Tribunalis collegialis praeses debet unum ex iudicibus collegii ponentem seu relatorem designare, qui in coetu iudicum de causa referat et sententias in scriptis redigat; in ipsius locum idem praeses alium ex iusta causa substituere potest.
Il presidente del tribunale collegiale deve designare tra i giudici del collegio un ponente o relatore che riferisca sulla causa nella riunione dei giudici e rediga per scritto le sentenze; il presidente stesso lo può sostituire con un altro per giusta causa.
Der Vorsitzende des Kollegialgerichtes muss einen Richter des Kollegiums zum Berichterstatter bestellen, der in der Versammlung der Richter über die Prozesssache zu berichten und die Urteile schriftlich auszuarbeiten hat; aus gerechtem Grund darf ihn der Vorsitzende durch einen anderen Richter ersetzen.
c. 1584; PrM 22 § 1.
Il collegio, al quale spetta il giudizio della causa, ha una propria struttura interna, che assicura il suo funzionamento come pure una sana divisione delle attività.
Il preside del collegio Il ponente Giudice ponente laico Stabilità
Al vicario giudiziale, ossia a colui che costituisce il collegio, spetta determinare a chi competa la presidenza del collegio, nei limiti prescritti dal can. 1426 § 2 (cf art. 46 § 1 DC).
Per i suoi compiti cf commento al can. 1626 § 2.
Il preside designa tra i giudici del collegio il ponente; naturalmente può designare anche se stesso ponente.
Al ponente competono in forza del diritto due compiti principali:
– esporre per primo le sue conclusioni (votum) sulla causa nella sessione di giudizio (cf can. 1609 § 3): per tale motivo ha anche la denominazione di relatore («ponens seu relator»); proprio per questa funzione si suppone che egli abbia condotto la istruttoria della causa e/o la conosca in modo peculiare;
– scrivere la sentenza («exarare sententiam»: can. 1610 § 2): è il ponente che materialmente stende la sentenza, che è approvata poi dai singoli giudici del collegio. Naturalmente si tratta della sentenza definitiva, ma vi sono comprese anche le sentenze interlocutorie e i decreti (cf art. 47 § 1 DC).
Ordinariamente – a meno di una riserva del preside – in quanto ponente gli competono ampi poteri istruttori (cf, per esempio, nelle cause di nullità matrimoniale, art. 46 § 2, 8°-16° DC [cf art. 47 § 2 DC]).
La Segnatura Apostolica, in ragione del timore che la presenza del chierico nel collegio rischi di diventare solo formale (cf commento al can. 1421 § 2 sul giudice laico preside del collegio), ha a suo tempo espresso perplessità sulla designazione del giudice laico ponens del collegio:
– «To the question whether a lay judge can fulfill the office of ponens in a college or not, this Supreme Tribunal does not intend to respond at this time», ma annota ivi il pericolo di cui sopra (lettera del Segretario, 12 gennaio 1989, 2, prot. n. 12797/88 VT);
– la designazione del giudice laico ponens favorisce che vi sia solo il suo voto (cf can. 1609 § 2) e i due giudici chierici si limitino a firmare la decisione: «Moreover, such a practice would appear as an attempt to circumvent the clear prescription of the law that a single judge has to be a cleric (cf. cann. 1421, §§ 1-2, and 1425, § 4; see also cann. 129, § 2, and 274, § 1)» (lettera del Pro-Prefetto, 27 aprile 1993, n. 1, prot. n. 24242/93 VT).
Ciononostante nell’art. 47 § 1 DC non appare limitazione normativa alcuna al riguardo.
Stante però l’ampiezza dei poteri riconosciuti al ponente (cf supra) è legittimo chiedersi la coerenza nell’esclusione dell’ufficio di preside del giudice laico con la contemporanea apertura al compito di ponente.
Il ponente non gode di alcuna stabilità e nel suo caso non si prevede una rimozione, quanto una semplice sostituzione per una giusta causa, da parte di chi lo ha designato. Il sostituto dovrà però essere sempre un ponente scelto tra i giudici del collegio.
La sostituzione avviene soprattutto nel caso di impedimento o ritardo nella stesura della sentenza. Per questa ragione probabilmente si è omessa la clausola «nisi gravis causa aliud suadeat» quanto alla competenza del ponente alla stesura della sentenza (cf Communicationes 10 [1978] 327).
Daniel, W.L., The Principle of Collegiality in the Exercise of Judicial Power in the Church, in «Studia canonica» 53 (2019) 369-429.
Maragnoli, G., La funzione e i poteri del giudice istruttore nel processo canonico di nullità del matrimonio, in Aa.Vv., La nullità del matrimonio: temi processuali e sostantivi in occasione della «Dignitas Connubii». II Corso di aggiornamento per operatori del diritto presso i tribunali ecclesiastici. Roma 13-18 settembre 2004, Roma 2005, 83-143.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 43-44; 54-55; 41 (2009) 360; 10 (1978) 237.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.