§ 1. Tribunal collegiale collegialiter procedere debet, et per maiorem suffragiorum partem sententias ferre.
§ 1. Il tribunale collegiale deve procedere collegialmente, e dare sentenze a maggioranza di voti.
§ 1. Das Kollegialgericht muss in kollegialer Weise verfahren und die Urteile mit Stimmenmehrheit fällen.
c. 1577 § 1; NSRR 139; PrM 14 § 1.
La prima proposizione del paragrafo potrebbe apparire tautologica, ma non lo è, in quanto intende, o meglio sottintende, che non sempre tutti gli atti giudiziali del processo devono essere posti dal collegio; se ciò fosse prescritto e avvenisse di fatto, comporterebbe la paralisi dei tribunali perché vi sarebbe un gravissimo dispendio di tempo ed energie. Si pensi a che cosa significherebbe che l’esame dei testimoni si svolga di fronte all’intero collegio di tre giudici.
Più volte durante l’iter di codificazione fu richiesto di determinare in un prescritto «quandonam interventus collegii ad validitatem necessarius sit»: vi fu al riguardo l’elaborazione di un paragrafo (cf Communicationes 38 [2006] 89), poi abbandonato (cf ibid., 10 [1978] 235); anche nell’ultima revisione per la Plenaria fu negato un prescritto al riguardo: «Provisum est singulis in locis» (ibid., 16 [1984] 57). Vi provvide poi l’istruzione Dignitas connubii disponendo che il collegio si riunisce e decide collegialmente talvolta, ossia quando:
– è richiesto dal diritto (cf art. 45, 1°-12°);
– il collegio stesso avoca a sé atti da compiere (cf art. 45, 13°);
– sono demandati al collegio atti da compiere (cf art. 45, 13°).
La maggioranza dei voti per le sentenze
Il collegio procede collegialmente per antonomasia nella sessione di giudizio (cf can. 1609), ma lo stesso vale per ogni decisione (sentenza interlocutoria e decreto) che spetti al collegio.
Non si applica alle decisioni del collegio il can. 119, 2° che prevede in caso di parità che il voto del presidente dirima la parità. Già la parità appare difficile che si verifichi per il fatto che i collegi devono essere composti da un numero dispari di membri. Ma se anche la parità si verificasse (per una formazione anomala del collegio; per la pretesa di un giudice di astenersi), non ha alcun effetto giuridico e si deve ritenere che nel caso il collegio è stato incapace di giungere ad una decisione e, pertanto, devono essere messi in moto alcuni strumenti per risolvere lo stallo. Fra questi si possono ricordare i seguenti:
– la convocazione di una nuova sessione con uno spazio di riflessione;
– la espunzione – positis ponendis – del giudice che con l’astensione o l’assenza impedisce di procedere alla votazione e quindi alla formazione di una maggioranza;
– l’allargamento del collegio.
Da questo si deduce la peculiare collegialità del giudice collegiale, che verifica piuttosto lo schema del convergere di voti personali sull’oggetto del giudizio, piuttosto che lo schema della volontà di una persona giuridica espressa per la maggioranza dei membri.
Daniel, W.L., The Principle of Collegiality in the Exercise of Judicial Power in the Church, in «Studia canonica» 53 (2019) 369-429.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 42; 54; 41 (2009) 359; 10 (1978) 234-235; 16 (1984) 57.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.