§ 3. Auditoris est, secundum iudicis mandatum, probationes tantum colligere easque collectas iudici tradere; potest autem, nisi iudicis mandatum obstet, interim decidere quae et quomodo probationes colligendae sint, si forte de hac re quaestio oriatur, dum ipse munus suum exercet.
§ 3. Spetta all’uditore, secondo il mandato del giudice, solo raccogliere le prove e una volta raccolte trasmetterle al giudice; può inoltre, a meno che non si opponga il mandato del giudice, decidere nel frattempo quali prove debbano essere raccolte e secondo quale metodo, se eventualmente sorga controversia in proposito durante l’esercizio delle sue funzioni.
§ 3. Aufgabe des Vernehmungsrichters ist es lediglich, entsprechend dem richterlichen Auftrag Beweise zu erheben und diese dem Richter zuzuleiten; außer es steht der Auftrag des Richters entgegen, kann er vorläufig entscheiden, welche Beweise und wie diese zu erheben sind, wenn darüber etwa bei der Wahrnehmung seiner Aufgabe eine Frage auftauchen sollte.
c. 1582; PrM 24.
Il mandato del giudice Responsabilità Rimedi contro decreti dell’uditore Stabilità
La competenza dell’uditore è tutta determinata dal mandato del giudice, se cioè debba sentire solo i testi e quali, o se invece debba estendersi alla raccolta di tutte le prove.
In alcuni tribunali per prassi le parti depongono di fronte al giudice, che poi incarica l’uditore di procedere all’escussione dei testi. Non è però stata accolta la proposta di sancire legislativamente questo modo di procedere (cf Communicationes 10 [1978] 236).
Se il mandato del giudice tace, si deve intendere che all’uditore spetta la soluzione di tutte le questioni che possano sorgere nella raccolta delle prove. Tale soluzione è detta provvisoria («interim»), perché poi spetterà al giudice decidere sulle questioni affrontate dall’uditore confermando le sue decisioni o correggendole, a norma del diritto.
Non spetta naturalmente all’uditore la valutazione delle testimonianze prevista al can. 1572, come era stato richiesto da qualche organo di consultazione (cf ibid.); nondimeno – se non è escluso dal mandato – spetta all’uditore
– quella valutazione delle testimonianze che può persuadere alla ricerca di nuove prove;
– fare in modo che il notaio adempia – sotto la propria guida – il prescritto del can. 1568.
La raccolta delle prove, integrata anche dalla soluzione provvisoria di questioni che sorgano, è compito molto impegnativo e il suo affidamento a chi non è provvisto di gradi accademici in diritto canonico non può non sollevare perplessità. Sarà pertanto necessario che gli uditori siano adeguatamente preparati attraverso corsi, ancorché non accademici, di diritto canonico e siano adeguatamente iniziati alla pratica forense (cf commento al can. 1428 § 2).
Se una parte, il difensore del vincolo o il promotore di giustizia non sono soddisfatti di una decisione non meramente ordinatoria dell’uditore, possono sollevare una causa incidentale che, nel caso, riguarderà le prove (ammissione, riprovazione, esclusione ecc.).
L’istruzione Dignitas connubii prevede che nel caso – se non si oppone il mandato del giudice che lo ha incaricato (cf can. 1428 § 3) – l’uditore sia dominus della causa, ossia a lui spetti:
– ricevere la causa incidentale (cf art. 221 § 2 DC);
– rigettarla in limine qualora la ritenga estranea all’oggetto della causa o destituita di ogni fondamento, salvo sempre il diritto di ulteriore ricorso (cf implicitamente art. 220 DC);
– accoglierla e revocare la propria decisione (cf art. 221 § 2 DC);
– deferirla immediatamente al collegio (cf art. 221 § 2 DC).
La norma sulla stabilità presente nel can. 1583 CIC17 nell’iter di revisione del Codice fu dapprima recepita, poi espunta; infine ne fu richiesta la reintroduzione che fu però rifiutata con una ragione peraltro molto dubbia: «cum figura auditoris in novo schemate minores facultates habeat quam in CIC» (Communicationes 10 [1978] 236). Fu invece ripresa, semplificata, nell’istruzione Dignitas connubii: sempre l’uditore può essere rimosso per una giusta causa (cf art. 50 § 4 DC).
Buselli Mondin, P., L’Uditore secondo la “Dignitas Connubii”: “come” esercita la sua potestà giudiziale?, in «Apollinaris» 81 (2008) 761-796.
Larivière, R., Auditors: Ministers of Ecclesial Justice (Art of Auditing), in «Canadian Canon Law Society» 45 (2009) 95-111.
Maragnoli, G., La funzione e i poteri del giudice istruttore nel processo canonico di nullità del matrimonio, in Aa.Vv., La nullità del matrimonio: temi processuali e sostantivi in occasione della «Dignitas Connubii». II Corso di aggiornamento per operatori del diritto presso i tribunali ecclesiastici. Roma 13-18 settembre 2004, Roma 2005, 83-143.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 43; 54; 41 (2009) 360; 10 (1978) 236.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.