Unicus iudex in quolibet iudicio duos assessores, clericos vel laicos probatae vitae, sibi consulentes asciscere potest.
Il giudice unico in qualunque giudizio può scegliersi come consulenti due assessori, chierici o laici di onesta condotta.
Der Einzelrichter kann in jedem Verfahren zwei bewährte Kleriker oder Laien als Beisitzer zu seiner Beratung hinzuziehen.
c. 1575; CM VI et VII; Sec Rescr., 1 oct. 1974.
Lo sfavore del diritto per il giudice unico (cf can. 1425), ha condotto a prevedere, seppure come opzione lasciata allo stesso giudice unico (cf cann. 1424 e 1657), l’associazione di due assessori, con l’ufficio di consulenti, in ogni giudizio. Consulenti In alcuni processi determinati
La previsione facoltativa non ha favorito una dottrina sicura circa la posizione processuale dell’assessore. Gli elementi che godono di certezza sono i seguenti:
– non si tratta di consulenti privati, ma – una volta assunti quali consulenti nel singolo giudizio – da considerare alla stregua di ministri del tribunale;
– partecipano della stessa incompatibilità del giudice quanto al prescritto esplicito del can. 1447, anche nella sua estensione necessaria della quale è teste l’art. 66 DC;
– possono astenersi dal giudizio ed essere oggetto di ricusazione (cf can. 1448 § 2);
– sono nominati dal giudice unico;
– possono essere sia chierici sia laici (sia uomini sia donne): Communicationes 38 (2006) 29; 10 (1978) 233;
– il requisito di onesta condotta («probatae vitae») è vincolato al giudizio (approbatio) del moderatore del tribunale (cf, per analogia, can. 1673 § 4; art. 52 DC), che potrebbe costituire un elenco di assessori;
– possono essere nominati per una parte del processo o per l’intero giudizio: il decreto di nomina può delimitare l’ufficio o comunque determinare gli interventi dell’assessore;
– hanno diritto di accedere a tutti gli atti e nel momento nel quale danno un consiglio e lo danno per iscritto, hanno diritto di esigere che sia allegato agli atti.
Gli assessori sono consulenti. Non hanno perciò voto deliberativo e non compongono un collegio con il giudice unico.
Suggestiva e condivisibile la proposta che – nella chiarezza della natura consultiva dell’intervento – propone che l’andamento della consulenza avvenga – congrua congruis referendo – nelle modalità previste dal can. 1609 per la sessione giudiziale del collegio (cf, per esempio, J.M. Arroba Conde, La sentenza nel nuovo processo matrimoniale, in Aa.Vv., Questiones selectae de re matrimoniali ac processuali, Città del Vaticano 2018, 226).
La natura di consulenti non fa degli assessori dei periti. Il confine appare piuttosto sottile, ma in realtà è piuttosto chiaro. L’assessore consiglia il giudice anche in base alla propria scienza, se in essa è esperto e la causa ha profili che attengono alla sua competenza scientifica. Lo afferma implicitamente il can. 1673 § 4 che vuole gli assessori nelle cause di nullità matrimoniali esperti in scienze giuridiche o umane (cf pure Communicationes 38 [2006] 29). Ciò non conduce, però, l’assessore, e non lo può condurre, a effettuare esami peritali né formalmente a sostituire il perito qualora e per quanto il perito fosse richiesto dal diritto in una causa: gli uffici, infatti, sono incompatibili (cf can. 1447, anche nella sua estensione necessaria della quale è teste l’art. 66 DC) e incumulabili (cf art. 36 § 2 DC).
La presenza dell’assessore è normata in forma speciale in alcuni processi.
Nei processi nei quali il giudice unico sostituisce il collegio in forza del can. 1425 § 4, la scelta di un assessore non è lasciata alla piena libertà del giudice unico, ma questo deve nominare un assessore «ubi fieri possit» (can. 1425 § 4).
Lo stesso dicasi nei processi nei quali il giudice unico sostituisce il collegio a norma del can. 1673 § 4.
Nei processi più brevi («brevior coram Episcopo») per la dichiarazione della nullità del matrimonio l’assessore è obbligatorio (cf can. 1685) e deve essere consultato dal vescovo prima della decisione (cf can. 1687 § 1).
Nei processi amministrativi penali (non siamo più però in ambito giudiziale, per il quale si applicano i cann. 1424 e 1425 § 4) gli assessori (due) sono necessari e sono deputati a valutare accuratamente prove e argomenti (cf can. 1720, 2°).
Ingels, G.G., Assessors in the Judicial Tradition of the Church: Their Function in the Diocesan Tribunal of First Instance as Specified in Canons 1424 and 1425 § 4, Romae 1987.
Nobel, M.-A., The Assessor in a Marriage Nullity Trial, in «The Canonist» 9/1 (2018) 11-39.
Nobel, M.-A., The Assessor [!] in Canonical Trials According to the Norms of the CCEO And CIC, in «Eastern Legal Thought» 15(2019)131-159.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 29; 41; 53; 41 (2009) 359; 10 (1978) 233.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.