§ 1. Iudex vel tribunalis collegialis praeses possunt auditorem designare ad causae instructionem peragendam, eum seligentes aut ex tribunalis iudicibus aut ex personis ab Episcopo ad hoc munus approbatis.
§ 1. Il giudice o il presidente del tribunale collegiale possono designare un uditore per svolgere l’istruttoria della causa, scegliendolo tra i giudici del tribunale o tra le persone approvate dal Vescovo a tale incarico.
§ 1. Der Richter oder der Vorsitzende des Kollegialgerichtes kann einen Vernehmungsrichter zur prozessualen Beweiserhebung bestimmen. Dieser ist aus den Richtern des Gerichtes oder aus den Personen auszuwählen, die vom Bischof für diese Aufgabe ermächtigt sind.
c. 1580; PrM 23 § 1; CM VI, VII.
L’uditore come opportunità Terminologia L’uditore nel collegio
La designazione di un uditore è una possibilità lasciata alla discrezione del giudice.
Da un lato è vantaggioso per la causa che il giudice, che dovrà emettere la decisione definitiva, istruisca personalmente la causa, contattando di persona parti, testimoni, periti ecc., acquisendo in tal modo una conoscenza diretta.
Non si può però omettere di notare che vi sono situazioni e ragioni che – al contrario – depongono per l’opportunità (più o meno intensa) che l’istruttoria sia svolta da un uditore, diverso dal giudice che dovrà prendere la decisione definitiva. Per questa ragione fu respinta la proposta di sopprimere la figura dell’uditore (cf Communicationes 10 [1978] 236); l’uditore è opportuno, per esempio:
– quando si deve procedere celermente nella causa o, in generale, nel tribunale: l’uditore, infatti, alleggerisce la mole di lavoro che pesa sul giudice;
– nelle cause penali, perché il giudice che dovrà giudicare sia favorito nella sua imparzialità;
– per risolvere problemi di lingua o di luogo che possano sorgere nell’istruttoria di una causa.
Mentre il Codice predilige il termine auditor, nella pratica forense sovente si usa la denominazione istruttore (instructor) o giudice istruttore (iudex instructor: cf, per esempio, la traduzione tedesca).
A favore del termine auditor vi è la maggiore aderenza alla dipendenza dell’uditore dal mandato ricevuto dal giudice, che può essere più o meno vasto (cf can. 1428 § 3).
A favore del termine instructor vi è una più vasta competenza nella raccolta delle prove (non solo udire le parti e/o i testi) e una maggiore autonomia normalmente accordata dal giudice all’istruttore. Nei canoni sul processo brevior (cf cann. 1685-1687) e sul processo per la dispensa dal matrimonio rato e non consumato (cf can. 1704) il termine istruttore identifica il responsabile dell’intera istruzione.
A favore della denominazione iudex instructor depone il riconoscimento del ruolo attivo che l’uditore svolge di fatto e di diritto nel processo, non limitandosi passivamente a recepire testimonianze e deposizioni, ma dirigendo, seppure interinalmente, la istruzione della causa affidatagli.
Sono da tenere distinte due fattispecie diverse dell’uditore, quella cioè nella quale l’uditore è scelto dal preside del collegio all’esterno del collegio stesso (un giudice del tribunale diocesano o un uditore approvato dal vescovo: can. 1428 § 1), e quella nella quale l’uditore è scelto dal preside tra i giudici del collegio (cf can. 1429).
In questo secondo caso (la scelta avviene tra i giudici del collegio: cf can. 1429) la denominazione è quella di ponente; è scelto dal preside del collegio tra i giudici del collegio (il preside può anche designare se stesso come ponente) e in quanto ponente gli competono ampi poteri istruttori (cf, per esempio, nelle cause di nullità matrimoniale, art. 46 § 2, 8°-16° DC [cf art. 47 § 2 DC]).
Non è escluso che sia designato (dal preside, o anche dal ponente [cf art. 47 § 1 DC]) uditore con una competenza istruttoria delimitata anche un giudice all’interno del collegio.
García Martín, J., Alcune considerazioni sui concetti «istruttore» e «uditore» e sull’espressione «giudice istruttore», in «Revista española de derecho canónico» 73 (2016) 181-206.
Ghisoni, L., I ministri di giustizia in specie: uditori e assessori (Artt. 50-52), in Aa.Vv., Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l’istruzione “Dignitas connubii”. Parte seconda: la parte statica del processo, a cura di P. A. Bonnet – C. Gullo, Città del Vaticano 2007, 157-175.
Malone, A.J., The role and Function of the Auditor: Historical Antecedents and Legislation, in In the Service of Truth und Justice. Festschrift in Honour of Prof. Augustine Mendonça Professor Emeritus, Bangalore 2008, 275-298.
Maragnoli, G., La funzione e i poteri del giudice istruttore nel processo canonico di nullità del matrimonio, in Aa.Vv., La nullità del matrimonio: temi processuali e sostantivi in occasione della «Dignitas Connubii». II Corso di aggiornamento per operatori del diritto presso i tribunali ecclesiastici. Roma 13-18 settembre 2004, Roma 2005, 83-143.
Vanzetto, T., Devono durare anni le cause di nullità matrimoniale? Suggerimenti e proposte per un processo più celere. IV. La fase istruttoria e l’uditore, in QDE 22 (2009) 292-305.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 43; 54; 41 (2009) 360; 10 (1978) 236.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.