§ 2. Episcopus potest ad auditoris munus approbare clericos vel laicos, qui bonis moribus, prudentia et doctrina fulgeant.
§ 2. Il Vescovo può approvare all’incarico di uditore chierici o laici, che rifulgano per buoni costumi, prudenza e dottrina.
§ 2. Der Bischof kann zur Aufgabe eines Vernehmungsrichters Kleriker oder Laien ermächtigen, die sich durch gute Lebensführung, Klugheit und Fachkenntnisse auszeichnen.
Sec. Rescr., 1 oct. 1974.
Conferenza Episcopale Italiana [Consiglio Episcopale Permanente], Determinazioni riguardanti i [compensi in favore degli (…) gli uditori laici e assessori laici (…) operanti nei] tribunali ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale, in «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana» 53 (2019) ad locum; decreto, 3 dicembre 2019; entrata in vigore: 1° gennaio 2020.
Requisiti
Il fatto che tra i requisiti per essere uditori non vi sia né l’ordine sacro né il grado accademico in diritto canonico (né essere uomini [viri]: cf Communicationes 10 [1978] 326), rende l’ufficio di uditore molto appetibile, ossia in molti tribunali questo ufficio è considerato un rimedio alla scarsità di giudici. Così in questi tribunali viene affidata sistematicamente (ossia ordinariamente) tutta l’istruttoria (che è la maior pars di una causa) a uditori.
Unico limite – che pertanto deve essere adeguatamente apprezzato – è l’approvazione del vescovo, al quale spetta verificare
– i buoni costumi;
– la prudenza;
– la dottrina, soprattutto in riferimento al matrimonio;
– la preparazione: il vescovo dovrà verificare la perizia in diritto canonico e nella prassi forense; a questo scopo appare necessario richiedere almeno una preparazione adatta all’ufficio da ricoprire: cf al riguardo l’istruzione della Congregatio de Institutione Catholica, Studia iuris canonici sub luce processus matrimonialis reformationis, 29 aprilis 2018, in AAS 110 (2018) 659-680;
– le necessità del tribunale, così da non favorire né il ricorso indiscriminato all’ufficio di uditore né l’impedimento ad avvalersi di questo ufficio. [expander_amker id=”1″]
Altri uditori?
Si deve adeguatamente distinguere fra gli uditori, approvati dal vescovo e scelti dal giudice per una singola causa, e altre figure che – senza approvazione del vescovo – possono essere chiamate a svolgere una parte dell’istruzione di una causa:
– il delegato (cf can. 1561; art. 51 DC): il preside, il ponente e anche l’uditore (se non gli è stata negata nel mandato questa facoltà) possono delegare una persona idonea a ricevere una deposizione o un interrogatorio, secondo tutte le modalità dell’esame giudiziale e le facoltà connesse;
– una persona idonea (cf can. 1528; art. 161 § 1 DC): il preside, il ponente e anche l’uditore (se non gli è stata negata nel mandato questa facoltà) possono designare una persona idonea che riceva (al di fuori delle forme dell’esame giudiziale) le dichiarazioni di una parte o di un teste;
– un pubblico notaio (cf. can. 1528; art. 161 § 1 DC): il preside, il ponente e anche l’uditore (se non gli è stata negata nel mandato questa facoltà) possono richiedere che una parte o un teste diano la loro dichiarazione di fronte a un pubblico notaio.
In questa normativa si manifesta il primato che il diritto canonico processuale riserva alla ricerca della verità sulla conservazione delle forme tipiche della raccolta delle medesime prove.
Incompatibilità e incumulabilità
L’uditore è ufficio incompatibile con l’ufficio di giudice se ci si trova in ambito penale e il soggetto ha esercitato i poteri di uditore come responsabile della investigatio praevia (cf can. 1717 § 3).
È ufficio incumulabile nello stesso tribunale o in altro connesso per appello:
– in forma stabile con l’ufficio di difensore del vincolo, promotore di giustizia (cf art. 36 § 2 DC);
– con l’esercizio delle funzioni di avvocato o procuratore (cf art. 36 § 3 DC).
L’uditore ha il dovere di astenersi nei casi previsti dal can. 1448 § 1 e può essere ricusato (cf cann. 1448 § 2; 1449 § 4). [/expander_maker]
Ghisoni, L., I ministri di giustizia in specie: uditori e assessori (Artt. 50-52), in Aa.Vv., Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l’istruzione “Dignitas connubii”. Parte seconda: la parte statica del processo, a cura di P. A. Bonnet – C. Gullo, Città del Vaticano 2007, 157-175.
G.P. Montini, Il soggetto che conduce l’indagine previa e il giudice del collegio nel processo penale: la valenza del can. 1717 §3, seconda parte, in «Periodica de re canonica» 103 (2014) 629-662.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 43; 54; 41 (2009) 360; 10 (1978) 236.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.