§ 2. Tribunalia, de quibus in § 1, constitui possunt vel ad causas quaslibet vel ad aliqua tantum causarum genera.
§ 2. I tribunali di cui nel § 1, possono essere costituiti per tutte le cause oppure soltanto per determinati generi di cause.
§ 2. Die in § 1 erwähnten Gerichte können entweder für alle beliebigen Gerichtssachen oder nur für einzelne Arten von Prozesssachen eingerichtet werden.
PIUS PP. XI, m.p. Qua cura, 8 dec. 1938, I (AAS 30 [1938] 412).
La flessibilità, che è tra i principi fondamentali all’origine dei tribunali interdiocesani, consente di costituire tribunali interdiocesani competenti per alcuni tipi di cause, ad esclusione di altri. Conseguenze della competenza generale e limitata Tribunali interdiocesani penali
Tale flessibilità è stata oggettivamente favorita anche dalla generale preponderanza delle cause di nullità matrimoniale, rispetto ad altri generi di cause. Per tale ragione solitamente i primi tribunali interdiocesani hanno avuto competenza solo per le cause di nullità matrimoniale.
Dopo la promulgazione del Codice si è fatta larga la tendenza a costituire tribunali interdiocesani con competenza generale, ossia per tutte le cause (matrimoniali, penali, iurium ecc.). La Segnatura Apostolica stessa ha favorito con successo questa tendenza. E le ragioni non mancano, soprattutto per evitare che andasse in oblio che i tribunali della Chiesa sono competenti su tutte le materie ecclesiali e non solo in ambito matrimoniale.
Le conseguenze della scelta di un tribunale interdiocesano a competenza limitata (per esempio, cause di nullità matrimoniale) sono due, e gravi.
La prima conseguenza è che quel tribunale è incompetente di incompetenza assoluta (cf can. 1620, 1°) nelle materie al di fuori della sua competenza. Non è raro il caso di sentenze rotali che dichiarano l’invalidità di sentenze penali date da tribunali interdiocesani costituiti per le cause matrimoniali, ma ritenuti volgarmente gli unici tribunali attivi.
La seconda conseguenza è che per le materie ulteriori rispetto a quelle matrimoniali, permane nel vescovo l’obbligo di costituire un tribunale diocesano competente nelle altre materie (penale ecc.).
La conseguenza maggiore, invece, di un tribunale interdiocesano a competenza generale è la impossibilità per il singolo vescovo che vi aderisce di avere un proprio tribunale diocesano (cf commento al can. 1420 § 1), visto che la competenza generale ha assorbito tutta la materia e non è possibile avere su un territorio due tribunali di primo grado aventi la medesima competenza.
In base al paragrafo in oggetto, vescovi concordi possono costituire, con l’approvazione della Sede apostolica, tribunali interdiocesani in materia penale, ossia competenti a trattare solo cause penali.
Sinora in una sola conferenza episcopale (in Europa), i vescovi hanno costituito, ricevendone immediatamente l’approvazione della Segnatura Apostolica, un tribunale interdiocesano (nazionale) di primo grado in materia penale, e un tribunale interdiocesano (nazionale) di secondo grado in materia penale. Non potranno questi tribunali trattare di cause penali riservate alla Congregazione per la dottrina della fede, ma potrà la medesima Congregazione, se lo ritiene, affidare a questi tribunali cause penali di sua competenza.
Zaggia, C., I tribunali interdiocesani o regionali nella vita della Chiesa, in Dilexit Iustitiam. Studia in honorem Aurelii Card. Sabattani, Città del Vaticano 1984, 119-153.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 23-25; 31-32; 41; 52-53; 41 (2009) 359; 10 (1978) 232-233.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.