§ 2. Eidem praeesse debet, quatenus fieri potest, Vicarius iudicialis vel Vicarius iudicialis adiunctus.
§ 2. Lo deve presiedere, nella misura del possibile, il Vicario giudiziale o un Vicario giudiziale aggiunto.
§ 2. Nach Möglichkeit muss der Gerichtsvikar oder ein beigeordneter Gerichtsvikar den Vorsitz führen.
c. 1577 § 2; PrM 14 § 2.
«Tribunali collegiali praeesse debet Vicarius iudicialis vel Vicarius iudicialis adiunctus, vel, si id fieri nequit, clericus e collegio ab alterutro designatus (cf. can. 1426, § 2)» (art. 46 § 1, in Pontificium Consilium de Legum Textibus, instructio Dignitas connubii, 25 ianuarii 2005, in Communicationes 37 [2005] 27).
La presidenza del collegio dice riferimento alla conduzione del processo: al preside spetta, infatti, «processus dirigere, et decernere quae pro iustitiae administratione in causa quae agitur necessaria sunt» (can. 1577 § 2 CIC17). «Quatenus fieri potest»: un preside laico?
Quali siano però gli atti processuali che competono al preside non si sono voluti elencare dettagliatamente nel Codice (cf Communicationes 10 [1978] 235), al di là di quelli menzionati esplicitamente nel testo stesso del Codice.
In tal modo nel Codice l’ufficio del preside e, quindi anche la sua riserva al vicario giudiziale e al vicario giudiziale aggiunto, appaiono piuttosto formali, anche perché la decisione definitiva della causa vede tutti i membri del collegio dare il proprio suffragio su un piede di parità. Non solo, ma anche perché tutte le decisioni, non meramente ordinatorie del preside, sono impugnabili presso il collegio, al quale spetta, quindi la decisione definitiva.
La conduzione però ordinaria del processo è del preside, dato che il collegio ordinariamente interviene in modo collegiale raramente.
Di questo si è avuto contezza dalla elencazione diligente dei compiti del preside ad opera dell’art. 46 § 2 DC, secondo il quale al preside spettano gli atti:
– riservati dal diritto al praeses (cf art. 46, §2, 1°-22°);
– non riservati dal diritto al collegio (cf art. 46, §2, 23°);
– non riservati dal collegio a sé (cf art. 46, §2, 23°).
La riserva della presidenza del collegio al vicario giudiziale e al vicario giudiziale aggiunto cede alla impossibilità, prevista esplicitamente dal paragrafo: «quatenus fieri potest».
Il fatto che l’impossibilità sia prevista, l’uso della formula piuttosto debole per esprimerla e l’assenza della prescrizione alternativa in caso appunto di impossibilità, apre alla presidenza del collegio da parte di un altro giudice del collegio stesso, potendo ovviamente il vicario giudiziale e il vicario giudiziale aggiunto far parte del collegio ma non potendo essere preside, oppure non facendo parte nessuno dei due del collegio.
Tale libertà che formalmente il paragrafo ammette nella scelta del preside se il vicario giudiziale e il vicario giudiziale aggiunto non possono esserlo, ha cozzato però contro la questione se un giudice laico del collegio possa essere costituito preside.
La questione ha avuto un’ampia riflessione relativamente alle cause di nullità del matrimonio, anche solo per il fatto di essere queste le più numerose.
La scelta compiuta è racchiusa nell’art. 46 § 1 DC che non prevede [= proibisce] che il giudice laico possa essere designato come praeses del collegio giudicante. Questa era pure la mens della Commissione codificatrice: non placet 8, placet 2 (cf Communicationes 39 [2007] 326).
E questo è anche l’approdo di un lungo percorso nel quale la Segnatura Apostolica ha avuto un ruolo determinante. Le ragioni elaborate nei decreti della Segnatura Apostolica contro la designazione del giudice laico praeses del collegio sono le seguenti:
– «attento quod tribunali collegiali praeesse debet, quatenus fieri potest, Vicarius iudicialis vel Vicarius iudicialis adiunctus, qui uterque esse debet sacerdos (can. 1420, § 2)» (decreto del Congresso del 25 novembre 1988, n. 5, prot. n. 20045/88 VT);
– «perpenso quod praeses collegii quadam auctoritate gaudet in ceteros collegii iudices – in casu sacerdotes – (cf. cann, 1428, 1429, 1609 § 1 et 4)» (decreto del Congresso del 25 novembre 1988, n. 5, prot. n. 20045/88 VT);
– «cum par. 2 canonis 1421, quae tamquam exceptio a § 1 eiusdem canonis considerari debet, strictae subsit interpretationi» (decreto del Congresso del 25 novembre 1988, n. 5, prot. n. 20045/88 VT).
A queste ragioni di carattere generale, si aggiungono spesso motivazioni in facto da non trascurare nel fenomeno dell’affidamento della presidenza del collegio al giudice laico:
– «perspecto quod ipse Vicarius iudicialis inter iudices collegii adnumeratur» (decreto del Congresso del 25 novembre 1988, n. 5, prot. n. 20045/88 VT);
– «It is therefore inappropriate that the priest, appointed to be praesiding judge, does not preside and that the functions of the presiding judge de facto are carried out by a lay judge» (SSAT, lettera del Pro-Prefetto, 30 aprile 1993, n. 2, prot. n. 24001/93 VT).
Le conclusioni tratte dalla Segnatura Apostolica costituiscono un climax: «Omnino non convenit ut iudex laicus munus praesidis in collegio exerceat» (decreto del Congresso del 25 novembre 1988, n. 5, prot. n. 40025/88 VT); «it is in no way appropriate that a lay judge exercise the function of praeses in the college» (lettera del Pro-Prefetto, 30 aprile 1993, n. 2, prot. n. 24001/93 VT); «monet ut […] Munus praesidis collegii apud idem Tribunal Interdioecesanum non amplius laico committatur» (decreto del Prefetto, 9 maggio 1997, 2, prot. n. 27874/97 VT); «hoc Dicasterium […] vetat quemcumque iudicem laicum munere praesidis in eodem Foro fungi» (SSAT, lettera del Prefetto, 30 ottobre 1997, n. 3, prot. n. 26882/96 VT).
Il prescritto dell’art. 46 § 1 DC è stato criticato da alcune conferenze episcopali durante la consultazione, quasi fosse contrario al Codice. Le risposte della Commissione sono state di quattro ordini: [1] ribadire le ragioni dottrinali sopra riferite; [2] specificare che una norma esecutiva ha come unico limite l’incompatibilità con la legge (cf cann. 33 §1 e 34 §2); [3] proporre alla Superiore Autorità la questione; [4] rilevare che «si corre il rischio che venga a mancare, qualora si ammetta che un laico possa presiedere il collegio dei giudici, l’apporto proprio della gerarchia all’amministrazione della giustizia» (Vota et animadversiones Conferentiarum Episcoporum [2000], pp. 85-86).
Daniel, W.L., The Principle of Collegiality in the Exercise of Judicial Power in the Church, in «Studia canonica» 53 (2019) 369-429.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 42; 54; 39 (2007) 326; 41 (2009) 359; 10 (1978) 235.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.