Ad causas contentiosas, in quibus bonum publicum in discrimen vocari potest, et ad causas poenales constituatur in dioecesi promotor iustitiae, qui officio tenetur providendi bono publico.
Per le cause contenziose ove il bene pubblico può essere messo in pericolo, e per le cause penali si costituisca in diocesi il promotore di giustizia, che ha il dovere di tutelare il bene pubblico.
Für Streitsachen, in denen das öffentliche Wohl gefährdet sein kann, und für Strafsachen ist im Bistum ein Kirchenanwalt zu bestellen, der von Amts wegen zur Wahrung des öffentlichen Wohls verpflichtet ist.
c. 1586; NSRR 24 § 1; PrM 16 § 1.
Natura
La progressiva coscienza che il giudice, pur essendo persona pubblica e perseguendo il bene pubblico, dovesse essere caratterizzato soprattutto dalla imparzialità, indipendenza e equidistanza dalle parti, ha favorito il sorgere di una parte nel processo deputata esclusivamente alla tutela e promozione del bene pubblico, il promotore di giustizia di giustizia, appunto.
La sua presenza sarà obbligatoria nelle cause penali, dove è parte attrice, ossia parte accusatrice, appunto perché è il bene pubblico (e solo il bene pubblico) che richiede di perseguire i rei e di punire i delitti. A questo riguardo nell’iter di revisione era previsto, sulla scia della codificazione orientale, un canone che precisava la funzione attorea del promotore di giustizia nelle cause penali (cf Communicationes 38 [2006] 55), poi espunto, forse perché ritenuto fuori luogo.
La presenza del promotore di giustizia è invece eventuale in tutte le altre cause (contenziose, appunto), ossia nell’eventualità che in esse il bene pubblico sia messo in pericolo.
La sua presenza nelle cause di nullità matrimoniale è eventuale per il fatto che in esse interviene a difesa di un peculiare aspetto del bene pubblico (ossia il vincolo matrimoniale) il difensore del vincolo; qualora però nelle cause di nullità matrimoniale (che sono contenziose) sia messo in pericolo un altro aspetto del bene pubblico (diverso cioè dal vincolo matrimoniale), il promotore di giustizia deve intervenire.
Stabilità
In ragione delle funzioni (eventuali, ma ordinarie e frequenti) che il promotore di giustizia è chiamato a svolgere, in ogni diocesi deve essere costituito stabilmente l’ufficio del promotore di giustizia.
In tal modo ogni tribunale diocesano dovrà contare tra i suoi ministri il promotore di giustizia. La prescrizione dell’art. 53 § 1 DC («in singulis tribunalibus […] stabiliter constituatur oportet saltem unus […] promotor iustitiae») vale per tutti i tribunali, dal momento che il tribunale diocesano è unico per tutte le cause. [/expadender_maker]
Pavanello, P., Il promotore di giustizia e il difensore del vincolo, in I giudizi nella Chiesa. Il processo contenzioso e il processo matrimoniale. XXIV Incontro di Studio. Villa Luzzago – Ponte di Legno (Brescia) 30 giugno – 4 luglio 1997, Milano 1998, 109-126.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 44; 55; 41 (2009) 361; 10 (1978) 237.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.