§ 5. Iudices semel designatos ne subroget Vicarius iudicialis, nisi ex gravissima causa in decreto exprimenda.
§ 5. Il Vicario giudiziale non sostituisca i giudici una volta designati se non per gravissima causa, che deve essere espressa nel decreto.
§ 5. Die einmal bestimmten Richter darf der Gerichtsvikar nur aus einem sehr schwerwiegenden Grund, der in einem Dekret darzulegen ist, auswechseln.
Il principio del giudice naturale, che è all’origine del § 3, potrebbe essere frustrato nel suo oggetto e nel suo fine se, dopo che il vicario giudiziale ha assegnato «ex ordine per turnum» la causa ad un giudice (collegiale o unico), allo stesso vicario fosse consentita la sostituzione del giudice unico o di uno o più giudici del collegio.
Da qui nasce il divieto di sostituire giudici se non per gravissima causa, da esprimere in un decreto, che deve essere pubblicato in quanto parte degli atti del processo.
La gravità del provvedimento era espressa attraverso la clausola «sub poena nullitatis» relativamente all’obbligo di motivazione (cf Communicationes 41 [2009] 359), poi espunta (ibid., 10 [1978] 234).
Non rientra nell’ambito di applicazione del § il caso di forza maggiore, per esempio, la sostituzione di un giudice a causa della morte di un giudice oppure della rinuncia di un giudice accettata dal vescovo.
Una prassi da riprovare
L’abuso di sostituire i giudici del turno alla vigilia della decisione è abbastanza diffuso e risponde nelle intenzioni principalmente ad una ragione pratica: il vicario giudiziale all’inizio costituisce i turni per le singole cause in modo automatico (per esempio, vicario giudiziale e due giudici “esterni” secondo l’ordo). Ovviamente in forza del can. 1426 il tribunale deve procedere collegialmente ma, se non vi sono questioni incidentali, i due giudici “esterni” non sono coinvolti nel processo. Quando si avvicina la sentenza (atto necessariamente e veramente collegiale) il vicario giudiziale valuta realisticamente se i giudici “esterni” designati all’inizio dell’istanza sono in grado in quel momento di studiare gli atti e di partecipare alla decisione collegiale. Può capitare che un giudice “esterno” in quel momento sia ingolfato in altri impegni e non abbia tempo e quindi il vicario giudiziale lo sostituisce. Può darsi che il giudice “esterno” ritiri la sua disponibilità iniziale.
Questa prassi indica una leggerezza nell’organizzazione del tribunale, che non vuole programmare seriamente i turni di giudici, e va corretta.
Daniel, W.L., The Principle of Collegiality in the Exercise of Judicial Power in the Church, in «Studia canonica» 53 (2019) 369-429.
In ordine cronologico
Communicationes 41 (2009) 359; 10 (1978) 233-34.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.