§ 1. In causis contentiosis, Episcopi dioecesani est iudicare utrum bonum publicum in discrimen vocari possit necne, nisi interventus promotoris iustitiae lege praecipiatur vel ex natura rei evidenter necessarius sit.
§ 2. Si in praecedenti instantia intervenerit promotor iustitiae, in ulteriore gradu huius interventus praesumitur necessarius.
§ 1. Nelle cause contenziose spetta al Vescovo diocesano giudicare se il bene pubblico possa essere messo in pericolo o no, a meno che l’intervento del promotore di giustizia non sia prescritto dalla legge o si renda evidentemente necessario per la natura della cosa.
§ 2. Se nella precedente istanza è intervenuto il promotore di giustizia, nel grado successivo il suo intervento si presume necessario.
§ 1. In Streitsachen ist es Aufgabe des Diözesanbischofs, darüber zu entscheiden, ob das öffentliche Wohl gefährdet sein kann oder nicht, sofern nicht die Mitwirkung des Kirchenanwaltes gesetzlich vorgeschrieben ist oder sich aus der Natur der Sache offenkundig als notwendig erweist.
§ 2. War in der Vorinstanz der Kirchenanwalt am Verfahren beteiligt, so besteht die Vermutung, dass seine Mitwirkung auch in der höheren Instanz notwendig ist.
§ 1 SN can. 59 § 1; PrM 16 § 1; 38 § 2.
§ 2 SN can. 59 § 2; SA 15 mar. 1921 (AAS 13 [1921] 269-273); NSRR 27 § 2.
Artt. 56-58: Congregatio de causis Sanctorum, instructio Sanctorum Mater, 17 maggio 2007, in AAS 99 (2007) 481.
«Art. 56. – § 1. Il Promotore di Giustizia deve vigilare che si osservi fedelmente quanto prescritto dalla legge nell’istruire la causa.
§ 2. Egli, inoltre, dovrà esaminare se siano stati raccolti in maniera esauriente tutti gli atti e documenti relativi all’oggetto dell’Inchiesta.
§ 3. Il Promotore di Giustizia, pertanto, deve collaborare con il Delegato Episcopale in maniera attiva e metodica.
Art. 57. – Il Promotore di Giustizia deve essere un sacerdote competente in materia teologica, canonica e anche storica, se si tratta di cause antiche.
Art. 58. – Per ciascuna causa è nominato un solo Promotore di Giustizia».
Art. 7: Lex propria Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae, 21 giugno 2008, in AAS 100 (2008) 516.
Ǥ 1. Promotor iustitiae, quem saltem duo Substituti adiuvant, intervenit in causis et quaestionibus rectam administrationem iustitiae spectantibus.
§ 2. In causis iudicialibus et contentiosis administrativis dimicat super partes pro iustitia et veritate; in causis vero poenalibus et disciplinaribus, mandante Praefecto, promovet actionem.
§ 3. Vices Secretarii impediti vel absentis agit.
§ 4. A munere cessat septuagesimo quinto aetatis expleto anno».
Congregatio pro Clericis, lettere circolari Subsequent, 17 marzo 2010, prot. n. 2010 0823. Enclosure 2: The application of Special Faculty III.
Art. 2 § 3 Procedural Norms
«In this procedure the Promotor of Justice, who has a duty to protect the public good, must always be involved in the process».
Documents required for the instruction of the third Special Faculty
«5. Decree of Appointment of the Promotor of Justice, or the act citing the stably appointed Promotor of Justice of the Ordinary’s Tribunal to act in the proceedings (Cf. cc. 1430 and 1436 §2 CIC; art. 2 §3)»
«10. The Votum of the Promotor of Justice».
Conferenza Episcopale degli Stati Uniti d’America, Essential Norms for Diocesan/Eparchial Policies Dealing with Allegations of Sexual Abuse of Minors by Priests or Deacons, 15 maggio 2006, in www.usccb.org/test/upload/Charter-for-the-Protection-of-Children-and-Young-People-2018-final(1).pdf [accesso: 8.1.2021]
Norm 5: «It is desirable that the Promoter of Justice participate in the meetings of the review board».
Dal momento che la presenza del promotore di giustizia è eventuale (cf can. 1430) si pone la questione grave circa l’individuazione delle cause o dei casi nei quali in concreto la sua presenza quale parte nel processo sia indispensabile. Quando la presenza del promotore di giustizia è indispensabile Altri casi nei quali la presenza del promotore di giustizia è necessaria Rilevanza della problematica Altri ambiti di attività del promotore di giustizia Il promotore di giustizia nel processo contenzioso amministrativo
A questa difficile domanda risponde il can. 1431, che è desunto dalla legislazione orientale (come voluto nella Commissione per la revisione del Codice: cf Communicationes 38 [2006] 44). In questa codificazione orientale il canone ebbe origine da una proposta di Ciprotti: «[…] sembrerebbe opportuno precisare in questo canone i casi in cui il promotore di giustizia […] deve intervenire, stabilendo alcune categorie di cause in cui tale intervento non dipenda da una valutazione discrezionale dell’Ordinario (cfr. analogamente l’art. 27 delle Normae S. R. Rotae)» (S. Congregazione Orientale – Pontificia Commissione per la Redazione del Codice di Diritto Canonico Orientale, Ventesima Plenaria. Proposte di modifiche del testo del “Codex Iuris Canonici”. Nuove proposte presentate dal Prof. Pio Ciprotti, Città del Vaticano 1944, 55-57).
La proposta fu accettata dal motu proprio Sollicitudinem Nostram (can. 59, in AAS 42 [1950] 18). Di conseguenza le fonti del canone indicate dal Pontificio consiglio per i testi legislativi sono da correggere, eliminando il riferimento inconferente al can. 1586 CIC17 e inserendo quello al can. 59 SN (cf supra).
Il can. 1431 prevede quattro casi generali:
1°. quando la legge prescrive la presenza del promotore di giustizia: ciò accade, per esempio, nelle cause matrimoniali di separazione (cf can. 1696);
2°. quando è evidentemente necessaria per la natura della cosa la presenza del promotore di giustizia: ciò accade, per esempio, «ubi de lege processuali tutanda agitur, potissimum ubi res est de actuum nullitate vel de exceptionibus» (art. 57 § 2 DC); in questo caso è il giudice (ex officio o su istanza di parte) che con decreto (dichiarativo) prescrive che nel giudizio sia citato il promotore di giustizia; durante l’iter di revisione testi provvisori di questo canone avevano riportato alcuni esempi al riguardo: «in causis impedimenti ad matrimonium contrahendum […] piae fundationis quod attinet ad eius exsistentiam, iuris fundationis propter libertatem Ecclesiae tutandam» (cf Communicationes 38 [2006] 55), oppure «cum agatur de Ecclesiae libertate vel de minorum personarumque iuridicarum iuribus» (ibid., 41 [2009] 361);
3°. quando il vescovo diocesano ritiene che il bene pubblico sia messo in pericolo;
4°. quando il promotore di giustizia è intervenuto nella precedente istanza (cf can. 1431 § 2): si tratta di un criterio pragmatico e orientativo, che ha carattere presuntivo; esso, infatti, non vincola se il giudice ritiene che la presenza del promotore di giustizia nella istanza precedente sia stata superflua o comunque non prescritta.
Vi sono altri due casi nei quali la presenza del promotore di giustizia è necessaria:
1°. nelle cause di nullità matrimoniale se la nullità del matrimonio è divulgata e il matrimonio non convalidabile (cf can. 1674 § 1, 2°; cf pure art. 57 § 1 DC);
2°. nelle cause penali (cf can. 1430).
Questi casi sono da distinguere rispetto a quelli sopra indicati in quanto in questi casi il promotore di giustizia funge ad ogni effetto da attore della causa: è, infatti, la stessa promozione della causa che riguarda il bene pubblico, perché se non fosse promossa la causa un matrimonio a tutti noto come invalido apparirebbe pubblicamente valido (con scandalo), e perché un accusato fondatamente di un delitto non sarebbe perseguito da alcuno (con scandalo).
Deve essere accuratamente annotato che in questi due casi il promotore di giustizia è tutto e solo teso a perseguire il fine rispettivamente della dichiarazione di nullità e della punizione del reo; se, pertanto, in queste cause si presentasse (in cause incidentali, ordinariamente) l’esigenza di difendere la legge processuale (una querela di nullità, per esempio, o un’eccezione perentoria), diviene necessaria la presenza di un (altro) promotore di giustizia, diverso dal primo (attore), che svolga la funzione propria di promotore di giustizia.
L’apporto normativo del can. 1431 è rilevante in quanto consente di individuare le cause nelle quali il promotore di giustizia deve intervenire. La mancata citazione in giudizio, infatti, di una parte necessaria di un giudizio, comporta la nullità insanabile della sentenza.
Data la gravità delle conseguenze e l’impostazione del can. 1431, che non ha un’elencazione dei casi prescritti, si dovrà rifarsi accuratamente alla giurisprudenza e alla prassi della Santa Sede. Cf, per esempio, Collegio Rotale 24 luglio 2009: nelle questioni relative alla nuova proposizione della causa (cf can. 1644) non è più richiesto l’intervento del promotore di giustizia.
Ancorché i canoni sul promotore di giustizia siano tutti e solo collocati in ambito giudiziale contenzioso e penale, è conosciuta un’attività del promotore di giustizia al di fuori di quest’ambito:
– nelle cause di beatificazione e canonizzazione: cf supra;
– in alcuna procedure diocesane concernenti la rettificazione di atti (di battesimo, matrimonio…);
– in alcune procedure amministrative concernenti l’esercizio di facoltà speciali di Dicasteri della Curia Romana finalizzate all’inflizione di pene anche gravissime: cf supra;
– in alcune procedure diocesane concernenti la fase previa in materia di delicta graviora: cf supra;
Il problema che si pone al riguardo concerne la relazione tra le norme processuali codiciali (nomina, requisiti, funzione…) e queste attività extragiudiziali. Sicuramente il promotore di giustizia del tribunale può svolgere queste funzioni.
Nel processo contenzioso amministrativo compito principale del promotore di giustizia è esprimersi nei suoi pareri «pro rei veritate» (cf, per esempio, art. 81 § 3 LP), offrendo ai giudici un parere super partes, prodromico alla decisione giudiziale.
Palestro, V., Il difensore del vincolo ed il promotore di giustizia (artt. 53-60), in Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l’istruzione “Dignitas connubii”. Parte seconda: la parte statica del processo, Città del Vaticano 2007, 177-190.
Pavanello, P., Il promotore di giustizia e il difensore del vincolo, in I giudizi nella Chiesa. Il processo contenzioso e il processo matrimoniale. XXIV Incontro di Studio. Villa Luzzago – Ponte di Legno (Brescia) 30 giugno – 4 luglio 1997, Milano 1998, 109-126.
Schöch, N., Il promotore di giustizia e il difensore del vincolo, in I soggetti del nuovo processo matrimoniale canonico, Città del Vaticano 2018, 231-258.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 44; 55-56; 41 (2009) 360; 10 (1978) 237.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.