In causis in quibus promotoris iustitiae aut defensoris vinculi praesentia requiritur, iis non citatis, acta irrita sunt, nisi ipsi, etsi non citati, revera interfuerint, aut saltem ante sententiam, actis inspectis, munere suo fungi potuerint.
Nelle cause dove è richiesta la presenza del promotore di giustizia o del difensore del vincolo, se non furono citati, gli atti sono nulli, a meno che, benché non citati, essi siano di fatto intervenuti, o almeno prima della sentenza abbiano potuto svolgere il loro compito dopo aver esaminato gli atti.
In Verfahren, in denen die Anwesenheit des Kirchenanwaltes oder des Bandverteidigers gefordert ist, sind, wenn diese nicht geladen worden sind, Verfahrensakte nichtig, außer sie haben auch ohne Ladung tatsächlich daran teilgenommen oder wenigstens vor der Urteilsfällung nach Einsicht in die Prozessakten ihres Amtes walten können.
c. 1587; SA 15 mar. 1921 (AAS 13 [1921] 269-273); PrM 15 § 2.
Esegesi Significato del canone Le conseguenze della mancanza del difensore del vincolo e del promotore di giustizia
Il canone non è di facile lettura, se non scomponendo le singole fattispecie e considerandone le singole conseguenze. Ciò che ora si dice del difensore del vincolo vale anche per il promotore di giustizia.
A. Il difensore del vincolo non è citato, ma è presente. Gli atti sono validi: vige qui un principio comunemente applicato in diritto canonico processuale (cf, per esempio, cann. 1507 § 3 e 1511), ossia la prevalenza della realtà sulla forma.
B. Il difensore del vincolo non è citato, non è presente, ma prima della sentenza poté svolgere il suo ufficio. Gli atti sono validi. La condizione perché gli atti siano validi non è che di fatto il difensore del vincolo abbia esaminato gli atti e abbia svolto il suo compito (ossia opporsi alla nullità relativamente all’atto in oggetto), ma che realmente gli sia data la possibilità di esercitare il suo ufficio. Si pensi all’escussione di un testimone senza la citazione e la presenza del difensore del vincolo, il quale però legge la deposizione negli atti e nelle animadversiones tiene conto della medesima deposizione. Questa fattispecie B non era prevista nel Codice del 1917 e si può ritenere che costituisca una deroga al vigente can. 1619.
C. Il difensore del vincolo non è citato, non è presente e non potè svolgere il suo ufficio prima della sentenza. Il canone dispone che gli atti sono invalidi: di conseguenza la sentenza è nulla di nullità sanabile perché «si regge su un atto giudiziale nullo» (can. 1622, 5°). A questa nullità stabilita da questo canone si può aggiungere – secondo parte della dottrina e della giurisprudenza – la nullità insanabile per negato diritto di difesa (cf can. 1620, 7°), se ovviamente con la mancata citazione e con la mancata possibilità di svolgere il suo compito prima della sentenza si sia verificata una negazione del diritto di difesa (nel caso del vincolo o del bene pubblico).
Non sono trattati da questo canone due fattispecie:
– la mancata esistenza nella causa del difensore del vincolo e del promotore di giustizia, perché non furono neppure nominati (cf infra);
– la mancata o l’errata esecuzione dell’ufficio del difensore del vincolo (che, citato, non partecipa all’atto, oppure non stende le animadversiones oppure le stende pro nullitate) come pure del promotore di giustizia; la conseguenza in questo caso è disciplinare.
Non ci si può sottrarre all’impressione che il canone sia stato formulato sulla base dell’esperienza comune che cioè ordinariamente vi sia nei tribunali una sproporzione tra le cause trattate e il numero di difensori del vincolo, che renderebbe così solo teorico il diritto-dovere del difensore del vincolo di partecipare ad ogni atto processuale (cf SSAT, prot. n. 35693/04 VT). Ne è segno anche un tentativo (fallito) di restringere ulteriormente la nullità degli atti: in esso si prevedeva la nullità solo se mancava la citazione nelle cause nelle quali per iscritto il difensore del vincolo (e il promotore di giustizia) avevano richiesto di essere citati (cf Communicationes 38 [2006] 90).
Formalmente il canone è però ineccepibile, perché suppone sempre l’illecito della mancata citazione. Né d’altronde appare eccessivamente discriminatorio dell’ufficio del difensore del vincolo in rapporto alla normativa sugli avvocati: per questi ultimi vale un composto combinato (cf can. 1554, 1559) e una giurisprudenza che avvicinano il loro statuto a quello del difensore del vincolo secondo il can. 1433.
Qualora il difensore del vincolo o il promotore di giustizia manchi in una causa, dove la loro presenza è richiesta, perché non furono neppure nominati, la nullità della sentenza che ne consegue può essere considerata sotto due versanti:
A. la nullità sanabile (cf can. 1622, 5°) perché la sentenza si regge su un atto nullo (cf can. 1433);
B. la nullità insanabile (cf can. 1620, 7°) perché al difensore del vincolo e al promotore di giustizia (assenti) è stato negato il diritto di difesa.
Per il difensore del vincolo cf dottrina e giurisprudenza in G.P. Montini, La nullità insanabile per denegato diritto di difesa (can. 1620, 7°) e il difensore del vincolo, cf infra.
Per il promotore di giustizia cf dottrina e giurisprudenza nel decreto in una Bogoten., Nullitatis matrimonii; Nullitatis sententiarum, 29 novembre 1995, coram Stankiewicz, in DS XIII, 151-158: in essa si stabilisce che in un processo per querela di nullità la presenza del promotore di giustizia è necessaria ex rei natura (cf can. 1432) e pertanto la sua assenza genera la nullità di cui al can. 1433.
Montini, G.P., La nullità insanabile per denegato diritto di difesa (can. 1620, 7°) e il difensore del vincolo, in «Periodica de re canonica» 102 (2013) 317-350.
Palestro, V., Il difensore del vincolo ed il promotore di giustizia (artt. 53-60), in Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l’istruzione “Dignitas connubii”. Parte seconda: la parte statica del processo, Città del Vaticano 2007, 177-190.
Pavanello, P., Il promotore di giustizia e il difensore del vincolo, in I giudizi nella Chiesa. Il processo contenzioso e il processo matrimoniale. XXIV Incontro di Studio. Villa Luzzago – Ponte di Legno (Brescia) 30 giugno – 4 luglio 1997, Milano 1998, 109-126.
Schöch, N., Il promotore di giustizia e il difensore del vincolo, in I soggetti del nuovo processo matrimoniale canonico, Città del Vaticano 2018, 231-258.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 44; 56; 90; 41 (2009) 361; 10 (1978) 238.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.