§ 1. Si controversia sit inter religiosos vel domos eiusdem instituti religiosi clericalis iuris pontificii, iudex primae instantiae, nisi aliud in constitutionibus caveatur, est Superior provincialis, aut, si monasterium sit sui iuris, Abbas localis.
§ 2. Salvo diverso costitutionum praescripto, si res contentiosa agatur inter duas provincias, in prima instantia iudicabit per se ipse vel per delegatum supremus Moderator; si inter duo monasteria, Abbas superior congregationis monasticae.
§ 3. Si demum controversia enascatur inter religiosas personas physicas vel iuridicas diversorum institutorum religiosorum, aut etiam eiusdem instituti clericalis iuris dioecesani vel laicalis, aut inter personam religiosam et clericum saecularem vel laicum vel personam iuridicam non religiosam, iudicat in prima instantia tribunal dioecesanum.
§ 1. Se insorga una controversia tra religiosi o case dello stesso istituto religioso clericale di diritto pontificio, giudice di prima istanza, a meno che non si disponga altrimenti nelle costituzioni, è il Superiore provinciale, oppure, se si tratti di un monastero sui iuris, l’Abate locale.
§ 2. Salvo che le costituzioni non dispongano diversamente, trattandosi di una questione contenziosa tra due province, in prima istanza giudicherà il Moderatore supremo personalmente o tramite un delegato; se tra due monasteri, l’Abate superiore della congregazione monastica.
§ 3. Se infine insorga una controversia tra persone religiose fisiche o giuridiche di istituti religiosi diversi o anche dello stesso istituto clericale di diritto diocesano o laicale, oppure tra una persona religiosa e un chierico secolare o un laico o una persona giuridica non religiosa, giudica in prima istanza il tribunale diocesano.
§ 1. Für Streitsachen zwischen Ordensleuten oder Niederlassungen desselben klerikalen Ordensinstitutes päpstlichen Rechtes ist, sofern in den Konstitutionen nichts anderes vorgesehen ist, der Provinzial oder, wenn es sich um ein rechtlich selbständiges Mönchskloster handelt, der örtliche Abt Richter erster Instanz.
§ 2. Unbeschadet einer abweichenden Bestimmung der Konstitutionen entscheidet über Streitsachen zwischen zwei Provinzen in erster Instanz der oberste Leiter persönlich oder durch einen Delegierten; Streitsachen zwischen zwei Mönchsklöstern entscheidet der Abtpräses der Mönchskongregation.
§ 3. Entsteht jedoch ein Rechtsstreit zwischen Ordensleuten oder juristischen Personen verschiedener Ordensinstitute oder auch zwischen Ordensleuten desselben klerikalen Institutes diözesanen Rechtes oder eines laikalen Institutes, ferner zwischen einem Ordensangehörigen und einem Weltkleriker oder einem Laien oder einer nichtklösterlichen juristischen Person, so entscheidet in erster Instanz das Diözesangericht.
§ 1: c. 1579 § 1; CA I, 13.
§ 2: c. 1579 § 2.
Inesplicabile diffidenza verso i tribunali degli istituti religiosi Fondamento della potestà giudiziale negli istituti religiosi Il prescritto
Non può non suscitare viva meraviglia il carteggio che nel 1976 la Segreteria di Stato ha indirizzato alla Commissione per la revisione del Codice in ordine all’autorizzazione del Sommo Pontefice ad inviare il primo Schema del Codice agli organi di consultazione.
Una parte notevole delle osservazioni, dopo aver sottoposto ad esame «per venerato incarico» lo Schema, attiene all’attuale can. 1427, ossia ai tribunali dei religiosi.
In una prima lettera (14 luglio 1976) sono elencate cinque ragioni contrarie ai tribunali dei religiosi: [1] le motivazioni storiche della concessione non sono più valide oggi, specie dopo il Concilio; [2] pochi provinciali sono provvisti dei gradi accademici in diritto canonico; [3] pochi religiosi in provincia sono provvisti dei gradi accademici in diritto canonico; [4] è stato richiesto che le procedure per la dimissione dei religiosi fossero di natura amministrativa; [5] la limitatezza di alcune province impedisce un giudizio imparziale (cf Communicationes 41 [2009] 178).
La prima risposta del presidente della Commissione (14 settembre 1976) è breve e rimanda a due ragioni: la persistenza della esenzione dei religiosi e la sostanziale riproduzione delle norme del Codice previgente (cf ibid., 181).
Insoddisfatta delle breve risposta la Segreteria di Stato replica su questo esclusivo punto (16 ottobre 1976). Essa insiste sulla esenzione e sulla scarsità di religiosi provvisti dei necessari gradi accademici (ibid., 183-184).
A questo punto la risposta del presidente (21 ottobre 1976) è più diffusa e risponde esaustivamente alla replica, enunciando principi elementari e condivisi da tutta la dottrina circa il diritto della vita religiosa, e argomentazioni ovvie a favore dei tribunali dei religiosi (cf ibid., 185-186), che quindi sono conservati nello Schema.
L’episodio non è altro che un insigne esempio della incomprensione crescente della consistenza ecclesiologica degli istituti religiosi e della lettura unilaterale ed esclusiva della dottrina del Concilio sulla diocesi e il ministero episcopale.
«In institutis […] religiosis clericalibus iuris pontificii [Institutorum Superiores et capitula in sodales] pollent […] potestate ecclesiastica regiminis pro foro tam externo quam interno» (can. 596 § 2).
Su questa solidissima base è evidente che negli istituti religiosi clericali di diritto pontificio i Superiori (e i capitoli) possiedono e possono esercitare la potestà di promulgare leggi, amministrare e giudicare; pertanto possono erigere tribunali ed in essi trattare le cause e definirle.
Su questa base di carattere dogmatico ed ecclesiologico, i prescritti del can. 1427 modulano e moderano l’esercizio della potestà di giudicare. Il Codice limita tale potestà ed il suo esercizio agli istituti:
– religiosi: sono esclusi gli istituti secolari, ma sono incluse le Società di vita apostolica (cf can. 732);
– clericali: la ragione sta nel can. 129 § 1; l’eccezione del § 2 avrebbe consentito – se il Legislatore l’avesse voluto – e lo consentirebbe – se il Sommo Pontefice in un caso lo volesse – che anche istituti laicali, con Superiori chierici o istituti clericali con Superiori laici, costituiscano propri tribunali;
– di diritto pontificio: si tratta di una norma discrezionale del Codice, in quanto in via di principio non vi sono preclusioni ad estendere la costituzione di tribunali anche agli istituti clericali di diritto diocesano.
I prescritti del can. 1427 §§ 1-2 si potrebbero definire simbolici in quanto il rinvio alle costituzioni in essi contenuto non è limitativo, come parrebbe dalla collocazione dell’inciso (cf can. 1427 § 1) e dal suo incipit («Salvo…»: can. 1427 § 2), ma in realtà necessario perché i tribunali previsti siano in grado di funzionare realmente. D’altro canto però i menzionati prescritti forniscono direttamente almeno l’identificazione del giudice nato degli istituti.
Gli elementi minimali che il Codice prevede sono:
– il Superiore provinciale è giudice di primo grado nelle controversie tra religiosi o tra case di un istituto;
– l’Abate locale è giudice di primo grado nelle controversie relative ad un monastero sui iuris;
– il Moderatore supremo (per sé o per un delegato) è giudice di primo grado per le controversie tra due province;
– l’Abate superiore della Congregazione monastica è giudice di primo grado per le controversie tra due monasteri.
Sviluppi interpretativi legittimi di questi frammenti, se le costituzioni tacciono, possono ritenersi i seguenti:
– il Tribunale di appello, concorrente con la Rota Romana, sarà quello del Supremo Moderatore dell’istituto;
– le controversie possono essere anche riguardare più di due province o due monasteri.
Con la previsione e l’approvazione delle costituzioni e, a fortiori, con provvedimenti della competente autorità, gli istituti religiosi potrebbero imitare integralmente la costituzione di un tribunale diocesano.
I tribunali degli istituti religiosi in forza del can. 1427 sono incompetenti di incompetenza assoluta nelle controversie:
– tra persone religiose fisiche o giuridiche di:
* istituti religiosi diversi;
* un istituto religioso di diritto clericale diocesano;
* un istituto religioso laicale;
– tra una persona religiosa e:
* un chierico secolare;
* un laico;
* una persona giuridica non religiosa.
Ochoa, X., Potestas “iudicialis” apud Congregationes clericales iuris pontificii, in «Commentarium pro religiosis et missionariis» 61 (1980) 297-310;
Id., Ordinatio tribunalium religiosorum iuxta vigentem disciplinam, ibid., 63 (1982) 3-21; 64 (1983) 124-141.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 43; 54; 41 (2009) 178; 181; 183-184; 185-186; 41 (2009) 360; 10 (1978) 235.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.