§ 1. Cuilibet processui intersit notarius, adeo ut nulla habeantur acta, si non fuerint ab eo subscripta.
§ 1. In qualunque processo intervenga il notaio, così che si ritengano nulli gli atti se non furono da lui sottoscritti.
§ 1. In jedem Prozess muss ein Notar mitwirken, so dass Prozessniederschriften nichtig sind, wenn sie nicht von ihm unterzeichnet sind.
c. 1585 § 1; PrM 17.
Normativa generale Origine La nullità degli atti sprovvisti della firma del notaio Sostituti
Nel caso dei notai del tribunale il Codice pare rimandare alla normativa trattata nella parte sulla curia diocesana, dove all’art. 2 («De cancellario aliisque notariis et de archivis») la trattazione sui notai è presente (cf cann. 483-485), anche per i notai «ad acta iudicialia» (cf can. 483 § 1).
Non si è inteso distinguere formalmente tra diverse tipologie di notai, ma alcuni accenni si possono rinvenire nella conservazione del termine «actuarius» (cf can. 1507 § 3), per distinguere tra un notaio di curia e il notaio specializzato in ambito processuale.
Quanto alla origine storica, merita ricordare la costituzione 38 del concilio Lateranense IV (1215), anche per le motivazioni che sorreggono la nuova istituzione:
«Contro la falsa asserzione di un giudice malvagio la parte innocente non può, qualche volta, provare il vero con una negazione, infatti, la negazione per natura sua non costituisce una prova diretta; perché il falso non porti pregiudizio alla verità, o l’iniquità prevalga sull’equità, disponiamo che, tanto nel giudizio ordinario, quanto in quello straordinario, il giudice si serva sempre, se possibile, di un pubblico ufficiale («publicam personam») o di due persone idonee, che scrivano fedelmente tutti gli atti del giudizio, e cioè: citazioni, aggiornamenti, ricusazioni, eccezioni, domande e risposte, interrogatori, confessioni, deposizioni dei testimoni, la produzione di prove, interlocuzioni, appelli, rinunzie, conclusioni e tutto il resto. Ogni cosa dovrà essere scritta nel debito ordine, indicando i luoghi, i tempi, le persone. Tutto quanto è stato scritto sarà comunicato alle parti, ma gli originali rimangono presso gli estensori dei verbali, cosicché in caso di contestazione del procedimento, questi atti possano dimostrare la verità. Seguendo tali criteri si affidi la causa a giudici onesti e discreti, in modo che la giustizia degli innocenti non sia lesa da giudici imprudenti ed iniqui. Se, per la negligenza del giudice che trascura l’osservanza di questa costituzione, dovesse sorgere qualche difficoltà egli riceverà dal giudice a lui superiore la sanzione meritata e la sua procedura non sarà ammessa, se non risulterà da documenti legali» (X, 2, 19, 11; traduzione secondo Conciliorum Oecumenicorum Decreta, a cura di G. Alberigo et alii, Bologna 1991, p. 252).
Il prescritto del can. 1437 § 1 direttamente prevede la nullità dell’atto non sottoscritto dal notaio.
Nel caso dell’esame giudiziale, che è il più impegnativo, si può affermare che il prescritto del can. 1437 § 1 non tutela l’intera gamma di funzioni che spettano al notaio, in specie la presenza dal principio alla fine dell’atto, il suo intervento attivo nella verbalizzazione sotto la guida del giudice nonché l’annotazione di quanto è accaduto di significativo nel corso dell’udienza (cf can. 1568), la rilettura con le eventuali correzioni da apportare (cf SSAT, lettera, 23 aprile 2003, prot. n. 34349/03 VT, con riferimento ai cann. 484, 2°; 1437 §§ 1-2; 1534; 1561; 1567 § 1; 1568, 1569 § 1); esso si limita al minimo, ossia alla sottoscrizione. Per tale motivo la sua sanzione è severa: la nullità dell’atto. A tale nullità dell’atto può seguire la nullità sanabile della sentenza definitiva (cf can. 1622, 5°).
Per l’assenza del notaio all’udienza, che compaia solo per la sottoscrizione dell’atto, si dovrà ricorrere ad altre sanzioni di carattere disciplinare o penale, a seconda della gravità, sia per il notaio sia, eventualmente, per il giudice.
Proprio la ratio legis del prescritto (cf cost. 38 concilio Lateranense IV) ha impedito che la firma del notaio potesse essere sostituita da quella del giudice, come richiesto da alcuni organi di consultazione di terre di missione (cf Communicationes 10 [1978] 240; 16 [1984] 57).
L’impegno oneroso costituito dall’assicurazione della presenza del notaio alle sessioni di udienza, ha favorito una normativa piuttosto larga nella designazione dei sostituti, che possono essere:
– stabili (cf art. 62 § 2 DC), nel momento che sono assegnati (dal Vicario giudiziale) con decreto da conservare in atti, per una causa nel caso di impedimento del notaio;
– «ad casum» (cf art. 62 § 2 DC), nel momento che sono nominati dallo stesso giudice, da un suo delegato o dall’istruttore, per uno o più atti; la giusta causa per tale nomina solitamente nasce da interrogatori da condurre fuori della sede del tribunale.
Perlasca, A., La funzione notarile del cancelliere e degli altri notai della curia, in QDE 14 (2001) 128-143.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 44; 55; 89-90; 41 (2009) 362; 10 (1978) 240-241; 16 (1984) 57.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.