§ 1. Eadem persona, non autem in eadem causa, officium promotoris iustitiae et defensoris vinculi gerere potest.
§ 1. La stessa persona, ma non nella stessa causa, può avere l’ufficio di promotore di giustizia e di difensore del vincolo.
§ 1. Das Amt des Kirchenanwaltes und des Bandverteidigers kann ein und dieselbe Person wahrnehmen, nicht aber in derselben Sache.
c. 1588 § 1.
Il canone deroga al principio della incumulabilità di uffici diversi detenuti in modo stabile nel medesimo tribunale. Non deroga alla incompatibilità di esercitare uffici diversi nella medesima causa.
Ciò è meglio evidenziato nell’istruzione Dignitas connubii che distingue i due luoghi in cui la materia è trattata: cf artt. 36 § 2 e 53 § 3.
L’incompatibilità non è sanzionata da prescritti che prevedono per la medesima incompatibilità la nullità della sentenza: potrà essere sanzionata disciplinarmente sia contro il ministro che eserciti in una medesima causa i due uffici sia contro il vicario giudiziale che lo ha assegnato ad entrambi gli uffici nella medesima causa.
La cumulabilità degli uffici nel caso è giustificata dalla affinità dei compiti affidati al promotore di giustizia e al difensore del vincolo, ossia la tutela del bene pubblico.
La ragione della cumulabilità risiede anche nella volontà di venire incontro alla endemica penuria di personale che affligge molti tribunali.
Nel caso in cui in una causa si renda necessario l’esercizio dell’ufficio sia del difensore del vincolo e sia del promotore di giustizia contemporaneamente (per esempio in una causa incidentale che sorga in una causa di nullità matrimoniale: per esempio, per una querela di nullità) e nel tribunale un’unica persona detenga stabilmente entrambi gli uffici, il vicario giudiziale potrà ad actum nominare un altro (per esempio un giudice) a svolgere uno dei due uffici.
È stata soppressa la clausola «quia superflua videtur» (cf Communicationes 10 [1978] 329) che impediva la cumulabilità se l’attività del tribunale era vasta («nisi multiplicitas negotiorum et causarum id prohibeat»: can. 1588 § 1 CIC17). L’incumulabilità continua in realtà a vigere se (come pare supporre il previgente canone) in un tribunale dalla vasta attività un solo ministro svolge gli uffici di difensore del vincolo e promotore di giustizia. Non è così se nel medesimo tribunale dalla vasta attività vi fossero più ministri che svolgono simultaneamente gli uffici di difensore del vincolo e promotore di giustizia. Nel primo caso, infatti, il vicario giudiziale dovrebbe ricorrere troppo spesso alla nomina ad actum in singole cause di un ministro che svolga uno dei due uffici.
Palestro, V., Il difensore del vincolo ed il promotore di giustizia (artt. 53-60), in Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l’istruzione “Dignitas connubii”. Parte seconda: la parte statica del processo, Città del Vaticano 2007, 177-190.
Pavanello, P., Il promotore di giustizia e il difensore del vincolo, in I giudizi nella Chiesa. Il processo contenzioso e il processo matrimoniale. XXIV Incontro di Studio. Villa Luzzago – Ponte di Legno (Brescia) 30 giugno – 4 luglio 1997, Milano 1998, 109-126.
Schöch, N., Il promotore di giustizia e il difensore del vincolo, in I soggetti del nuovo processo matrimoniale canonico, Città del Vaticano 2018, 231-258.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 44; 57; 41 (2009) 362; 10 (1978) 239.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.