§ 1. Reprobata contraria consuetudine, tribunali collegiali trium iudicum reservantur:
1° causae contentiosae: a) de vinculo sacrae ordinationis; b) de vinculo matrimonii, firmis praescriptis cann. 1686 et 1688;
2° causae poenales: a) de delictis quae poenam dimissionis e statu clericali secumferre possunt; b) de irroganda vel declaranda excommunicatione.
§ 1. Riprovata la consuetudine contraria, al tribunale collegiale di tre giudici sono riservate:
1° le cause contenziose: a) sul vincolo della sacra ordinazione; b) sul vincolo del matrimonio, fermo
restando il disposto dei cann. 1686 e 1688;
2° le cause penali: a) sui delitti che possono comportare la pena della dimissione dallo stato clericale; b) per infliggere o dichiarare la scomunica.
§ 1. Unter Verwerfung jeder gegenteiligen Gewohnheit sind dem Kollegialgericht von drei Richtern vorbehalten:
1° Streitsachen, die a) das Band der heiligen Weihe oder b) das Band der Ehe betreffen, unter Wahrung der Vorschriften der cann. 1686 und 1688;
2° Strafsachen a) bei Straftaten, die die Strafe der Entlassung aus dem geistlichen Stand zur Folge haben können; b) zur Verhängung oder Feststellung der Exkommunikation.
c. 1576 § 1; PrM 13.
Collegio o giudice unico? A favore del collegio sta prima di tutto la gravità dell’oggetto del giudizio, che giustifica la scelta del collegio. A favore del giudice unico militano la snellezza della trattazione della causa, non dovendo coinvolgere nell’iter processuale più persone, e il risparmio di ministri preparati, così da venire incontro alla scarsità di ministri. Per quali cause è prescritto il giudice collegiale Eccezioni alla norma che prescrive il collegio nelle cause sul vincolo matrimoniale La clausola iniziale
È opportuno, se non necessario, anzitutto considerare i pro e i contra del tribunale collegiale e del tribunale unipersonale sia in ordine a comprendere la normativa positiva (ossia le scelte al riguardo che il Legislatore ha posto in atto) sia in ordine a orientare la scelta tra collegio e giudice unico laddove la legge lasci libera la scelta.
Per esempio le cause di nullità matrimoniale sono in se stesse gravi: «Exigentia tribunalis collegialis non provenit ex “contentiositate” causae, sed ex ipsa natura causae in qua agitur de vinculo sacramentali, quod res est magni momenti, ad bonum publicum pertinens et salutem tangens animarum. Non oportet proinde ut iudicio unius iudicis relinquatur» (Communicationes 16 [1984] 56).
Dalla gravità della causa discende la scelta del collegio: «[…] illa quippe fuit antiqua sedis apostolicae provisio, ut huiusmodi causarum recognitiones [et decisiones] duobus, quam uni, tribus quam duobus libentius delegaret, quum, sicut sacri canones attestantur, integrum sit iudicium, quod plurimorum sententia confirmatur» (Celestino III, 1193, in X, I, 29, 21).
«Haec autem integritas seu probitas iudicii provenit:
1° ex discussione causae in collegio facta.
2° Ex temperamento quod tendentiae psychologicae cuiusque iudicis in collegio inveniunt.
3° Ex minore influxu, quem opinio publica in collegium exercet, iuxta verba Ecclesiastici: “Funiculus triplex difficile rumpitur” (IV, 12)» (I. Gordon, De iudiciis I, n. 310b).
Le responsabilità sono ripartite e pertanto vi è una maggiore sicurezza soggettiva ed oggettiva nella decisione giudiziale. Il collegio giudicante, soprattutto nella fase di decisione, è un’ottima scuola per preparare ed iniziare i giovani giudici alla pratica forense, attraverso un confronto franco sulla decisione da prendere.
P. Gordon riconosce alcuni vantaggi del giudice unico, aggiungendo però ai singoli vantaggi, a mo’ di contrappunto, degli svantaggi o pericoli:
«Tribunal singulare.
1° Habet maiorem sensum responsabilitatis, sed etiam periculum acceptionis personarum;
2° nulli subiacet; sed opinioni publicae facilius cedere potest;
3° cognitionem magis immediatam habet, sed etiam hallucinationis periculum;
4° facilius et celerius procedit; sed facile in eo serium causae studium negligi potest» (ibid.; i corsivi sono nostri).
In questo paragrafo si presentano le cause che in genere prescrivono il giudice collegiale, senza la volontà di elencarle tutte esaurientemente e senza elencare tutte le eccezioni.
Le cause sul vincolo della sacra ordinazione (cf. can. 1425 § 1, 1° lett. a), ossia le cause per la dichiarazione di nullità della sacra ordinazione (cf cann. 1708-1712). Il collegio sarà ovviamente obbligatorio se e per quanto in queste cause si segua la via giudiziale.
Le cause sul vincolo del matrimonio (cf. can. 1425 § 1, 1° lett. b), ossia le cause per la dichiarazione di nullità del matrimonio e le cause per dichiarare l’esistenza del matrimonio.
Le cause penali per delitti che possono comportare la pena della dimissione dallo stato clericale (cf. can. 1425 § 1, 2° lett. a).
Le cause penali per infliggere o dichiarare la pena della scomunica (cf. can. 1425 § 1, 2° lett. b).
Sono varie le eccezioni, ma il canone menziona la principale, ossia il giudizio nei processi documentali (cf cann. 1688-1690). Dopo la promulgazione del MIDI i canoni originariamente citati, ossia 1686 e 1688, vanno intesi come i canoni 1688 e 1690, essendo mutata la numerazione dei canoni.
Nel processo documentale sia in primo sia in secondo grado il giudice è unico (Vescovo, vicario giudiziale o giudice designato).
Ciò non significa che non possa darsi che un giudice collegiale celebri un processo documentale: possono darsi varie occasioni nella quali ciò può accadere (cf, per esempio, la connessione di cause), senza che ciò sia proibito o irregolare o sanzionato: il più contiene il meno, recita la regula iuris.
La consuetudine che è riprovata non è «razionale» (cf can. 24 § 2) e, pertanto, non può acquistare forza di legge.
Con questa premessa severa nei suoi effetti giuridici, i Legislatori del 1917 e del 1983 introducono la normativa sull’obbligo del collegio nei giudizi che ritiene di maggiore gravità.
Il Legislatore del 1983 sicuramente aveva di fronte a sé la normativa speciale concessa ad alcune conferenze episcopali all’indomani del Concilio e prorogata fino all’entrata in vigore del Codice, appunto, visto l’esito non felice di queste concessioni.
Daniel, W.L., The Principle of Collegiality in the Exercise of Judicial Power in the Church, in «Studia canonica» 53 (2019) 369-429.
Izzi, C., Corresponsabilità e Tribunali collegiali, in «Apollinaris» 82 (2009) 265-285.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 41-42; 53; 41 (2009) 359; 10 (1978) 233-234; 16 (1984) 56.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.