Can. 1425 § 4

CPEN Normae, 28 apr. 1970, 3; SCGE Formula facultatum, 1 ian. 1971, 20; CM V § 2; Sec Normae, 1 nov. 1974, 2.

«È consentito al Vescovo diocesano, in caso di perdurante impossibilità a costituire il Collegio, di affidare la causa contenziosa (ma non matrimoniale, né penale, né per gli altri casi previsti dalle norme canoniche) a unico giudice ecclesiastico il quale potrà associarsi un assessore e un uditore» (Conferenza Episcopale Italiana, Delibera n. 13, 23 dicembre 1983, in «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana» 17 [1983] 210.

Daniel, W.L., The Principle of Collegiality in the Exercise of Judicial Power in the Church, in «Studia canonica» 53 (2019) 369-429.

In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 41-42; 53; 39 (2007) 307-308; 324-328; 41 (2009) 359; 10 (1978) 233-234; 16 (1984) 56-57.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.