Episcopi est promotorem iustitiae et vinculi defensorem nominare, qui sint clerici vel laici, integrae famae, in iure canonico doctores vel licentiati, ac prudentia et iustitiae zelo probati.
Spetta al Vescovo nominare il promotore di giustizia e il difensore del vincolo; essi siano chierici o laici, di integra fama, dottori o licenziati in diritto canonico e di provata prudenza e sollecitudine per la giustizia.
Sache des Bischofs ist es, Kirchenanwalt und Bandverteidiger zu ernennen; sie können Kleriker oder Laien sein, sollen einen guten Leumund sowie das Doktorat oder Lizentiat des kanonischen Rechtes haben und durch Klugheit und Eifer für die Gerechtigkeit bewährt sein.
c. 1589 § 1; PrM 21; PAULUS PP. VI, Rescr., 26 mar. 1976; SA Decl., 12 nov. 1977.
Congregatio de Institutione catholica, Instructio Novis postulatis, Studia iuris canonici sub luce processus matrimonialis reformationis, 29 aprilis 2018, in AAS 110 (2018) 659-680.
Evoluzione del canone Quanto all’ordine sacro si è passati dalla riserva ai «sacerdotes» del can. 1589 § 1 CIC17 all’apertura ai «clerici» (cf Communicationes 38 [2006] 44), comprendendo così anche i diaconi, alla clausola che ammetteva i «viri laici», che «deputari possunt ad singulas causas si necessitas id suadeat» (ibid., 41 [2009] 362), all’apertura – su richiesta di più organi di consultazione – ai «clerici vel laici» (cf ibid., 10 [1978] 239), che sarà poi del testo definitivo del canone. La Commissione seguiva così passo passo le aperture che avvenivano nella prassi con concessioni sempre più larghe e sempre più facilmente ottenute. Non mancarono fino alla fine opposizioni: «Munus […] numquam laicis committatur» (ibid., 16 [1984] 57), alle quali rispose la Commissione negativamente, con la motivazione che «munus huiusmodi nullum secumfert exercitium potestatis regiminis» (ibid.). Dispensa dal grado accademico
Due sono i requisiti per la nomina a promotore di giustizia e a difensore del vincolo che lungo l’itinerario della revisione del Codice hanno subito significative variazioni: l’ordine sacro e il grado accademico.
Quanto al grado accademico richiesto si registra un analogo percorso di evoluzione: dalla prescrizione del can. 1589 § 1 CIC17 («vel ceteroqui periti») alla richiesta almeno del grado di licenza in diritto canonico (cf Communicationes 10 [1978] 239), inutilmente osteggiata fino alla fine (cf ibid., 16 [1984] 57). Le ragioni addotte sono identiche a quelle che portarono a richiedere il grado accademico per i giudici (cf commento al can. 1421 § 3).
Come previsto dalla Commissione di riforma del Codice che sarebbe avvenuto per i giudici, anche per i promotori di giustizia e i difensori del vincolo subito dopo l’entrata in vigore del Codice si pose il problema della impossibilità di reperire in alcune regioni questi ministri con il grado accademico richiesto.
La situazione con l’intervento della Segnatura Apostolica si normalizzò: solo la Segnatura Apostolica ha la facoltà di dispensare dalle leggi processuali e pertanto di concedere la dispensa perché un promotore di giustizia e un difensore del vincolo possa essere nominato senza grado accademico; la dispensa è data solo dopo accurate informazioni sulla preparazione del candidato e sulla situazione del tribunale; la dispensa è data con alcune limitazioni secondo la situazione concreta («ad quinquennium»; «sub ductu defensoris vinculi principalis, qui gradu academico polleat»; «dummodo gradum academicum quam primum obtineat»; ecc.). Più raramente è concessa la dispensa dal grado accademico per il promotore di giustizia, a motivo della peculiare perizia che è richiesta nel diritto processuale.
Palestro, V., Il difensore del vincolo ed il promotore di giustizia (artt. 53-60), in Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l’istruzione “Dignitas connubii”. Parte seconda: la parte statica del processo, Città del Vaticano 2007, 177-190.
Pavanello, P., Il promotore di giustizia e il difensore del vincolo, in I giudizi nella Chiesa. Il processo contenzioso e il processo matrimoniale. XXIV Incontro di Studio. Villa Luzzago – Ponte di Legno (Brescia) 30 giugno – 4 luglio 1997, Milano 1998, 109-126.
Schöch, N., Il promotore di giustizia e il difensore del vincolo, in I soggetti del nuovo processo matrimoniale canonico, Città del Vaticano 2018, 231-258.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 44; 57; 41 (2009) 362; 10 (1978) 239; 16 (1984) 57.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.