un rispetto radicale della responsabilità pastorale di ciascun vescovo. Il secondo è come il contrappeso del primo: l’approvazione della Sede Apostolica. Questa approvazione costituisce la verifica che l’iniziativa libera dei vescovi non nuoccia all’interesse più generale.
In base a questi due principi i vescovi costituiscono il tribunale, la Sede Apostolica ne approva la costituzione.
Il tribunale interdiocesano sostituisce i tribunali diocesani dei vescovi che hanno costituito concordemente il tribunale interdiocesano. Ciò è indicato sia con la locuzione «unicum», ma soprattutto con la locuzione «in locum tribunalium dioecesanorum».
Ciò comporta che, se il tribunale diocesano è costituito per tutti i generi di cause (cf § 2), le singole diocesi che compongono il tribunale interdiocesano rimarranno prive del tribunale diocesano e prive del vicario giudiziale diocesano (cf commento al can. 1420 § 1).
Ciò – secondo la migliore dottrina – non significa che il vescovo diocesano che si è aggregato per costituire il tribunale diocesano, abbia perso il diritto di giudicare (esercitare la potestà giudiziale), ma che lo potrà esercitare «per se ipse» (cf can. 1419 § 1), ossia senza avvalersi degli altri («per alios»: can. 1419 § 1), ossia senza avvalersi del tribunale diocesano. Con terminologia imperfetta richiamava questa possibilità il previsto § 3 di questo canone (cf Communicationes 10 [1978] 232) e la ragione per la quale la Commissione ne decretò la soppressione «quia superflua et quia nequit coarctari ius Episcopi constituendi in sua dioecesi tribunal ad causam, in qua competens sit, solvendam» (ibid., 233).
Il Codice felicemente non articola una normativa per l’organizzazione e il funzionamento dei tribunali interdiocesani, rimandando direttamente o indirettamente a tre fonti normative.
La prima (e principale) è la normativa sui tribunali diocesani di primo grado, che si applica ai tribunali interdiocesani attraverso la felice clausola secondo la quale il gruppo (coetus) di vescovi che ha costituito il tribunale gode di tutte le potestà che competono al vescovo diocesano nei confronti del proprio tribunale diocesano.
Si tratta di una clausola innovativa. E ciò è stato notato nell’iter di revisione: «[…] etiamsi omnes sint concordes et ipsa S. Sede approbet, non ideo ex hoc facto aliquis coetus constituitur (nec constitui potest), qui ut talis subiectum sit alicuius potestatis iurisdictionis» (Communicationes 10 [1978] 232-233). L’obiezione in pratica fa osservare che dando al gruppo (che procede a maggioranza) la giurisdizione sul tribunale interdiocesano, si privano i singoli vescovi della loro giurisdizione sul tribunale interdiocesano. La Commissione accolse la obiezione e mutò «coetus» in «ipsi Episcopi concordes» (cf ibid., 233), ma poi all’ulteriore obiezione che sarebbe stato «difficile et haud opportunum» richiedere decisioni all’unanimità, ritornò al termine «coetus» (cf ibid., 16 [1984] 56).
La stessa forza innovativa per sé si nota nel momento in cui il paragrafo prevede la possibilità che i vescovi concordi designino un vescovo che esercita le loro potestà sul tribunale interdiocesano. Si ammette, insomma, che i vescovi possano autolimitare la propria potestà episcopale in vista del bene comune.
La seconda attiene alla normativa generale (esecutiva) che la Segnatura Apostolica ha emanato per la regolazione dei tribunali interdiocesani: Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal, Normae pro tribunalibus interdioecesanis vel regionalibus aut interregionalibus erigendis et ordinandis, AAS 63 (1971) 486-492.
Lo stesso dicasi per le numerose norme che attengono ai tribunali interdiocesani contenute nella istruzione Dignitas connubii che, formalmente attengono ai tribunali interdiocesani competenti a giudicare le cause di nullità matrimoniali, ma che, per analogia, si possono applicare a tutti i tribunali interdiocesani.
Trattandosi di testi di natura esecutiva, precedenti al Codice o a innovazioni del Codice (MIDI), dovranno essere interpretati alla luce di questi testi di legge, per quanto concordi con gli stessi.
La terza attiene al decreto di costituzione del tribunale interdiocesano sottoscritto da tutti i vescovi che vi aderiscono. Entro i limiti stabiliti dal diritto universale i vescovi concordi possono «concordare» norme proprie del tribunale interdiocesano.
Poiché tale decreto è approvato dalla Sede Apostolica (cf can. 1423 § 1), nel caso dalla Segnatura Apostolica, il mutamento delle norme ivi contenute dovrà essere concordato tra i vescovi e poi sottoposto all’approvazione della Segnatura Apostolica.
La pubblicistica seguente alla promulgazione del MIDI ha suscitato una clamorosa querelle intorno alla denominazione dei tribunali interdiocesani.
La disputa ha qualche fondamento nel limiti del fatto che alcuni tribunali interdiocesani erano stati istituiti con strumenti giuridici peculiari (Lettere Apostoliche motu proprio datae, decreti di Congregazioni approvati dal Sommo Pontefice, ecc.) e questo pone la domanda circa il rapporto tra diverse fonti del diritto.
È invece destituita di qualsiasi fondamento la disputa sulla denominazione che vede oggi «tribunale interdiocesano» quale termine generico che abbraccia tutti i tribunali costituiti da più circoscrizioni ecclesiastiche, mentre permangono le denominazioni originarie che sono destinate semplicemente a descrivere l’ambito entro il quale si estende il tribunale interdiocesano. Così se un tribunale interdiocesano si estende ad un’intera nazione può essere denominato (secondo il decreto istitutivo) «tribunale [ecclesiastico] nazionale [di N.]»; se abbraccia una regione ecclesiastica, in senso proprio (cf can. 433) o in senso volgare, «tribunale regionale»; se abbraccia circoscrizioni di diverso genere, magari anche di Chiese cattoliche orientali, «tribunale intercircoscrizionale».
Zaggia, C., I tribunali interdiocesani o regionali nella vita della Chiesa, in Dilexit Iustitiam. Studia in honorem Aurelii Card. Sabattani, Città del Vaticano 1984, 119-153.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 23-25; 31-32; 41; 52-53; 41 (2009) 358; 10 (1978) 232-233; 16 (1984) 56.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.